In merito ai permessi legge 104, non è sufficiente soltanto il domicilio per fruirne: dettagli e cosa sapere
Alta l’attenzione sui permessi legge 104, al cui riguardo occorre sapere che non basta il domicilio a soddisfare i requisiti previsti. Particolari in merito.
Dunque, in tema di permessi legge 104, soltanto il domicilio non soddisfa i requisiti che son previsti dalla normativa circa la relativa fruizione (art.33 legge 05.02.1992, numero 104).
Nell’approfondimento di Tecnicadellascuola.it, si fa riferimento al parere del Dipartimento della Funzione pubblica in merito alla possibilità inerente la concessione di tali permessi.
Nel dettaglio, in merito all’ipotesi laddove il soggetto in condizione di gravità sia residente in un Comune con una distanza stradale maggiore di cento cinquanta chilometri, però domiciliata nella casa del lavoratore che presta assistenza.
In risposta al quesito, il suddetto Dipartimento fa riferimento ad una circolare del 2012. Qui si va a chiarire che stando a quanto stabilisce la legge, bisogna far riferimento alla residenza. La quale, è la dimora abituale del soggetto.
Mentre non si può ritenere il domicilio, che in base alla definizione del c.c., nel luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale” per quanto attiene i propri affari ed interessi.
Permessi legge 104, dimora temporanea e altri aspetti
in questi casi, come spiega tecnicadellascuola.it, per agevolare l’assistenza del soggetto con disabilità, spiega il parere suddetto, vi sarà modo per l’amministrazione di dar rilevo alla dimora temporanea. Ovverosia, l’iscrizione all’interno dello schedario della popolaz. temporanea (articolo 32 D.P.R. numero 223 – 1989).
Con attestazione attraverso l’inerente dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. numero 445 del 2000.
Altri aspetti su permessi legge 104 riguardano le recenti novità a partire dall’agosto scorso. Nel decreto legislativo del 30.06.22, sono arrivati cambiamenti al testo unico sulla maternità e paternità. Ma anche nuove regole circa i permessi (art.33 legge 05.02.92 numero 104. E riguardo il congedo straordinario (art.42, comma 5, decreto legislativo 26.03.2001, numero 151).
Attualmente, istruzioni riguardano soltanto il settore privato, (messaggio INPS 05.08.22)
Nel dettaglio, il suddetto è andato a riformare il comma 3 art.3 legge 104, con eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”.
In tale sistema, ad esclusione dei genitori cui vi è sempre stato il riconoscimento del ruolo svolto, non poteva venir riconosciuta a più di 1lavoratore la possibilità di fruizione dei giorni di permesso legati all’assistenza del medesimo soggetto in condizione di grave disabilità.
A partire dal 13.08 quindi, fermo restando il limite nel complesso di 3giorni, riguardo l’assistenza al medesimo soggetto con disabilità in condizione di gravità, può esservi il riconoscimento del diritto, a richiesta, a più persone tra coloro che ne hanno diritto. Le quali hanno possibilità della relativa fruizione in modo alternativo tra di loro.