Bonus 200 euro: chi dovrà restituirlo dopo l’esito delle verifiche da parte dell’INPS

Alcuni mesi fa il governo Draghi aveva approvato un’indennità contro il caro bollette, il cosiddetto bonus 200 euro.

Destinato ai pensionati e ai lavoratori dipendenti, l’incentivo venne riconosciuto a una ampia platea di beneficiari.

bonus 200 euro
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Tra questi: i percettori di reddito di cittadinanza e della disoccupazione Naspi e DIS-Coll, lavoratori domestici e stagionali, incaricati alle vendite a domicilio, gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS). E fino al 30 novembre 2022 anche per i lavoratori autonomi che dovranno presentare una apposita domanda.

Bonus 200 euro: chi dovrà restituirlo dopo l’esito delle verifiche da parte dell’INPS

I beneficiari in possesso di determinati requisiti e condizioni hanno ricevuto il bonus 200 euro in automatico nel mese di luglio. Solo i lavoratori dipendenti dovevano presentare una dichiarazione al proprio datore di lavoro.

Comunque, l’INSP visto il numero dei beneficiari dopo l’erogazione del bonus avrebbe eseguito delle verifiche incrociate con diverse banche dati per controllare se i requisiti esistevano davvero.

Ricordiamo che i requisiti erano il possesso di un reddito personale, per l’anno 2021, non superiore a 35mila euro e la residenza in Italia. L’indennità è riconosciuta in misura fissa una tantum per la singola persona fisica.

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In seguito, l’Istituto di previdenza ha reso noto che i contribuenti che hanno richiesto il bonus (quindi i beneficiari suddetti) potranno collegandosi al sito INPS, nella propria sezione di “MyINPS”. Qui troveranno una nuova funzione: “Verifiche Bonus decreto Aiuti 2022” dove potranno visualizzare l’esito della verifica e il motivo del perché il bonus 200 euro non erogato.

Infatti, è l’INPS a verificare sia il reddito sia le eventuali somme erogate in eccedenza. In seguito, notificherà al contribuente la restituzione del bonus entro l’anno successivo.

Il contribuente da parte sua potrà può presentare una domanda di ricostituzione. Ma solo se ritiene che il motivo della mancata erogazione sia da imputare a dati non aggiornati o integrati.

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