Se l’azienda non paga il TFR, lo paga l’INPS e bisogna presentare domanda, limiti e requisiti

Non sempre il lavoratore avente diritto riceve il trattamento di fine rapporto o TFR dal proprio datore di lavoro, perciò è giusto chiedersi come ci si deve comportare in caso di mancato versamento della liquidazione. Quali rimedi adottare?

Il trattamento di fine rapporto o TFR consiste nella prestazione economica che scatta a favore del lavoratore dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di ambito  privato, per una qualsiasi ragione ovvero licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età della pensione.

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In particolare, una domanda di ambito pratico che non pochi lavoratori potrebbero porsi, proprio con riferimento al diritto al TFR (peraltro ribadito nei vari Ccnl di categoria) è la seguente: nel caso in cui il datore di lavoro non paghi il TFR, sarà l’Inps a farlo al posto suo? Stante la evidente rilevanza di un quesito di questo tipo, ce ne occuperemo nel corso di questo articolo – dando una risposta puntuale in modo da chiarire eventuali dubbi del lavoratore o della lavoratrice.

Trattamento di fine rapporto o TFR: alcuni cenni generali

Detto anche buonuscita o liquidazione, il trattamento di fine rapporto o TFR rappresenta una indennità che – come accennato – è versata in situazione come il licenziamento, le dimissioni o la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro. Si tratta di una somma che il datore di lavoro ha accantonato mese per mese, tenendola in un apposito fondo aziendale, oppure di un ammontare che viene versato in un fondo di previdenza complementare ad hoc. Il TFR può essere aumentato ed anche rivalutato, in base all’indice Istat, per ciascun anno di lavoro e vi hanno diritto tutti i lavoratori subordinati del settore privato.

In sostanza il trattamento di fine rapporto viene calcolato sulla scorta dello stipendio lordo incassato dal lavoratore subordinato, e rappresenta un compenso con versamento differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Vale a dire una sorta di salario posticipato e quantificato per quote annuali.

Sopra abbiamo accennato che il lavoratore può scegliere il versamento del TFR nel fondo pensione ed infatti egli può chiedere al datore di lavoro di mettere da parte il TFR in un fondo di previdenza complementare, sfruttandone tutte le caratteristiche e gli aspetti positivi – dalla deducibilità fiscale dei contributi pagati alla facoltà di assicurarsi una forma di pensione integrativa. Come è ben noto la previdenza complementare consiste in una forma di previdenza che si somma a quella obbligatoria, ma di fatto non la sostituisce.

Trattamento di fine rapporto: il rimedio dell’azione in tribunale di recupero crediti

La finalità alla base dell’istituto è quella di costituire una sorta di compensazione economica laddove si abbia lo stop del rapporto di lavoro. Proprio in quel momento, infatti, la somma di denaro messa da parte sarà effettivamente liquidata, a far fronte alle necessità economiche del lavoratore e della sua famiglia.

Attenzione però: come accennato in apertura, potrebbero verificarsi circostanze per le quali il datore di lavoro di rifiuta di corrispondere le somme, o non avendole messe da parte, non sia materialmente in grado di pagarle. Che fare allora? Ebbene la risposta è nella legge.

Come tra poco vedremo l’Inps in questi casi ha un ruolo, ma è anche vero che per il lavoratore è possibile il recupero giudiziale dei crediti da lavoro e del TFR. Perciò in ipotesi di mancato pagamento del TFR, una opzione è quella di far pervenire una lettera formale al datore di lavoro, in cui chiedere chiarimenti circa il mancato pagamento.

In seconda battuta, laddove l’azienda persista nel non pagare il TFR, sarà opportuno per il lavoratore rivolgersi ad un avvocato per ricevere assistenza e fare, se del caso, un azione in tribunale di recupero crediti, che potrebbe anche implicare il congelamento del c/c del datore di lavoro o il pignoramento dei beni.

Il ruolo dell’Inps: il Fondo di garanzia ad hoc per il recupero del TFR

Nelle circostanze di un dissesto dell’azienda, ovvero nel caso di fallimento dell’azienda, il lavoratore può contare su tutele ad hoc. Infatti, il dipendente, laddove si sia insinuato nel fallimento – e dunque abbia presentato nella procedura fallimentare una richiesta per conseguire il pagamento del suo credito da TFR – potrà rivolgersi in modo diretto all’Inps, per conseguire finalmente la liquidazione non ancora versata.

In questi casi assume infatti rilievo il Fondo di Garanzia Inps, in virtù del quale per i dipendenti è possibile conseguire dall’Inps il versamento non soltanto del TFR, ma anche degli ultimi tre stipendi non versati dal datore. Il Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro è stato previsto con la legge n. 297 del 1982 proprio allo scopo di pagare il TFR maturato dal lavoratore al posto del datore di lavoro insolvente, ad es. perché fallito.

Chiaro che è opportuna l’assistenza di un avvocato per fare domanda all’Inps, allegando  tutta la documentazione in merito all’insinuazione nel passivo fallimentare e alla quantificazione del credito dovuto. L’istituto di previdenza, a seguito dei controlli sulla effettiva correttezza della richiesta e della documentazione presentata, si occuperà del versamento della somma spettante al lavoratore. Ecco perché è così importante il ruolo del Fondo di garanzia Inps nel caso di aziende in crisi o addirittura fallite.

Per ulteriori informazioni rinviamo comunque alla pagina ad hoc sul sito web dell’Inps.

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