Superbonus, importante la categoria catastale e vincoli dell’edificio: con 2 risposte le Entrate chiariscono i dubbi

Con nuove risposte ad interpello l’Agenzia delle Entrate fa luce sul rilievo degli immobili con categoria catastale F/7 in tema di Superbonus e chiarisce altresì i rapporti tra la maxi agevolazione e il caso dell’immobile sottoposto a vincoli di regolamento.

Giungono altri chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito al controverso argomento del Superbonus.

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In particolare ci riferiamo alle nuove risposte a interpello del 21 settembre scorso, grazie alle quali l’ente ha chiarito il rilievo degli immobili F/7 in materia, e ha dato inoltre utili spiegazioni per quanto riguarda il Superbonus per edificio sottoposto a vincoli.

Ebbene, l’Amministrazione finanziaria ha indicato che le unità F/7 (infrastruttura in fibra ottica e banda larga) devono essere conteggiate nel caso in cui si misuri la superficie totale di un edificio. Ovvero: per la funzione residenziale, e ai fini della verifica della prevalente funzione residenziale dell’edificio, è necessario anche tener conto degli immobili censiti in ambito catastale con categoria F/7, siccome sono immobili facenti parte dell’edificio stesso, la cui destinazione d’uso è chiaramente indicata e peraltro non residenziale. Vediamo allora più da vicino questi temi, considerando anche che la chiarezza in tema di Superbonus e bonus edilizi non è mai troppa.

Superbonus e unità di categoria catastale F/7: la nuove risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate

Ebbene, con una fresca risposta a un interpello sul Superbonus, le Entrate hanno appunto fatto luce su un nuovo aspetto utile a verificare la prevalente funzione residenziale di un condominio, obbligatoria per permettere a tutti i proprietari di effettuare le detrazione delle proprie spese, in riferimento ai lavori sulle parti comuni. Lo ribadiamo per chiarezza: nel documento l’Amministrazione finanziaria ha infatti precisato che anche le unità di categoria F/7 (infrastruttura in fibra ottica e banda ultralarga) devono essere conteggiate nel momento in cui si vada a misurare tutta la superficie di un edificio.

Nel caso concreto, un condominio vuole svolgere una riqualificazione energetica, sfruttando la maxi detrazione fiscale del 110%, per il tramite di vari interventi trainanti e trainati. All’interno della struttura condominiale sono anche presenti una centrale telefonica formata da una unità D/7 (uffici, magazzini) e una unità F/7.

Ciò che qui preme ricordare è che un edificio ha una prevalente funzione residenziale, quando la superficie totale delle unità immobiliari residenziali oltrepassa il 50% della superficie totale dello stesso edificio condominiale. In detta circostanza, anche i proprietari e detentori di unità non residenziali possono sfruttare il Superbonus per i lavori sulle parti comuni.

I due punti chiave della risposta ad interpello in tema di Superbonus e immobili F/7

Al fine di ben comprendere il rilievo degli immobili censiti in catasto con categoria F/7, due punti della citata risposta ad interpello meritano in particolare di essere ricordati:

  • nel calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari mirate alla funzione di residenza sono incluse tutte le unità immobiliari residenziali dell’edificio, insieme a quelle rientranti nelle categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9), ma senza conteggiare la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari dal quale lo stesso è formato;
  • per controllare l’effettiva prevalenza della funzione residenziale dell’edificio, non vi sono dubbi nell’obbligo di considerare, nel conteggio della superficie complessiva dell’edificio, anche gli immobili censiti in catasto con categoria F/7, perché sono limpidamente anch’essi parte dell’edificio stesso, e la cui destinazione d’uso è -come detto – ben definita e non residenziale.

In buona sostanza, colui che ha effettuato l’istanza di interpello e che dunque ha chiesto alle Entrate come comportarsi nel caso concreto, dovrà perciò tener conto anche dell’immobile in categoria F/7. Ma esclusivamente laddove la superficie complessiva delle unità immobiliari mirate a funzione residenziale, ricomprese nell’edificio, sia maggiore del 50% della superficie complessiva dell’edificio stesso, sarà possibile ammettere alla detrazione fiscale anche i proprietari o detentori degli immobili non di tipo residenziale censiti in catasto con categoria D/7 o F/7. Si tratta di soggetti che effettuano spese, come condòmini, per interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale.

Per maggiori informazioni rinviamo alla relativa risposta ad interpello n. 464 del 2022.

Superbonus e vincoli su edificio: la risposta ad interpello sul punto

Infine sempre con una distinta risposta ad interpello molto recente le Entrate hanno chiarito che se – in ragione dei vincoli ai quali l’edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali – non si può compiere nessuno degli interventi cd. trainanti, il Superbonus vale comunque sulle spese effettuate per gli interventi trainati come, ad esempio, la realizzazione del cappotto interno nelle varie unità immobiliari non funzionalmente indipendenti.

Ma attenzione perché in questo caso il controllo della verifica dell’ottenimento del miglioramento di due classi energetiche va eseguita in rapporto a ogni unità immobiliare. Mentre il tecnico abilitato deve svolgere l’asseverazione, sfruttando la procedura valevole per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Per maggiori informazioni rinviamo alla relativa risposta ad interpello n. 462 del 2022.

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