Una utile guida dell’Agenzia delle Entrate spiega numerosi dettagli in materia di bonus facciate. In sintesi i principali punti affrontati nel testo.
In tema di bonus ed agevolazioni previste dallo Stato, le guide e i chiarimenti non sono mai troppi.
E ciò vale anche per il bonus facciate, vale a dire il noto meccanismo di detrazione d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020 allo scopo di rinnovare e migliorare l’aspetto estetico degli edifici urbani.
Le regole in materia contengono elementi di complessità, specialmente per chi non maneggia quotidianamente leggi ed è poco o per nulla informato riguardo agli aspetti tecnici del mondo dell’edilizia.
Ecco allora che la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate, aggiornata allo scorso settembre, merita sicuramente di essere menzionata. Vediamone insieme le caratteristiche chiave.
Bonus facciate 2022: che cos’è e le condizioni per sfruttarlo
Abbiamo detto che è stato da poco pubblicato il nuovo testo della Guida dell’Agenzia delle Entrate, utile a dare indicazioni aggiornate per richiedere correttamente e conseguire il “Bonus facciate”. L’ente infatti dettaglia modalità e adempimenti.
Ricordiamo che il bonus facciate è in pratica una detrazione d’imposta, da suddividere in dieci quote annuali costanti, corrispondente al 90% dei costi sopportati nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022, di cui possono beneficiare potenzialmente tutti i cittadini. Non bisogna dimenticare che il bonus facciate può essere sfruttato, infatti, sia da condomini che inquilini, e da residenti e non residenti nel territorio italiano. Potenziali interessati sono sia persone fisiche, che imprese.
Condizione essenziale per sfruttare l’agevolazione è svolgere interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici già costruiti, di una qualsiasi categoria catastale, inclusi quelli strumentali.
Ulteriore condizione per l’accesso al bonus facciate è però che gli immobili siano situati nelle zone A e B (di cui si trova traccia nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili sulla scorta della normativa regionale e dei regolamenti edilizi comunali.
Bonus facciate 2022: interventi ammessi e precisazioni sulle spese
In particolare, come indicato nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, sono ammessi all’agevolazione del bonus facciate gli interventi:
- su balconi, ornamenti e fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
- di mera pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- sulle strutture opache verticali della facciata che abbiano rilievo dal punto di vista termico o che riguardino più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda totale dell’edificio.
Nella sua Guida ad hoc l’Agenzia delle Entrate spiega altresì che, sul piano delle spese per interventi sulle parti comuni dei caseggiati, ha rilievo ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta la data del bonifico compiuto dal condominio – al di là della data di pagamento della rata condominiale da parte di ciascun condomino. In termini pratici, ciò significa che in ipotesi di bonifico compiuto dal condominio nel 2023, le rate pagate dal condomino lo scorso anno non permettono di accedere al bonus facciate.
Le alternative alla detrazione d’imposta
Inoltre, in relazione alle spese effettuate in tema di interventi compresi nel bonus facciate, i beneficiari della detrazione fiscale possono scegliere anche una tra due alternative all’utilizzo diretto della detrazione d’imposta. Eccole di seguito:
- cessione del credito pari alla detrazione in gioco ad altri soggetti, compresi le banche e altri intermediari finanziari;
- contributo di identico importo come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha svolto gli interventi. Ci riferiamo al ben noto sconto in fattura.
Allo scopo di effettuare la cessione del credito o sfruttare lo sconto in fattura, dal 12 novembre dello scorso anno è scattato l’obbligo gravante sul contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati collegati alla documentazione, che comprova la presenza dei presupposti che permettono di accedere alla detrazione d’imposta;
- la certificazione della congruità delle spese effettuate, da parte dei tecnici abilitati.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, siamo innanzi a documenti che debbono essere in ogni caso richiesti – al di là del fatto che siano in gioco interventi di edilizia libera o di importo totale non al di sopra di 10mila euro – anche per le comunicazioni di cessione del credito riguardanti le rate restanti non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione sia stato sottoscritto a partire dallo scorso 12 novembre.
Ulteriori chiarimenti delle Entrate
Concludendo, nel caso in cui il contribuente utilizzi la detrazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, detti documenti invece non sono richiesti. E, ancora, non lo sono per quanto riguarda le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre dello scorso anno, per cui l’Amministrazione finanziaria ha emesso ricevuta ad hoc di corretta ricezione della comunicazione.
Nella guida trovano spazio altresì i dettagli sulla cumulabilità con altre agevolazioni e i quadri sintetici dei principali adempimenti come anche dei lavori agevolati.
Per tutte le ulteriori informazioni, rinviamo comunque alla pagina web ad hoc, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in cui è inclusa la Guida al bonus facciate.