L’esenzione dal ticket sanitario è legata al reddito. Ma ci sono differenze tra disoccupati ed inoccupati? Il punto della situazione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 luglio 2022, ha stabilito delle nuove regole per quanto riguarda il diritto all’esenzione dal ticket sanitario, abolendo la differenza tra inoccupati e disoccupati.
Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla previsione, nel Jobs Act, dell’assimilazione tra chi ha perso il lavoro (ed è alla ricerca di un nuovo impiego) e chi, invece, non lo ha mai avuto. Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 150/2015, dunque, è stata abolita la differenza tra lo status di disoccupato e quello di inoccupato, in relazione al diritto di richiedere l’esenzione dal versamento del ticket sanitario.
Analizziamo la disciplina e scopriamo le conseguenze di questa innovazione.
Per tutte le informazioni dettagliate, consulta il seguente articolo: “Riflettori accesi sull’esenzione ticket sanitario: tutti i casi in cui non si paga“.
Esenzione ticket sanitario: la decisione del Consiglio di Stato
Una nostra gentile Lettrice ha sollevato il seguente interrogativo:
“Buongiorno, sono una donna di 63 anni, non ho mai lavorato e percepisco il Reddito di Cittadinanza. Ho un modello ISEE, comprensivo di tale prestazione, di 5 mila euro. Vorrei sapere se, in quanto inoccupata e non disoccupata, ho il diritto ad ottenere ‘l’Esenzione e02’. Grazie mille.”
Come è noto, l’esenzione dal ticket sanitario spetta, innanzitutto, sulla base del reddito percepito; bisogna, dunque, possedere un reddito basso. Per quanto riguarda i disoccupati, il tetto è di 8.263,31 euro. Tale cifra, tuttavia, sale a 11.362,05 euro se si è coniugati e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
La sentenza del Consiglio di Stato del 13 luglio 2022 chiarisce quali sono gli specifici destinatari dell’agevolazione e sottolinea che, in seguito all’abrogazione del D.lgs. n. 181/2000, è, ormai, superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato.
A tal proposito, l’art. 19 del Decreto legislativo n. 150/2015 (cd. Jobs Act) ha stabilito che: “Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego.”
La condizione di disoccupazione, dunque, sarebbe più generica e includerebbe sia chi ha perso il lavoro sia chi non ha mai lavorato. Sulla base di queste considerazioni, cambiano anche i presupposti per identificare i beneficiari dell’esenzione dal ticket sanitario.
Leggi anche il seguente articolo: “Esenzione ticket sanitario per reddito: a chi spetta? Ecco come funziona“.
L’esigenza di una nuova disciplina normativa
La Sentenza del Consiglio di Stato mette, finalmente, fine a tutte le perplessità relative alla fruizione delle agevolazioni fiscali per i disoccupati e gli inoccupati. La conseguenza è l’ampliamento della platea dei beneficiari e la possibilità per più persone di richiedere l’esenzione.
Bisogna precisare, però, che il provvedimento, purtroppo, non verrà applicato nell’immediato. È necessario, infatti, che intervenga una modifica legislativa, che tenga conto dei nuovi principi espressi in tema di disoccupazione dal Jobs Act. Un passaggio fondamentale e necessario, per estendere la portata di un diritto che, come ha sottolineato il Consiglio di Stato, si base ancora su regole che, ormai, sono obsolete.
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