Sui cedolini di ottobre, novembre e dicembre delle pensioni ci saranno degli aumenti. Ecco a quanto ammontano e quando verranno erogati.
Il DL Aiuti- bis ha predisposto delle importanti novità anche sul fronte pensioni. Oltre all’anticipo della rivalutazione, infatti, saranno applicati diversi incrementi.
Dal 1° gennaio 2023 si applicherà la rivalutazione su tutti gli assegni pensionistici, in seguito alla variazione dell’inflazione. Prima di tale data, tuttavia, vi sarà un aumento del 2% degli importi, in via transitoria. La notizia è stata diffusa dall’INPS, tramite la Circolare n. 114/2022 del 13 ottobre, che contiene le indicazioni per il calcolo dell’aumento delle pensioni, per ciascun trattamento.
Il provvedimento, inoltre, elenca gli assegni esclusi dalla manovra e la rilevanza dell’aumento ai fini delle prestazioni collegate al reddito. La maggiorazione, infatti, non viene considerata né per il rispetto delle soglie massime per la concessione delle prestazioni legate al reddito, né per l’erogazione delle integrazioni di trattamento minimo.
Analizziamo, dunque, con attenzione, le novità introdotte dall’INPS.
Per tutte le informazioni, consulta il seguente articolo: “Spetta davvero l’aumento pensioni da ottobre a dicembre 2022? L’INPS chiarisce tutto“.
Pensioni: come si calcolano gli incrementi?
Gli aumenti degli importi degli assegni previdenziali sono calcolati in base alla cifra cumulata delle pensioni di ogni contribuente, a fasce progressive, partendo dall’importo lordo del mese di settembre 2022.
Nel dettaglio:
- 1° fascia – 2% (da 0 a 2.097,40 euro): aumento di 41,95 euro;
- 2° fascia – 1,80% (da a 2.097,41 a 2.621,75 euro): incremento di 9,44 euro;
- 3° fascia – 1,50% (da 2.621,76 a 2.692,00 euro): aumento di 1,05 euro;
- 4° fascia (da 2.692,01 a 2.744,44 euro): incremento di 52,44 euro.
La maggiorazione, inoltre, prevede delle eccezioni per alcune tipologie di pensioni e trattamenti. In particolare, alle seguenti prestazioni si applica la perequazione ordinaria ma non il cumulo perequativo:
- assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), indennità per la cessazione di attività commerciale (INDCOM): sono oggetto di singola perequazione;
- prestazioni assistenziali (AS, PS, INVCIV) e pensioni con indennizzo per vittime di atti di terrorismo: vengono rivalutate singolarmente.
L’incremento per le prestazioni assistenziali, poi, riguarda le pensioni di inabilità, l’Assegno mensile di assistenza (articoli 12 e 13 della legge 118/1971), la pensione per sordi (Legge 381/1970) e per ciechi (Legge 382/1970). Non trova applicazione, al contrario, per le indennità di accompagnamento, quelle per ciechi parziali, per ciechi assoluti, quelle di comunicazione, di frequenza e di talassemia.
Non perdere il seguente approfondimento: “Pensioni, oltre alla rivalutazione arriva il conguaglio anticipato: quale aumento comporterà sul cedolino“.
Come avviene il pagamento degli aumenti?
Non tutti i contribuenti riceveranno le somme aggiuntive sugli assegni pensionistici. Sono, infatti, esclusi dalla rivalutazione del Decreto Aiuti- bis l’accompagnamento alla pensione e le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non sono state versate le quote relative a Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico- contributivo più alto.
La Circolare INPS n. 114/2022, inoltre, ha sottolineato quali saranno le modalità di pagamento per i vari trattamenti pensionistici. Gli importi sono accreditati, d’ufficio, sui cedolini di ottobre, novembre e dicembre 2022 ed anche sulla rata di tredicesima. Per gli assegni con pagamento annuale o semestrale, invece, il pagamento degli aumenti avviene con la rata di gennaio 2023. L’ammontare spettante è contenuto nel cedolino pensione, alla voce “Incremento D.L. Aiuti bis”.