L’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato una risposta ad interpello con cui è nuovamente intervenuta su temi delicati collegati alle pensioni e a somme versate per sbaglio al lavoratore.
Con una nuova risposta ad interpello, la n. 467 dello scorso 22 settembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito una questione prospettata da un contribuente che a che fare con la restituzione debiti pensionistici attraverso compensazione.
L’Amministrazione finanziaria si è così soffermata sulle tempistiche per l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto Rilancio e sulla questione della restituzione delle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico.
Non dimentichiamo che l’interpello rappresenta una procedura molto utile e ad iniziativa del contribuente, mirata a sapere in via preventiva la posizione dell’Amministrazione finanziaria in merito all’applicazione di norme fiscali su un caso concreto e personale, sul quale vi sono obiettive condizioni di incertezza.
Più nel dettaglio, con questa risposta le Entrate rispondono alla domanda fatta da un’azienda contribuente in tema di modalità di tassazione di somme versate per sbaglio ad un lavoratore subordinato – e restituite appunto con compensazione rateizzata a cominciare dal mese di febbraio 2020 e fino al marzo di quest’anno. Il sostituto di imposta rilevava soprattutto il problema della rettifica della CU. Vediamo allora che cosa ha indicato l’Agenzia nella risposta ad interpello n. 467.
Pensioni e risposta ad interpello delle Entrate: il caso concreto prospettato dal contribuente
La risposta ad interpello è frutto della richiesta di chiarimenti per un problema insorto dal calcolo sbagliato del trattamento pensionistico sulla scorta del cd. “sistema retributivo” al posto del cd. “sistema misto”. In termini pratici, ciò aveva portato al versamento di una somma maggiore, ed infatti al lavoratore subordinato era stato riconosciuto un credito formato da arretrati spettanti a titolo di pensione privilegiata ed a titolo di indennità ausiliaria.
Dal mese di febbraio 2020 perciò l’istante ha deciso di effettuare la trattenuta in compensazione degli arretrati, dando luogo ad un conguaglio a debito lordo, da recuperare mensilmente fino al mese di marzo di quest’anno.
Ma sul conguaglio compiuto il lavoratore ha rilevato che non era stato tenuto conto di quanto previsto dal decreto Rilancio del 2022, all’art. 150.
La risposta ad interpello chiarisce la questione prospettata: ok alla compensazione
Attraverso la risposta n. 467 del 2022 l’Amministrazione finanziaria:
- rimarca che il Testo unico delle imposte sui redditi permette di effettuare la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche delle somme restituite al soggetto che le ha versate, se assoggettate a tassazione in anni anteriori;
- indica che l’importo dedotto nell’ambito del periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta posteriori;
- e rimarca altresì che il sistema dei rapporti tra Fisco, sostituto d’imposta e sostituito, implica che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui versate si compie al lordo delle imposte che l’ente erogatore ha pagato al Fisco proprio come sostituto d’imposta.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate valuta come corretta la compensazione effettuata, e ciò altresì per quote disomogenee, vale a dire tra il debito al lordo delle ritenute e il credito al netto di queste ultime, poiché questa attiene ad aspetti finanziari che non sono importanti sul piano del dovere di certificazione unica che grava sul sostituto d’imposta.
I chiarimenti dell’Agenzia in merito all’art. 150 del decreto Rilancio
Inoltre, le Entrate hanno precisato in merito all’art. 150 richiamato dal lavoratore. L’Amministrazione finanziaria ha infatti affermato che, per quanto attiene all’art. 150 del decreto Rilancio che implicava la restituzione delle somme “al netto della ritenuta subita” e non deducibili, rileva la sua stessa circolare n. 8/E 14 luglio 2021. Nel documento era chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute Irpef vale per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, salvi comunque i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del provvedimento. Si tratta cioè dei rapporti già definiti alla data dal 19 maggio 2020.
Per quanto riguarda il caso concreto da cui la risposta ad interpello n. 467 delle Entrate, la rateizzazione era stata domandata già dal mese di febbraio e per questo si ritiene il rapporto già definito.
Per ulteriori dettagli rinviamo comunque alla risposta ad interpello delle Entrate.