Il congedo straordinario di due anni consente a un dipendente di assistere un familiare con disabilità grave senza perdere il posto di lavoro.
Rappresenta un’opportunità per poter seguire in modo continuativo il partner, un figlio, un genitore oppure un altro parente con legge 104/92 articolo 3 comma 3 che necessita di cure costanti.
L’indennità corrisponde all’importo dello stipendio relativo all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo. Non vengono conteggiati gli emolumenti variabili della retribuzione, e c’è comunque un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.
La domanda ha validità a partire dalla sua presentazione.
Congedo straordinario e genitori con disabilità: il quesito
Un lettore ha inviato il seguente quesito: “Buongiorno, dipendente pubblico. Fruito di due anni astensione per assistenza familiare disabile (padre). Da oltre un anno e mezzo ho ripreso servizio e lavoro. Adesso riconosciuto disabile altro genitore (madre). Posso fruire di altri due anni per assistere altro soggetto appunto? Grazie.”
A chi spetta
Questo periodo retribuito di due anni spetta secondo un ordine di priorità:
- innanzitutto il coniuge, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità;
- i genitori, inclusi quelli adottivi o affidatari, della persona disabile grave nel caso in cui il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto sia deceduto, mancante o con patologie invalidanti;
- il figlio convivente del disabile grave solo nel caso in cui il coniuge o la parte dell’unione civile convivente oppure il convivente di fatto ed entrambi i genitori della persona con disabilità grave siano mancanti, deceduti o con patologie invalidanti;
- il fratello o la sorella conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge o la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, solo se tutti i familiari indicati precedentemente siano morti, mancanti oppure affetti da patologie invalidanti;
- uno dei figli non ancora conviventi a patto che la convivenza, requisito obbligatorio, venga instaurata successivamente. E sempre se tutti gli altri parenti o affini conviventi siano deceduti, mancanti, oppure affetti da patologie invalidanti.
Congedo retribuito e raddoppio
Come sottolineato dall’INPS, il congedo straordinario può essere richiesto per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Un limite che riguarda tutti gli aventi diritto per ogni persona disabile grave. Questo significa che chi deve assistere più di una persona con disabilità potrà usufruire del congedo straordinario per ciascuno di loro: ma non potrà in ogni caso superare i due anni. Non è infatti previsto ciò che viene definito ‘raddoppio’. Una eventualità invece non esclusa, in determinati casi, per i permessi retribuiti della legge 104/92.
Congedo straordinario per madre disabile
Per ciò che riguarda la richiesta arrivata dal lettore, la risposta è purtroppo negativa: non è possibile fruire di altri due anni di congedo per assistere la madre con disabilità, avendone già usufruito per il padre. La richiesta può essere inoltrata da un altro familiare secondo l’ordine di priorità stabilito dalla legge.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.