Accendiamo i riflettori sulla pensione di reversibilità per conoscere ogni dettaglio della prestazione dedicata ai superstiti.
I familiari di un assicurato o pensionato INPS deceduto possono ottenere la pensione di reversibilità rispettando specifiche condizioni.
La pensione di reversibilità è un trattamento erogato al familiare superstite di un assicurato o pensionato INPS deceduto. Secondo la Legge la prestazione spetta al coniuge e ai figli minorenni o maggiorenni studenti fino a 26 anni oppure disabili indipendentemente dall’età. Se a carico del deceduto la pensione potrà essere erogata ai nipoti minorenni o ai fratelli celibi e sorelle nubili qualora non siano presenti altri familiari precedentemente citati. L’assegno verrà erogato a partire dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato o pensionato. L’importo dipenderà dalle aliquote di reversibilità che differiscono in base al grado di parentela. Il 60%, ad esempio, è previsto per il coniuge senza figli, il 70% al figlio e il 100% in caso di 4 figli o più. Subirà una riduzione in caso di altri redditi del beneficiario.
Naturalmente, per ottenere la pensione di reversibilità occorrerà rispettare specifici limiti reddituali che variano annualmente in relazione all’importo del trattamento minimo.
Pensione di reversibilità al coniuge, cosa sapere
Lo scorso marzo una sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un dettaglio rilevante sulla pensione di reversibilità. La controversia in questione riguardava il caso di una vedova separata non percettrice di assegno di mantenimento al momento della morte del pensionato INPS. Il precedente verdetto della Corte d’Appello che ha respinto la richiesta della donna di ottenere la pensione di reversibilità è stato capovolto dalla Cassazione.
La prestazione, infatti, deve essere riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito così come al coniuge superstite non separato dato che la Legge non stabilisce alcuna differenza tra i due.
Ecco le conclusioni generali
In generale il trattamento pensionistico può essere erogato al coniuge unito civilmente, al coniuge separato senza condizione e al coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell‘assegno divorzile, che non si sia sposato nuovamente e che la data dell’avvio del contratto assicurativo con l’IPNS del defunto sia antecedente al divorzio. Di conseguenza, a fare la differenza è la separazione o il divorzio. Ricordiamo, infine, che i conviventi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, così come si legge sul portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Se l’unione civile non è formalizzata il trattamento non spetta. Questo limite forse verrà un giorno superato ma per ora il paletto è ancora ben fissato.