La Legge di Bilancio ha prorogato l’Ape Sociale fino al 31 dicembre 2022. Come si presenta domanda per il riconoscimento dei requisiti?
Con il Messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022, l’INPS ha comunicato al possibilità, per i dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno 6 anni, di richiedere i moduli al proprio datore per l’istanza di Ape Sociale.
Si tratta di un’indennità, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, destinata a garantire un reddito ad alcune tipologie di lavoratori. In particolare, viene corrisposta al compimento dei 63 anni di età, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o di un altro trattamento di pensione anticipata.
Scopriamo, dunque, tutte le novità, i requisiti di accesso e i metodi per la presentazione della domanda.
Per maggiori informazioni, consulta il seguente articolo: “Professioni gravose e pensione: le categorie di lavoratori che possono richiedere APE sociale“.
Ape Sociale: come si presenta la domanda?
Un nostro gentile Lettore ha posto il seguente quesito:
“Quali sono le tempistiche di risposta per le domande di Ape Sociale?”
Attraverso il Messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022, l’INPS ha reso nota la riapertura delle domande per la concessione dell’Ape Sociale. Dunque, i soggetti che, entro il 31 dicembre 2022, possiedono i requisiti prescritti dalla legge, devono inoltrare apposita richiesta di riconoscimento dei criteri di accesso all’indennità. Solo successivamente all’accettazione di tale documentazione, da parte dell’INPS, l’interessato può proseguire con la domanda di liquidazione.
Le date entro le quali dovevano pervenire le domande sono le seguenti:
- 31 marzo 2022;
- 15 luglio 2022.
L’inoltro, tuttavia, sarà consentito fino al 30 novembre 2022. È bene specificare che le richieste compilate dopo il 15 luglio verranno elaborate solo se ci saranno risorse finanziarie residuali a disposizione.
L’INPS, inoltre, comunica il risultato dell’istruttoria entro il:
- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni inoltrate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, relativamente alle domande presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni inoltrate dopo il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre.
La domanda può essere presentata, alternativamente, secondo le seguenti modalità:
- tramite il portale INPS, effettuando l’accesso con SPID, CNS o CIE, al servizio “Domanda di Certificazione delle condizioni per l’accesso all’APE sociale”;
- attraverso il Contact Center;
- tramite l’ausilio di un Caf/ Patronato.
A quanto ammonta l’importo dell’Ape Sociale?
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto ad una sola Gestione previdenziale, l’importo della prestazione è uguale alla cifra della rata mensile di pensione, calcolata al momento dell’accesso all’indennità, qualora sia minore di 1.500 euro; se, invece, la pensione è pari o maggiore di quest’ultimo importo, l’Ape Sociale sarà di 1.500 euro. Tale ammontare, inoltre, non è interessato da rivalutazione o integrazione al trattamento minimo.
Nell’ipotesi in cui i richiedenti siano iscritti a più Gestioni, il calcolo della rata mensile di pensione avviene pro quota per ogni Gestione, in relazione agli specifici periodi di iscrizione maturati ed in base alle varie retribuzioni di riferimento.
La liquidazione dell’Ape Sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Viene erogata mensilmente, per 12 mensilità, fino al raggiungimento all’età stabilita per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.
Non perdere il seguente approfondimento: “Dall’APE Sociale alla pensione di vecchiaia: incredibile quanti soldi in più si prenderanno“.
I criteri per il riconoscimento dell’indennità
Oltre al presupposto anagrafico, per l’accesso alla prestazione, la normativa prevede anche il possesso di ulteriori requisiti. Innanzitutto, possono presentare domanda solo i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) o alle forme sostitutive della stessa, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.
Tali lavoratori, inoltre, devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
- essere disoccupati;
- assistere, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado o un affine di secondo grado convivente con handicap grave;
- avere una riduzione della capacità lavorativa, debitamente accertata dalle Commissioni ASL, superiore o pari al 74%;
- essere lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure almeno 6 anni negli ultimi 7, dei mestieri cd. gravosi.
In aggiunta ai citati requisiti, i richiedenti devono:
- risiedere in Italia;
- aver maturato, entro il 31 dicembre 2022, almeno 30 anni di contributi (36 anni di contributi per i lavori gravosi). Per le donne sono previsti massimo 2 anni di sconto;
- non essere destinatari di una pensione diretta italiana o estera;
- aver cessato l’attività lavorativa;
- maturare una pensione di vecchiaia in misura non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’INPS.
Le novità introdotte dall’INPS per il 2022
Negli ultimi mesi, l’INPS ha previsto delle importanti novità per l’accesso all’Ape Sociale. Innanzitutto, ha consentito la presentazione della domanda anche ai disoccupati che hanno interrotto la propria attività a causa della cessazione dell’attività aziendale.
In relazione all’anzianità contributiva, invece, la Legge di Bilancio 2022 ha stabilito la riduzione a 32 anni del requisito minimo per tali lavoratori addetti a mansioni gravose:
- operai edili;
- ceramisti;
- conduttori di impianti per la formatura di prodotti in ceramica e terracotta.
Anche per tali soggetti, tuttavia, vale la condizione di aver svolto, per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni o per almeno 7 anni negli ultimi 10, l’attività lavorativa in oggetto.
L’INPS ha specificato, infine, che “nel caso di lavoratrici madri appartenenti a tali categorie, la riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 24 mesi, opera con riferimento ai 32 anni di anzianità contributiva.”
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