Con un messaggio Inps ad hoc, il n. 3684 dello scorso 7 ottobre, abbiamo ulteriori novità in tema di domanda di accesso al reddito di cittadinanza in via telematica. Il rilievo delle condanne penali e il ruolo delle istituzioni.
Il reddito di cittadinanza è in bilico con il cambio di Governo. La maggioranza emersa dalle elezioni non sembrerebbe infatti intenzionata a proseguire sulla strada del sussidio contro la povertà e a favore di chi ricerca attivamente un nuovo lavoro, per il tramite dei Centri per l’Impiego.
Probabile quanto meno uno ‘snellimento’ molto marcato del contributo economico, che vedrebbe scendere notevolmente il numero dei beneficiari. Intenzione di Fratelli d’Italia parrebbe infatti quella di mantenere l’erogazione del reddito di cittadinanza, soltanto per i beneficiari che non sono nelle condizioni psicofisiche di poter trovare un’occupazione. Intanto però il reddito di cittadinanza è tuttora in piedi ed anzi si registrano alcune novità per quanto riguarda l’aggiornamento della domanda telematica Inps di accesso al sussidio. Cosa è cambiato? Vediamolo assieme in sintesi, nel corso di questo articolo.
Reddito di cittadinanza: le novità nel messaggio Inps n. 3684 del 7 ottobre
Le novità delle ultime ore di fatto seguono quelle dello scorso luglio, con le quali l’Inps aveva già modificato il modulo di domanda di reddito di cittadinanza, per concretizzare quanto incluso nell’ultima manovra. In quel caso si trattava della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (la cd. Did), che diveniva automatica con la domanda di reddito di cittadinanza.
Il messaggio n. 3684 del 7 ottobre 2022 dell’istituto include novità di ambito ‘formale’, che però facilitano di fatto la procedura per fare domanda e costituiscono infatti una semplificazione del “Quadro F” del modello di richiesta del reddito di cittadinanza. Detto Quadro include le informazioni sulle condizioni necessarie per ottenere il beneficio.
Nel dettaglio, le istituzioni hanno rivisto e riformulato il modello di domanda, per quel che riguarda dati e informazioni sulle misure cautelari e sulle condanne definitive del beneficiario del reddito di cittadinanza e del suo nucleo familiare, per gli illeciti penali che di cui si trova traccia in legge di Bilancio.
Nuova domanda reddito di cittadinanza: rivisto il Quadro F
Allo scopo di semplificare la redazione della domanda per il reddito di cittadinanza, nel cosiddetto “Quadro F – Condizioni necessarie per godere del beneficio“, i dati del richiedente sono stati separati da quelli del suo nucleo familiare. La situazione è dunque quella che segue:
- per il richiedente c’è uno spazio che impone di confermare di non essere stati sottoposti a custodia cautelare in prigione, né a condanna penale definitiva per alcuni specifici reati;
- per quanto attiene ai membri del nucleo familiare, invece, sono richieste informazioni su possibili componenti che si trovano in galera, oppure ricoverati in istituti di cura di lunga degenza (o differenti strutture residenziali), o ancora disoccupati dopo aver dato dimissioni volontarie.
Come accennato, rispetto alla modifica ‘sostanziale’ operata lo scorso luglio, quest’ultima è da ritenersi prettamente ‘formale’: la modifica del Quadro F consente di includere più facilmente i propri dati per quanto riguarda le eventuali condanne definitive e misure cautelari in carcere, separandoli nettamente dalle informazioni sul proprio nucleo familiare.
I controlli da parte del Ministero di Giustizia e il divieto di nuova richiesta di reddito di cittadinanza
La legge di Bilancio 2022 ha altresì modificato le regole per ciò che riguarda i controlli sulla sussistenza di condanne penali, che possono far perdere il reddito di cittadinanza – con annessa revoca. Onde appurare la presenza di condanne passate in giudicato, l’elenco dei titolari del reddito di cittadinanza è consegnato al Ministero della Giustizia. Il controllo di per sé è automatico ed è compiuto su tutte le persone che richiedono o prendono il reddito di cittadinanza, attraverso il Casellario centrale.
Per ciò che attiene ai reati che conducono alla revoca della misura contro la povertà e a favore della nuova occupazione, il riferimento va agli illeciti penali di cui al decreto legge n.4 del 2019 in materia di RdC e pensioni – comma 3 dell’art. 7.
Infine, non dimentichiamo che se per il beneficiario del reddito di cittadinanza è scattata una condanna penale, la revoca è altresì retroattiva – imponendo dunque di restituire allo Stato quanto già ricevuto come sussidio. Non soltanto: la condanna penale comporta il divieto di nuova domanda di reddito di cittadinanza nei dieci anni successivi alla condanna in oggetto.