Con un recentissimo messaggio, l’istituto di previdenza fuga ogni dubbio e di fatto attua quanto previsto nel decreto Semplificazioni. Gli aumenti assegno unico figli disabili maggiorenni saranno riconosciuti anche come arretrato ma, salvo ulteriori modifiche, saranno temporanei.
Dopo la notizia dell’assegno unico senza bisogno di ulteriore domanda a partire 2023 – ma erogato in automatico – ecco un’altra novità senza dubbio positiva per i beneficiari del contributo mensile a favore della natalità e genitorialità, che ha sostituito, accorpato e razionalizzato una serie di misure economiche per la famiglia.
Ebbene l’istituto di previdenza ha di fatto recepito le modifiche di cui al decreto Semplificazioni e così ufficializzato i previsti aumenti per i maggiorenni disabili. Utile notare subito che le somme saranno pagate dall’INPS con decorrenza retroattiva dal primo marzo 2022, perciò saranno diverse le integrazioni che arriveranno per coloro che hanno almeno un figlio disabile nel nucleo familiare. Salvo le distinzioni che tra poco faremo.
Vediamo allora qualche ulteriore dettaglio circa questo importante aggiornamento in materia di assegno unico.
Assegno unico e universale figli disabili: la situazione pre modifica decreto Semplificazioni
Come appena accennato, siamo innanzi agli annunciati aumenti dell’assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Il messaggio INPS che concretizza la modifica alla disciplina è il n. 3518/2022 pubblicato recentemente, il quale non rappresenta in realtà nulla di nuovo ma è semplicemente un provvedimento che spiega e dettaglia la modifica apportata dal cd. decreto Semplificazioni a fine giugno.
Nell’ottica di dare un nuovo ‘slancio’ alla misura a favore delle famiglie, non sorprende allora il testo dell’art. 38 del dl n. 73/2022 – appunto il citato decreto Semplificazioni – il quale ha ritoccato verso l’alto la misura dell’assegno unico per le famiglie con figli disabili maggiorenni – nel lasso di tempo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023.
Ma cosa è cambiato in concreto? Vediamolo di seguito in sintesi. Anzitutto la versione originaria dell’assegno unico prevedeva un ammontare oscillante da un minimo di 25 a 85 euro al mese per figlio, in base all’Isee del nucleo familiare (il valore maggiore con un Isee non al di sopra dei 15.000 euro; quello più basso con un Isee superiore a 40.000 euro o senza Isee). Ciò insieme ad una maggiorazione di 80 euro fissa, se il disabile maggiorenne aveva un’età racchiusa tra i 18 e i 21 anni.
La nuova situazione aggiornata dopo il messaggio Inps
La nuova versione dell’assegno unico prevede questo quadro in tema di aumenti assegno unico per figli disabili:
- previsto per i figli disabili maggiorenni l’assegno unico nell’identica misura valevole per i figli al di sotto dei 18 anni. Conseguentemente ogni figlio disabile maggiorenne avrà diritto ad un assegno unico da 175 euro al mese (se l’Isee non è maggiore di 15.000 euro) a 50 euro al mese (se l’Isee è al di sopra di 40.000 euro o senza Isee). La novità sostituisce il previo ammontare oscillante tra 85 euro e 25 euro;
- se il figlio disabile ha un’età tra i 18 e i 21 anni insieme all’assegno tra i 175 e i 50 euro al mese scatta una maggiorazione fissa (vale a dire non correlata all’Isee) in misura pari a 105 euro, 95 euro e 85 euro – sulla scorta del fatto che il disabile si trovi rispettivamente in una condizione di non autosufficienza, disabilità grave o disabilità media. Questo cambia la precedente previgente maggiorazioni uguale a 80 euro al mese;
- per quanto riguarda invece i minorenni disabili nessuna novità anche dopo il decreto Semplificazioni e il messaggio INPS, perché questi ultimi continuano a vedersi attribuito l’assegno unico senza variazioni.
L’aumento AU figli disabili è temporaneo
Attenzione però perché gli aumenti saranno validi però soltanto per un anno salvo nuovi interventi legislativi modificativi. Ciò in sintesi significa che:
- in base a quanto chiarito da INPS i citati aumenti valgono per il solo periodo dal primo marzo 2022 al 28 febbraio 2023;
- l’assegnazione avverrà d’ufficio dall’ente previdenziale con gli arretrati decorrenti dal 1° marzo 2022, se la domanda per l’assegno unico è stata fatta entro il 30 giugno 2022;
- altrimenti l’assegnazione degli arretrati avverrà dal primo luglio 2022 se la domanda è stata fatta dopo il 30 giugno 2022.
Concludendo, dal primo marzo del prossimo anno tornerà valevole la disciplina senza aumenti prevista pre decreto Semplificazioni, a meno di eventuali proroghe o interventi legislativi ad hoc con il nuovo Governo e Parlamento.