Un lavoratore con disabilità grave ha diritto a permessi retribuiti legge 104, in giorni o in ore secondo un preciso calcolo.
In questo modo ha l’opportunità di mantenere stipendio e contribuzione figurativa. Una possibilità riconosciuta anche ai familiari del disabile, fino ai parenti e gli affini di terzo grado, secondo determinate regole.
I lavoratori con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 possono, quindi, beneficiare di permessi giornalieri oppure orari retribuiti, rapportati all’orario di lavoro.
Sono concesse due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore; un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.
Permessi retribuiti calcolo in ore: il quesito
Un lettore ha inviato un quesito riguardante le ore di permesso spettanti in quanto lavoratore part-time: “Un dipendente che lavora 4 giorni la settimana per un tot ore 25 cioè 6.15 al giorno, a quante ore di permesso legge 104/92 ha diritto? Grazie.”
Permessi mensili legge 104
L’Inps è intervenuto sulla questione dei permessi retribuiti a giorni oppure frazionabili a ore. Nella circolare n.45 del 19 marzo 2021 l’Istituto ha chiarito come calcolare i tre giorni di permesso nei casi di part-time verticale e part-time misto fino al 50%. Infatti, in caso di part-time orizzontale, rimangono valide le disposizioni del messaggio n. 3114/2018: pertanto i tre giorni di permesso non andranno rifrazionati.
La formula da applicare, con l’attività lavorativa limitata ad alcuni giorni al mese, è la seguente:
- (orario medio settimanale teorico eseguibile dal lavoratore con contratto part-time / orario medio settimanale teorico eseguibile dal lavoratore con contratto a tempo pieno) * 3 giorni di permesso.
Il risultato va quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione, se superiore allo 0,50 oppure inferiore. Questo l’esempio riportato nella circolare:
- un lavoratore part-time a 18 ore in un’azienda con orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno di 38 ore. Applicando la formula il calcolo sarà: (18/38) X 3= 1,42 che, arrotondato all’unità inferiore, corrisponde a 1 giorno di permesso mensile.
Nel caso di part-time verticale o misto con percentuale superiore al 51%, verranno riconosciuti i tre giorni mensili.
Permessi frazionabili a ore legge 104/92
In merito ai permessi retribuiti fruibili in ore, il calcolo è il seguente in caso di part-time verticale, orizzontale o misto con percentuale fino al 50%:
- (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il full time) * 3 giorni di permesso.
Ecco l’esempio riportato dall’Istituto:
- rapporto part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore full time di quello stesso settore. Applicando la formula, il risultato è (18/3) X 3=18 ore mensili. Il lavoratore potrà godere di 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time.
In caso di lavoro svolto in regime di part-time orizzontale, verticale o misto con percentuale a partire dal 51%, resta confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866//2007:
- (orario normale di lavoro medio settimanale / numero medio dei giorni lavorativi settimanali) * 3 = ore mensili fruibili.
Permessi lavoratore part-time
In merito al quesito arrivato in redazione, si suggerisce al lettore di utilizzare le formule dell’Inps per il calcolo delle ore a lui spettanti di permesso retribuito legge 104/92.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.