Quota 100, no al cumulo tra pensione anticipata e reddito da lavoro dipendente. La notizia giunge con il comunicato stampa diffuso il 5 ottobre scorso, che di fatto indica già l’orientamento della Consulta, prima del deposito delle motivazioni della sentenza.
Una questione di legittimità costituzionale è stata recentemente oggetto di analisi da parte della Consulta.
Ci riferiamo a Quota 100 e all’eventuale (in)fondatezza della questione sul divieto di cumulo di questo meccanismo con i redditi da lavoro. Ebbene, in attesa del deposito dei motivi con cui la Corte Costituzionale è giunta alle sue determinazioni, dal Comunicato Stampa del 5 ottobre scorso emerge che è infondata la questione legata al divieto di cumulo.
Si tratta di una questione sollevata dal tribunale del lavoro di Trento, in rapporto a quelle che sono le caratteristiche del decreto legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in tema di reddito di cittadinanza e pensioni. Stante la rilevanza degli argomenti in gioco, vediamo di seguito qualche dettaglio in proposito.
Quota 100 e divieto di cumulo con redditi da lavoro: la questione di legittimità costituzionale sul DL n. 4 del 2019
Ebbene, premesso che l’appena citato decreto indica la non cumulabilità della pensione anticipata che prende il nome di Quota 100 con i redditi da lavoro – tranne quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite dei 5mila euro lordi all’anno – la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice del lavoro di Trento ha queste caratteristiche chiave:
- la regola di cui al decreto n. 4 del 2019 è stata censurata (ed è stato così richiesto in proposito l’intervento della Corte), per la asserita violazione dell’art. 3 prima comma del testo della Costituzione,
- in quanto quest’ultimo non include la stessa esenzione per i redditi da lavoro subordinato entro il limite di 5milaeuro lordi annui.
Secondo l’analisi del tribunale di Trento, dunque, non avrebbe alcuna giustificazione il differente trattamento valevole per il reddito da lavoro subordinato di cui al decreto.
Per quanto è noto al momento – siamo in attesa che vi sia il deposito della sentenza con le motivazioni del provvedimento – è stata iniziativa dell’Ufficio comunicazione e stampa evidenziare che la Corte Costituzionale ha comunque dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sopra accennata.
Quota 100 e limiti di cui al DL n. 4 del 2019
Ricordiamo che Quota 100 ha costituito nel triennio 2019-2021 la forma previdenziale usata come deroga alla legge Fornero, per permettere il pensionamento anticipato dei lavoratori subordinati e autonomi che hanno conseguito i requisiti previsti, vale a dire 62 anni d’età e 38 di contributi. L’ultima legge di Bilancio 2022, invece, ha previsto la nuova riforma, che prende il nome di Quota 102 (64 anni d’età e 38 di contributi), la quale scadrà il prossimo 31 dicembre. Anch’essa è un correttivo alla legge Fornero.
Ciò che qui rileva è che quanto recentemente indicato dalla Corte si fonda su un motivo ben preciso: le situazioni di cui si discute e che sono state portate all’attenzione della Consulta, in verità, non sono comparabili tra loro. Infatti il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non fa scattare alcun obbligo contributivo in capo al lavoratore – al contrario del lavoro dipendente. Perciò non può sorgere alcuna questione di legittimità fondata.
In altre parole la Corte Costituzionale si è espressa in rapporto al divieto di cumulo in riferimento a Quota 100, giudicando infondata la questione sollevata sul tema della disparità di trattamento di reddito autonomo occasionale e subordinato.
In particolare, il divieto di cumulare il trattamento pensionistico di Quota 100 con eventuali redditi da lavoro è fissato dall’art. 14, comma 3 del decreto legge n. 4 del 2019. Ciò perché il compimento di supplementare attività lavorativa dopo il pensionamento è in chiara contraddizione con la richiesta di uscita agevolata e anticipata dal lavoro.
Conclusioni
In materia di Quota 100, pensione anticipata e reddito da lavoro non sono dunque cumulabili, ad eccezione di quelli collegati a rapporti autonomi occasionali e non al di sopra dei 5.000 euro lordi annui. Lo ha evidenziato negli ultimi giorni la Corte Costituzionale, che si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale e sulla regola che dispone il divieto di cumulo.
E’ allora infondata la questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Trento per la quale invece sussisterebbe disparità di trattamento tra redditi da lavoro autonomo occasionali e da dipendente.
Permane così valida la norma sul divieto di cumulo tra pensione anticipata e reddito da lavoro, così come è stata scritta.