Il congedo straordinario di due anni per assistere un familiare disabile grave può essere richiesto dai lavoratori dipendenti.
Questa opportunità, riconosciuta nel caso in cui il disabile sia titolare della legge 104/92 articolo 3 comma 3.
Spetta secondo il seguente ordine di priorità:
- coniuge o parte dell’unione civile convivente, oppure al convivente di fatto;
- padre o alla madre, anche adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del partner convivente;
- figlio convivente nel caso in cui il partner convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o alla sorella conviventi qualora tutti gli altri familiari di cui sopra risultino mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado conviventi nel caso tutti gli altri familiari siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Un requisito fondamentale è infatti la convivenza, intesa come residenza anagrafica e coabitazione nello stesso appartamento tra i caregiver e la persona da assistere. O comunque è necessario avere la residenza nello stesso comune, allo stesso indirizzo e allo stesso numero civico, seppur in interni diversi.
Non è invece richiesta in un solo caso, che vedremo più avanti.
Congedo straordinario e residenza: il quesito
Un nostro lettore ha inviato i seguenti quesiti: “Buongiorno, vorrei sapere se con un figlio minore e diabetico in possesso della legge 104 art.3 comma 3 la madre, lavoratrice dipendente part time al 50%, può beneficiare del congedo legge 151 art.42. Nel caso affermativo, potrebbe portare con sé il minore fuori dalla residenza abitativa? Grazie.”
Come funziona
Il congedo straordinario retribuito ha una durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa ed è frazionabile anche a giorni. Si tratta di un limite complessivo, indipendentemente da quanti familiari con disabilità grave ai sensi della legge 104/92 necessitino di assistenza. Può essere richiesto dai lavoratori dipendenti privati anche part-time, ma non viene riconosciuto quando non si presta attività lavorativa (ad esempio un part-time verticale con periodi non retribuiti). L’indennità è pari all’ultimo stipendio ricevuto prima del congedo, calcolato secondo e voci fisse e continuative, entro un limite di reddito che viene rivalutato di anno in anno.
In particolare, per i dipendenti con part-time verticale, la retribuzione mensile è divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o di riposo. Mentre, per il part- time orizzontale, se nel periodo di congedo il lavoratore passa da un contratto a tempo pieno a uno parziale o viceversa, la retribuzione corrisponde a quella spettante.
I periodi di congedo non vengono conteggiati per la maturazione di ferie, tredicesima e TFR, ma sono comunque validi per l’anzianità assicurativa.
Congedo straordinario, il requisito della convivenza
In merito ai quesiti posti dal lettore, per ciò che riguarda il congedo straordinario per un lavoratore part-time, la risposta è affermativa: è possibile richiederlo se dipendente privato.
In riferimento alla possibilità di portare il minore al di fuori della residenza abitativa, il congedo, come già sottolineato, richiede la convivenza e la stessa residenza: il solo domicilio non è sufficiente. La legge ammette la dimora temporanea ma, superati i 12 mesi, è comunque necessario iscriversi all’anagrafe della popolazione residente. Questo requisito non è invece richiesto per i genitori, anche adottivi, dei figli con disabilità grave (D.Lgs 119/2011 art. 4 comma 1). Quindi la madre può portare con sé il figlio con disabilità grave, garantendo sempre e comunque l’assistenza di cui necessita.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.