L’integrazione al trattamento minimo dell’Assegno di invalidità spetta solo se si rispettano dei requisiti reddituali. Che succede se vengono superati?
Qualora il reddito che esclude o riduce l’integrazione al minimo dell’Assegno di invalidità sopraggiunge dopo la data di decorrenza della pensione integrata, l’integrazione rimane.
Poiché i redditi da considerare si riferiscono all’intero anno solare, l’Assegno di invalidità sarà cristallizzato all’importo in pagamento alla data del 31 dicembre dell’anno antecedente a quello nel quale è stata superata la soglia di reddito.
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Per le pensioni in vigore dal 1° ottobre 1983, invece, la presenza di redditi influenti in tale periodo, comporta la cristallizzazione nella cifra in pagamento al 30 settembre 1983.
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Assegno di invalidità: bititolarità ed ipotesi particolari di cristallizzazione
Se ci sono due o più pensioni integrate al trattamento minimo al 30 settembre 1983, solo quella a cui spetta l’integrazione ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della Legge 638/83 può continuare ad essere versata nella cifra del trattamento minimo; si tratta, in pratica, dell’importo “cristallizzato” al momento di cessazione del diritto all’integrazione. Le altre pensioni, invece, torneranno ad essere pagate nell’ammontare non integrato, spettante alla data del 30 settembre 1983. Tale principio è sancito dalla Circolare INPS n. 11/1984.
La Circolare n. 50/84, inoltre, prevede altri 3 casi particolari. Nello specifico:
- se un individuo, al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 638/1983, possiede più di una pensione e supera la soglia di reddito, il trattamento minimo si cristallizza, in base a quanto sancito dalla disciplina precedente. Allo stesso modo, se il titolare di una pensione cristallizzata riceve la liquidazione di un’altra pensione (diretta o ai superstiti), su cui spetterebbe l’integrazione, essa rimane solo sull’assegno cristallizzato. In caso contrario, infatti, vi sarebbe un superamento della soglia reddituale;
- nel caso di un soggetto titolare di Assegno Ordinario di Invalidità e di pensione di reversibilità, l’integrazione al trattamento minimo terrà conto solo dell’ammontare dell’Assegno Ordinario di Invalidità. L’integrazione di quest’ultimo, infatti, non può superare la cifra della pensione sociale. Di conseguenza, se l’Assegno integrato ha un importo minore di quello del trattamento minimo, l’integrazione spetta sulla pensione di reversibilità. Se l’importo, invece, è uguale la maggiorazione, segue le regole previste dal comma 3 dell’art. 6 della Legge 638/1983;
- se si percepisce una pensione di vecchiaia, liquidata con più di 780 contributi settimanali senza diritto alla maggiorazione ed una pensione di reversibilità liquidata con lo stesso requisito contributivo, integrata al minimo, l’integrazione spetta solo sulla pensione di reversibilità. Tale prestazione, infatti, ha un ammontare maggiore.
Esempi di cristallizzazione del diritto
Degli esempi possono aiutare a comprendere i principi appena elencati.
- Il titolare di una pensione ai superstiti cristallizzata, con decorrenza 1° ottobre 1988, ha diritto anche, a partire dal 1° marzo 1991, ad una pensione di vecchiaia sulla quale dovrebbe essere applicata l’integrazione al minimo. In tal caso, la pensione ai superstiti è integrata, mentre la pensione di vecchiaia è liquidata a calcolo. Se, però, il reddito si riduce, allora viene meno la cristallizzazione sulla pensione ai superstiti e l’integrazione si applica sulla pensione di vecchiaia;
- in caso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, in base a quanto stabilito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 314/1985 e successive, anche se uno dei due trattamenti è cristallizzato, restano in vigore i principi del 3° comma dell’art. 6. Di conseguenza, la pensione da integrare avrà un importo scaturente dal trattamento minimo o dalla cristallizzazione, mentre l’altra verrà liquidata a calcolo.