In tema di pensioni anticipate, l’Inps è intervenuta con una recente circolare che fa il punto sulle conseguenze in caso di regolarizzazione contributi omessi e sulla decorrenza della pensione di anzianità.
Nuovi chiarimenti da parte dell’istituto di previdenza, in tema di pensione anticipata e regolarizzazione dei contributi.
Secondo quanto spiegato da Inps, infatti, la regolarizzazione dei contributi non versati dopo la presentazione della domanda di pensione di anzianità non può avere portata ‘retroattiva’. In termini pratici ciò non permette comunque di retrodatarne la decorrenza alla data della domanda.
Si tratta dei contenuti della circolare Inps n. 110 del 2022 che illustra chiarimenti utili, soprattutto, per i dipendenti iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi Inps (artigiani, coltivatori e commercianti).
Pensioni anticipate e regolarizzazione dei contributi: i chiarimenti Inps
L’appena citata circolare Inps è molto efficace per inquadrare entro che termini il lavoratore può esercitare legittimamente il diritto alla pensione. Come accennato, non c’è alcuna retrodatazione nella decorrenza delle pensioni anticipate nel caso in cui i requisiti contributivi necessari ai fini del diritto siano conseguiti in un momento successivo.
In questa circostanza, infatti, la prestazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese posteriore alla loro regolarizzazione. Sostanzialmente la circolare n. 110 del 2022 spiega che le regole da applicare sono specifiche rispetto a quella generale, la quale indica che nell’assicurazione generale obbligatoria la pensione di anzianità ora anticipata abbia decorrenza dal primo giorno del mese posteriore alla data di presentazione della domanda, a patto che a questa data siano conseguiti i requisiti contributivi. Se così non è l’interessato vedrà il rigetto della propria domanda.
Comunque l’art. 18 co. 2 del Dpr n. 488 del 1968 consente ai lavoratori di colmare periodi anteriori alla domanda senza copertura contributiva, fino alla definizione della domanda o del posteriore ricorso amministrativo o giudiziario. Perciò chi regolarizzerà i contributi, potrà farlo ma senza retroattività. Ne consegue che la prestazione decorrerà dal primo giorno del mese posteriore alla loro regolarizzazione.
Pensioni anticipate: quando si consegue il diritto alla maturazione del trattamento previdenziale?
Non vi sono dubbi insomma: la decorrenza della pensione anticipata è spostata in avanti, in caso di regolarizzazione dei contributi omessi successiva alla presentazione della domanda di pensione di anzianità. E perciò la decorrenza della pensione anticipata sarà inserita nel primo giorno del mese posteriore “a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere“. Ovviamente, si fa riferimento al mese nel quale vi è stata l’effettiva regolarizzazione dei periodi contributivi utili al conseguimento del diritto. Chiaramente oltre a ciò dovranno pur comunque esservi gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge.
In estrema sintesi il meccanismo chiarito dalla circolare dell’istituto di previdenza può dunque essere riassunto nei termini seguenti:
- se manca il requisito contributivo, la domanda di pensione di anzianità / anticipata subirà un rigetto,
- e soltanto dopo la regolarizzazione della posizione contributiva la legge consentirà di procedere al pagamento del trattamento pensionistico.
Quest’ultimo – lo ribadiamo per chiarezza – decorrerà dal primo giorno del mese posteriore a quello in cui vi è stata la regolarizzazione dei contributi omessi. Chiaro che l’iniziativa è tutta nelle mani dell’interessato e dunque soltanto lui potrà dare luogo alla liquidazione della pensione di anzianità a suo favore.
Ulteriori precisazioni Inps
L’istituto ha poi colto l’occasione per precisare che l’identico metodo si applica anche al caso dell’individuazione della decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, tenuto conto del fatto che il requisito di almeno 3 anni di contribuzione va acclarato nei 5 anni anteriori alla data di presentazione della domanda e non alla data della differita decorrenza del trattamento Inps.
Per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia l’Inps non ha invece dovuto puntualizzare alcunché di nuovo. In questi casi infatti si applica il differente criterio per il quale la pensione decorre:
- dal primo giorno del mese posteriore al compimento dell’età pensionabile,
- o – nell’ipotesi nella quale a detta data non siano soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva – dal primo giorno del mese posteriore a quello nel quale i requisiti citati sono conseguiti.
E ciò al di là della data di presentazione della domanda. Conseguentemente il trattamento previdenziale decorrerà in modo retroattivo dalla data di conseguimento dei requisiti anagrafici e/o contributivi anche nei casi di regolarizzazione dei contributi omessi, posteriori alla data di presentazione di domanda di pensione.
Ricordiamo infine che i chiarimenti forniti da parte dell’istituto di previdenza, di cui al precedente paragrafo, riguardano in particolar modo i lavoratori autonomi, che non di rado hanno ‘vuoti’ contributivi sul conto assicurativo, creatisi a seguito di omessi versamenti o di ritardato pagamento della contribuzione periodica.