Con un recente provvedimento la Corte di Appello di Milano ha fatto il punto sull’illegittimità della clausola floor e ha chiarito che, in caso di sottoscrizione di uno dei mutui variabili, può essere fatta domanda di rimborso interessi.
Il tema dei mutuo, in questi mesi, preoccupa non poche famiglie alle prese già con le altre spese e un costo della vita in continua crescita.
Ma in fatto di mutui variabili, una recente decisione della Corte di Appello di Milano di fatto viene incontro ai cittadini, perché ha stabilito che la cosiddetta clausola floor è vessatoria, e a ciò si combina dunque il rimborso interessi.
In sostanza la clausola floor nei mutui a tasso variabile, essendo vessatoria, va sottoscritta – altrimenti vale a favore del mutuatario il rimborso dei maggiori interessi versati alla banca.
Di seguito vedremo sinteticamente perché questo giudice considera vessatoria detta clausola e faremo ulteriori considerazioni utili su questi temi. I dettagli.
Mutuo variabili: tra tassi di interesse in crescita e rimborsi
Negli ultimi tempi tengono banco le notizie sul rialzo tassi, tanto da potersi parlare di vera e propria stangata sui mutui a tasso variabile. L’incremento dei tassi di interesse pari allo 0,75% deciso dalla Bce potrebbe infatti costituire, nei prossimi mesi, un gravoso aumento delle rate dei mutui variabili, a cui gli italiani hanno scelto di aderire.
E’ stata la stessa Bce ad annunciare l’incremento dei tassi di interesse di 0,75%: il ritocco verso l’alto potrebbe tradursi in un rialzo delle rate dei mutui variabili degli italiani, con incrementi fino a 50 euro al mese per un finanziamento medio, e un aggravio totale di circa 150 euro da inizio 2022.
D’altronde le autorità Bce ipotizzano di aumentare ulteriormente i tassi di interesse per garantire il ritorno dell’inflazione all’obiettivo del 2% a medio termine. Insomma, l’andamento dei tassi in futuro sarà legato strettamente all’evolvere delle prospettive per l’inflazione e l’economia. Sarà ogni riunione Bce a valutare quali decisioni prendere in fatto di tassi. Ma di mezzo ci sono (anche) i mutui variabili, sempre più un’incognita per chi li ha scelti.
Come detto in apertura, su questi delicati temi è intervenuta recentemente la Corte d’Appello di Milano, la quale ha appunto ritenuto vessatoria la clausola floor sui mutui a tasso variabile. Ricordiamo che una qualsiasi clausola è definita ‘vessatoria’ quando produce uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, ovvero un significativo disequilibrio dei reciproci diritti e obblighi.
In quanto tale, la clausola floor nei mutui a tasso variabile va sottoscritta, diversamente scatta il rimborso dei maggiori interessi pagati all’istituto di credito. Questo è quanto affermato dalla Corte.
Clausola floor nei mutui a tasso variabile: come funziona?
Nel caso in cui banca e mutuatario si accordino per un contratto di mutuo con tasso variabile decidono che il tasso d’interesse applicato non sia fisso nel corso del tempo, ma possa invece variare in funzione di vari parametri predeterminati e regolamentati dalle norme dell’accordo stesso.
Vero è però che la clausola floor per mutui a tasso variabile è oggi di larga diffusione: di fatto è un parametro di riferimento da intendersi come “soglia”, una percentuale al di sotto di cui il tasso di interesse in gioco non può scendere. Per questa via gli istituti di credito si tutelano da eventuali flessioni significative del tasso Euribor.
In sostanza, la clausola floor consiste in una misura di tutela bancaria che assicura la protezione del finanziamento, mettendo a riparo gli interessi dovuti dal mutuatario da oscillazioni finanziarie, che potrebbero far calare il tasso di interesse fino ad azzerarlo.
Della legittimità della clausola floor si è già dibattuto in ambienti giurisprudenziali, ma è altrettanto vero che la recente decisione della Corte di Appello di Milano ha segnato un ‘passo avanti’ perché, di fatto, sancisce che la clausola costituisce uno squilibrio tra le parti, in quanto protegge dai rischi legati all’andamento Euribor esclusivamente la banca e non anche il mutuatario.
Infatti la clausola floor nei mutui a tasso variabile fissa un limite minimo al valore che può avere il tasso di interesse totale (Euribor + spread bancario).
Obblighi della banca in caso di clausola floor nei mutui
La sentenza n. 2836 di questo giudice, dello scorso 6 settembre, ha indicato che una clausola così sbilanciata a favore di un soggetto (la banca) e a sfavore dell’altro (il mutuatario che paga le rate) è, appunto, vessatoria e per questo impone:
- una preventiva informativa, che la menziona tra le clausole vessatorie;
- e una sottoscrizione ad hoc da parte del mutuatario.
In altre parole, la clausola vessatoria va chiarita in tutta la sua portata al mutuatario, e non è sufficiente riportarla nel foglio illustrativo. Attenzione a questo importante dettaglio: secondo il ragionamento della Corte di Appello di Milano, non sottoscriverla determina il rimborso dei maggiori interessi addizionali pagati alla banca e causati dalla presenza della clausola stessa. Infatti la clausola sarebbe da intendersi come nulla.
D’altronde nel testo del provvedimento, la Corte si esprime con chiarezza, parlando di una clausola che “determina uno squilibrio giuridico e normativo”, permettendo ad una sola parte (l’istituto di credito) di trarre totale beneficio dalle variazioni a sé favorevoli dell’indice e di limitare il danno derivante dalle eventuali variazioni sfavorevoli.