Il Reddito di Cittadinanza potrebbe essere incompatibile con il Bonus affitto dei Comuni e Quota B per l’affitto.
Alcuni percettori del Reddito di Cittadinanza potrebbero subire una riduzione dell’importo dell’indennità. Per quale motivo?
Tramite il Messaggio n. 3782 del 19 ottobre 2022, l’INPS ha specificato quali saranno le nuove modalità per la comunicazione delle informazioni relative al contributo per l’affitto dei Comuni, la misura riconosciuta a chi si trova in difficoltà economiche.
Nel dettaglio, è previsto l’inserimento dei dati automatico, per distinguere i percettori della Quota B del sussidio da coloro che non possono riceverlo. Si sottolinea, inoltre, che i destinatari del Bonus affitto da parte dei Comuni riceveranno una riduzione dell’importo del RdC.
Per ulteriori informazioni sul Bonus affitto, leggi il seguente articolo: “Bonus affitto: un risparmio fino a 1.500 euro in base alla Regione, ecco i beneficiari“.
Analizziamo, con attenzione, il contenuto del provvedimento.
Reddito di Cittadinanza e Bonus affitto: quanto si può ricevere?
Il Reddito di Cittadinanza è composto da due quote separate:
- la Quota A, legata all’integrazione del reddito;
- la Quota B, che riguarda il canone di locazione annuo e può consistere in una somma fino a un massimo di 3.360 euro all’anno (cioè 280 euro al mese).
Se, dunque, un singolo cittadino percepisce il sussidio ma non è in affitto, può ottenere, ogni mese, non più di 500 euro; un cittadino in affitto, invece, può ricevere una cifra mensile pari ad un massimo di 780 euro (ossia 500 euro di quota base più 280 euro come contributo per l’affitto).
Per i percettori di pensione di cittadinanza (destinata a coloro che hanno almeno 67 anni di età o che non sono autosufficienti), invece, la misura economica in aiuto di coloro che pagano l’affitto si riduce a 150 euro al mese. La stessa somma viene versata anche ai cittadini a cui spetta il Reddito di Cittadinanza e che devono pagare le rate di un mutuo.
L’art. 1, comma 6, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19 luglio 2021, ha introdotto un’importante novità. Ha stabilito, infatti, che se il cittadino riceve dal Comune di residenza il Bonus affitto, attraverso il Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, non potrà ricevere anche il Reddito di Cittadinanza. Di conseguenza, al beneficiario del Bonus affitto verrà annullata la Quota B, perché le due misure sono tra loro incompatibili.
Reddito di Cittadinanza e Bonus affitto: le indicazioni dell’INPS
Il Messaggio INPS n. 3782 del 19 ottobre 2021 ha chiarito anche quali sono le modalità attraverso le quali i singoli Comuni dovranno inviare i dati dei cittadini che ricevono automaticamente il RdC ed il Bonus affitto. È necessario, infatti, procedere alla compensazione d’ufficio tra i sue sostegni, ossia tra la Quota B e il sussidio comunale.
A tal fine, le informazioni relative ai percettori dovranno essere inserite nella specifica Sezione dell’Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (SIUSS), gestita direttamente dall’INPS. Su tale presupposto, il Messaggio dell’Ente previdenziale sottolinea che la sezione è la seguente: “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la Quota b del Reddito di Cittadinanza”.
I Comuni che appartengono alla categoria A1.05.01, dunque, dovranno inoltrare tutti i dati relativi agli affitti del biennio 2021- 2022. Vanno, però, inseriti solo i dati dei Bonus che si riferiscono a prestazioni periodiche, non occasionali. Tale regola vale anche nell’ipotesi in cui il sussidio per l’affitto fosse stato versato in un’unica soluzione.
Non perdere il seguente approfondimento: “Reddito di Cittadinanza, molti pagamenti sono sospesi: il motivo è inaspettato“.
Le ultime novità
I cittadini che beneficiano del Reddito di Cittadinanza non hanno l’onere di compilare nulla, perché spetta ai Comuni l’aggiornamento della Sezione e l’inserimento dei dati. In particolare, vanno indicate le seguenti informazioni:
- la data di pagamento, cioè quella in cui è iniziato il regolare versamento della prestazione;
- la data in cui il Comune ha terminato di erogare il contributo;
- il numero totale di mesi per i quali il cittadino ha usufruito del sussidio;
- la cifra che il Comune ha versato ogni mese. In questo caso, se il Comune ha pagato la misura in una sola soluzione, è necessario calcolare l’ammontare, dividendolo in quote mensili;
- la data effettiva del mese in cui il contributo è stato corrisposto.
Tutti i pagamenti che si riferiscono ad anni diversi dal biennio 2021- 2022 dovranno essere inclusi, dal Comune, nella Sezione A1.05. Inoltre, l’INPS ha sottolineato che l’invio dei dati dovrà avvenire in base alle norme previste dall’Ente stesso; in caso contrario, sarà necessario ritrasmettere le informazioni in maniera corretta.
Infine, nel documento si legge anche quanto segue:
“Si rappresenta che i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole dovranno essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01, con le medesime modalità indicate al precedente paragrafo 1. Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale ‘Quota B’ destinata alla locazione del Reddito di Cittadinanza. Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, secondo le modalità sopra descritte, l’Istituto provvederà a operare le dovute compensazioni.”