Grazie al congedo straordinario, i dipendenti possono assentarsi da lavoro per prestare assistenza a familiari disabili gravi con Legge 104.
La disciplina in materia di lavoro e previdenza riconosce numerosi benefici ai disabili ed ai familiari che li assistono.
Tra essi, c’è il diritto di richiedere un congedo straordinario retribuito. Di cosa si tratta? Di un’assenza da lavoro, finalizzata alla cura del disabile, durante la quale il lavoratore riceve comunque un’indennità (di solito, essa è a carico dell’INPS ma anticipata dal datore di lavoro).
Vediamo, dunque, quando si può ottenere e a chi spetta.
Per ulteriori dettagli, consulta il seguente articolo: “Agevolazioni legge 104: permessi retribuiti e congedo straordinario, i dettagli poco conosciuti“.
Congedo straordinario: i beneficiari e gli esonerati
Una nostra gentile Lettrice ha inviato il seguente quesito:
“Buongiorno, se possibile, avrei bisogno di un chiarimento. Lavoro da 16 anni in una Rsa, tramite contratto a tempo pieno. Mia madre, purtroppo, si è ammalata per una patologia oncologica e necessita di assistenza. Sarei interessata, quindi, a richiedere il congedo straordinario con Legge 104. In che modo funziona? In attesa di riscontro, Cordiali Saluti.”
Chiariamo subito quali sono le condizioni imposte dalla normativa per usufruire del permesso.
Possono richiedere il congedo straordinario i lavoratori dipendenti, in base a tale ordine di priorità:
- il coniuge convivente, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto del disabile grave;
- i genitori (anche adottivi o affidatari) della persona disabile, se il coniuge o il convivente di fatto mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidati;
- il figlio convivente del disabile grave, qualora il coniuge, il convivente di fatto ed entrambi i genitori siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- il fratello o la sorella convivente della persona disabile in condizione di gravità, nel caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei soggetti appena elencati;
- i parenti o affini entro il terzo grado, conviventi del disabile, se tutti gli altri beneficiari sono mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
In tutte le seguenti ipotesi, la convivenza con la persona affetta da disabilità deve sussistere prima dell’inizio del periodo di congedo e deve essere preservata per tutta la sua durata.
Sono, invece, esclusi dalla fruizione del congedo straordinario:
- i lavoratori domestici e familiari;
- i dipendenti agricoli giornalieri;
- i lavoratori autonomi;
- i parasubordinati;
- i lavoratori a domicilio;
- i dipendenti con contratto di lavoro part-time verticale , durante i periodi di sospensione contrattuale.
Quanto dura il beneficio e quanto si percepisce?
Il periodo di assenza retribuita dal lavoro ha una durata massima di 2 anni, nell’arco dell’intera carriera lavorativa del richiedente. Questa soglia riguarda tutti gli aventi diritto, per ogni disabile grave. Ciò significa che non è consentito il cd. raddoppio; chi ha più di un familiare disabile può utilizzare il congedo, ma non può comunque eccedere i 2 anni complessivi.
Il beneficio è fruibile anche in maniera frazionata, a giorni. Per evitare il conteggio anche dei giorni festivi e dei sabati e delle domeniche, bisogna riprendere il lavoro tra un periodo di fruizione e l’altro.
Con il Decreto legislativo 105/2022, entrato in vigore a metà agosto, è stata abolita la figura del cd. referente unico. È, dunque, consentito anche a più di un lavoratore richiedere l’agevolazione per assistere lo stesso familiare disabile. Lo scopo della modifica è quello di “conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare”.
L’indennità per il congedo straordinario è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro effettuato. I periodi di assenza, inoltre, non rilevano ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR, ma sono utili per il calcolo dell’anzianità assicurativa. Sono, infatti, coperti da contribuzione figurativa, valida sia per il diritto sia per la misura dell’assegno pensionistico.
Consulta anche il seguente articolo: “Congedo straordinario per legge 104: quanto si guadagna? La cifra è inimmaginabile“.
I presupposti per beneficiare del congedo straordinario
Se vengono meno i requisiti sanitari e amministrativi stabiliti dalla normativa, si perde il diritto al congedo e, dunque, si procederà con il recupero di quanto ricevuto.
Per ottenere il congedo straordinario è necessario che sussistano i seguenti requisiti:
- il richiedente deve essere un lavoratore dipendente (anche part-time);
- il soggetto per il quale si richiede l’agevolazione deve versare in una condizione di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92. L’invalidità, inoltre, deve essere accertata dalla Commissione medica integrata ASL- INPS.
È richiesto, tuttavia, che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere pubbliche o private. Tale regola, però, conosce delle eccezioni, stabilite dalla Circolare INPS n. 32 del 6 marzo 2012. Nello specifico:
- interruzione del ricovero per sottoporsi a visite e terapie indispensabili;
- ricovero a tempo pieno se si versa in uno stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno per il quale gli stessi professionisti della struttura richiedono la presenza assidua del caregiver.
Come si presenta la domanda di congedo straordinario
La domanda per il beneficio va inoltrata in via telematica, tramite lo specifico servizio messo a disposizione dall’INPS. In alternativa, è possibile utilizzare i seguenti metodi:
- chiamare al Contact center, al numero gratuito 803 164 (da rete fissa) oppure (a pagamento) allo 06 164 164, da rete mobile;
- chiedere assistenza ad un Caf/ Patronato e agli intermediari dell’Istituto.
L’interessato, inoltre, ha l’obbligo di comunicare all’INPS e al datore di lavoro ogni eventuale modifica delle situazioni contenute nella richiesta inviata.
Contro il rigetto della domanda, si può presentare ricorso al Comitato Provinciale della struttura territoriale INPS competente. Oltre al ricorso, è sempre possibile adire le vie legali.
Il termine comune per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, ai sensi della Legge n. 241/1990. In alcune ipotesi, però, la legge può prevedere dei termini diversi. I termini superiori ai 30 giorni, si possono consultare nella tabella a disposizione sul sito dell’Ente previdenziale.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.