La Cassazione fa luce sulla posizione dell’Inps in tema di accertamenti preventivi obbligatori a fini del riconoscimento dell’invalidità. La Corte ha affermato che l’istituto è l’unico legittimato passivo.
Un interessante provvedimento della Cassazione ha ribadito qual è il ruolo dell’Inps, con riferimento al cosiddetto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per determinare stati di invalidità: vale infatti la legittimazione passiva dell’Istituto di previdenza, intesa come in capo soltanto a questo ente e non ad altri soggetti.
Terreno per i chiarimenti dell’Alta Corte è stata una controversia tra l’Inps e un privato cittadino. Di riferimento sono ovviamente le norme di legge: pensiamo in primis all’art. 10 dl n. 203 del 2005 (recane misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), che ha peraltro indicato il subentro dell’Inps nelle funzioni residuate in campo di invalidità civile, ma dal quale si ricava anche che l‘istituto è il solo legittimato passivo negli accertamenti preventivi obbligatori di cui all’art. 445 bis Codice di Procedura Civile.
In considerazione della delicatezza e della rilevanza di questi temi, vediamo allora più da vicino le ultime precisazioni di questo giudice.
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio e invalidità civile: Inps anche legittimato passivo
Ebbene, in una lite sfociata in tribunale tra l’Inps e un privato, la Cassazione ha sottolineato con la sentenza n. 31147/2022 i seguenti punti:
- nel giudizio previsto dall’art. 445 bis c.p.c, in tema di accertamento tecnico preventivo obbligatorio necessario ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile così anche per il riconoscimento della pensione di inabilità, il soggetto passivo legittimato del giudizio è l’Inps;
- detto articolo statuisce in materia di controversie sull’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e anche sulla pensione di inabilità e di assegno di invalidità, di cui alla legge n. 222 del 1984 recante la revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
In buona sostanza, laddove si verta di invalidità civile, l’Inps è anche legittimato passivo e la Corte ha precisato inoltre che, grazie alle norme di legge, è stato ultimato il trasferimento all’istituto di previdenza della responsabilità correlata agli accertamenti sanitari nelle materie della invalidità civile, della cecità e sordità civile, degli handicap e della disabilità.
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento dell’invalidità civile: la tesi della Cassazione in sintesi
Secondo la Suprema Corte l’Inps è il solo soggetto che può trovarsi in giudizio a resistere alle istanze della controparte, laddove oggetto della domanda sia l’accertamento dello stato di invalidità psico fisica obbligatorio allo scopo del riconoscimento dello stato di invalidità. Ovviamente in sede amministrativa detto stato non ha avuto riconoscimento e perciò si è giunti in tribunale.
Per la Cassazione la conferma di ciò giunge direttamente dalla formulazione letterale dell’art. 445 bis c.p.c ma anche dall’art. 10 del summenzionato dl n. 203/2005. In particolare quest’ultimo provvedimento prevede infatti la notifica all’Inps degli atti introduttivi, delle sentenze e di ogni altro provvedimento emesso nel quadro dei procedimenti giudiziari in campo di invalidità, sordomutismo, cecità, handicap e disabilità.
In altre parole, l’orientamento del legislatore non ammette dubbi ed è frutto di una scelta ben precisa l’assegnazione all’istituto di previdenza:
- non soltanto di funzioni amministrative e di accertamento,
- ma anche la titolarità passiva in corso di causa nelle materie suddette.
Conclusioni
A rafforzare questa tesi vi è un’altra considerazione della Corte di Cassazione, ovvero quella per la quale oggetto del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’art. 445 c. p. c. non è infatti il riconoscimento del diritto al singolo cittadino all’agevolazione o alla specifica prestazione, ma soltanto l’accertamento dello stato psicofisico in sé – da intendersi dunque come presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale allo stesso collegato.
Ecco perché, in conclusione, la Corte indica che non vi sono dubbi sul fatto che l’istituto di previdenza debba intendersi quale solo soggetto legittimato passivo nelle controversie di cui all’art. 445-bis c.p.c. che, come sopra ricordato, si riferiscano all’accertamento del requisito sanitario in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.