L’Assegno ordinario di invalidità è, di solito, incompatibile con lo svolgimento di un lavoro di pubblico impiego. C’è, però, un’eccezione.
L’Assegno ordinario di invalidità non può essere percepito da parte di un lavoratore pubblico. Tuttavia, chi già lo riceve non lo perde, se segue degli accorgimenti.
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione che l’INPS versa ai lavoratori affetti da una riduzione della capacità lavorativa. Tale riduzione deve essere uguale ad almeno 1/3 e deve derivare da una menomazione fisica o mentale. Il riconoscimento dell’indennità, inoltre, non esclude la possibilità di continuare a lavorare. Un limite insormontabile, tuttavia, risiede nell’incompatibilità con il lavoro di pubblico impiego. Ma procediamo con ordine ed analizziamo la disciplina attentamente.
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Assegno ordinario di invalidità: può essere sempre riconosciuto?
L’Assegno ordinario di invalidità è erogato, dall’INPS, per 3 anni e, al termine di tale periodo, può essere rinnovato per altri 3 anni. Infine, dopo 3 rinnovi consecutivi, diviene definitivo. L’Istituto di previdenza, tuttavia, ha il potere di richiedere la revisione della misura, per effettuare le dovute verifiche e decidere se confermarla o revocarla.
I percettori dell’Assegno possono continuare a svolgere un’attività lavorativa. Ma tale prestazione è consentita anche se si svolge un lavoro pubblico, come, ad esempio, quello nel settore scolastico? L’eventuale divieto vale anche se il lavoro statale è a tempo determinato (nell’esempio precedente, tramite MAD)? Per i dipendenti statali, purtroppo, la questione è abbastanza spinosa.
È bene, però, precisare che il passaggio dal lavoro privato a quello pubblico non ostacola in alcun modo la fruizione della prestazione, a meno che l’INPS non disponga diversamente.
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Cosa succede se si passa dal lavoro privato a quello pubblico
Per il riconoscimento dell’indennità, la legge richiede il possesso di determinati requisiti, oltre la riduzione della capacità lavorativa. Sono, infatti, necessari almeno 5 anni di contributi (ossia di almeno 260 contributi settimanali ) versati nell’AGO.
Proprio in virtù dell’obbligo di contributi versati all’Assicurazione Generale Obbligatoria e non alla Cassa Stato, cioè all’ex INPDAP, uno statale può sperare nell’erogazione dell’Assegno ordinario di invalidità. Chi, invece, possiede solo contribuzione presso la Cassa Stato non potrà mai riceverlo.
Dei 5 anni di versamenti richiesti, poi, almeno 3 (cioè 156 contributi settimanali), devono essere stati accreditati nei 3 anni che precedono l’invio della domanda per la prestazione. In tal caso, potrebbe essere respinta la richiesta se, con il passaggio al lavoro pubblico, venisse a mancare il requisito dei 3 anni di versamenti nei 5 anni che precedono la nuova domanda. Ma, fino a quando si continua a percepire l’Assegno, si può iniziare a svolgere un lavoro pubblico.
Il diritto alla misura, infatti, si basa solo sugli anni di contribuzione versati nel privato. Tali contributi, però, non sarebbero più utili in caso di nuova domanda, se si passa al versamento solo presso l’ex INPDAP.