Il bonus affitto è un contributo economico destinato alle famiglie con ISEE basso per facilitare il pagamento del canone di locazione. Si richiede al Comune.
Il canone di locazione mensile è una spesa fissa che incide sul portafoglio di una famiglia in modo preoccupante.
Per fortuna il governo puntualmente eroga contributi e bonus da utilizzare per risparmiare sulle spese. Allo stesso modo anche i Comuni, ma in questo caso cattive notizie per i beneficiari di reddito di cittadinanza.
Bonus affitto e reddito di cittadinanza: le due misure sono cumulabili? La risposta non lascia dubbi
Il 19 ottobre l’INPS ha pubblicato un messaggio (il numero 3782) in cui conferma che il bonus affitto erogato dai Comuni non è cumulabile con il reddito di cittadinanza. La notizia ha raggiunto i percettori di reddito di cittadinanza destando non solo clamore ma anche molta preoccupazione.
In pratica, l’INPS ha implementando una nuova categoria (la A1.05.01) nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), la banca dati in cui sono inserite le prestazioni sociale rivolte ai cittadini sia dallo Stato sia dagli Enti locali.
Di conseguenza i Comuni devono inserire i dati in questa nuova categoria che è specifica per le risorse relative al canone di locazione, ma non è cumulabile con la Quota B del reddito di cittadinanza.
Insomma, la quota concessa andrà compensata direttamente sul totale mensile del reddito di cittadinanza.
Ecco come i Comuni devono trasmettere i dati
All’interno del messaggio 3782 del 19 ottobre l’INPS fornisce anche le istruzioni operative per invio dei dati da inserire nella suddetta categoria SIUSS che devono essere seguite con precisione. In caso, contrario il Comune dovrà annullare il procedimento è inserire nuovamente tutti i dati in maniera corretta.
Una volta ricevute le comunicazioni, l’INPS procederà con la compensazione automatica del bonus affitti con la Quota B del reddito di cittadinanza. Nella categoria A1.05.01 dovranno essere inseriti i dati relativi al biennio 2021/2022 e solo le prestazioni periodiche e non quelle occasionali, anche nel caso in cui il Comune le abbia erogate insieme.
Il Comune dovrà specificare i seguenti dati:
- periodo di inizio e fine dell’erogazione;
- totale delle mensilità corrisposte;
- totale dell’importo versato;
- data effettiva del pagamento.
La stessa procedura e trasmissione dei dati dovrà essere destinata anche ai contributi concessi per morosità incolpevole.