Il Decreto Aiuti bis ha prorogato la possibilità di ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre 2022.
La legge 21 settembre 2022 n. 142, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.221 il 21 settembre 2022. Concede questa opportunità ai lavoratori fragili e ai genitori di figli under 14 (se non c’è un altro genitore che non lavora o percepisce ammortizzatori sociali). Le caratteristiche del lavoro svolto devono però essere compatibili con il lavoro agile.
Il Ministero della Salute, tramite il Decreto 4 febbraio 2022, ha reso noto la lista delle patologie e delle condizioni che danno diritto al lavoro agile.
Decreto Aiuti bis e smart working: il quesito
Una lettrice ha inviato il seguente quesito: “Sono coniuge e unica caregiver di un malato oncologico grave, entrambi dipendenti presso la stessa azienda. In applicazione della legge di conversione del decreto Aiuti bis mio marito svolge l’attività in Smart working (a seguito di rientro dopo 18 mesi di malattia). Mentre io sono tenuta a recarmi in presenza quand’anche l’oncologia grave, l’invalidità al 100% e handicap (tumore maligno al cervello) sia raccomandata la cura e assistenza a seguito di intervento chirurgico, chemioterapia e successiva radioterapia terminata a agosto 2022. Reputo di poter essere equiparata ad un genitore con figli under 14. Le necessità di mio marito di avere la mia presenza è fondamentale sia per le possibili implicazioni delle terapie che sotto il profilo psicologico. Il mio datore di lavoro si dice non disponibile ad alcun accordo individuale con nessun dipendente, suggerendomi di accedere al congedo straordinario Inps. Trattasi di un grande gruppo assicurativo.
Ho già nei mesi scorsi garantito produttività e continuità apporto lavorativo da remoto con feedback positivi sul mio operato da parte dei responsabili di area. L’indiscriminata negazione di dialogo si traduce in mancata gestione di una situazione di criticità di due dipendenti, che vogliono di fatto lavorare affatto supportata da obiettive motivazioni. Chiedo quali strumenti posso vagliare a mia disposizione per far valere il mio diritto al lavoro da remoto, avendo già dimostrato di riuscire ad adempiere alle mie mansioni con risultato e costanza.
Reputo che l’indicazione ricevuta dal datore di lavoro di interrompere e chiedere congedo straordinario a Inps sia poco seria e opportunista, visto che l’azienda riceverebbe il rimborso del mio stipendio dall’istituto di previdenza per 2 anni… Grazie per l’attenzione.”
A chi spetta il congedo straordinario
Il familiare di una persona con disabilità in stato di gravità può richiedere un congedo straordinario retribuito della durata di due anni. Questa possibilità è riservata al coniuge, parte dell’unione civile conviventi o al convivente di fatto, ai genitori, ai figli o ai fratelli della persona disabile grave ai sensi della legge 104/92 articolo 3 comma 3. Inoltre può essere estesa anche fino ai parenti o affini di terzo grado conviventi. Ma solo nel caso in cui tutti gli altri familiari risultino mancanti, deceduti oppure affetti da patologie invalidanti.
Il congedo straordinario può infine essere richiesto anche dal figlio non convivente della persona con disabilità. A patto però che la convivenza- requisito obbligatorio- si instauri successivamente, e nessun altro parente o affine possa occuparsene perché mancanti, deceduti oppure affetti da patologie invalidanti. Questo periodo retribuito di assenza dal lavoro è frazionabile anche a giorni.
Come funziona il congedo straordinario
La domanda di congedo straordinario retribuito ha validità dalla sua presentazione. C’è la possibilità di richiedere un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. La retribuzione spettante corrisponde allo stipendio nell’ultimo mese di lavoro prima del congedo. Sono esclusi gli emolumenti variabili, entro un limite massimo di reddito che viene rivalutato ogni anno. I periodi di congedo non sono calcolati per la maturazione di ferie, tredicesima e TFR. Ma risultano comunque validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Smart working o congedo?
In merito alla richiesta della lettrice, evidenziamo come il congedo straordinario di due anni sia una possibilità da sfruttare per poter assistere il marito bisognoso di cure. In questo modo manterrebbe sia il posto del lavoro che lo stipendio. Una soluzione che potrebbe quindi prendere in considerazione in virtù della situazione particolarmente delicata.
Per ciò che riguarda la richiesta (rifiutata) di smart working, consigliamo di rivolgersi al sindacato di categoria per esporre le proprie difficoltà e necessità. Sottolineando che comunque questa soluzione è compatibile con le attività da svolgere (dato che è stato già utilizzato con buoni risultati in passato). Altrimenti può chiedere una consulenza con un avvocato per verificare se, in base al proprio contratto, esiste effettivamente l’opportunità di poter lavorare da casa.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.