Un recente documento dell’Amministrazione finanziaria indica ai soggetti coinvolti nel complesso meccanismo del Superbonus, come fare a risolvere errori formali e sostanziali. Ecco cosa ricordare a riguardo.
Come è noto, in questi mesi non sono mancati i chiarimenti da parte dell‘Agenzia delle Entrate e le risposte ad interpello nei confronti dei contribuenti, che chiedevano delucidazioni in merito a questioni aperte sul Superbonus.
Ebbene, recentemente proprio la delicata fase della gestione degli errori in materia ha trovato un importante riferimento nella circolare n. 33/E/2022 dell’Amministrazione finanziaria.
Nel documento l’ente ha individuato vari punti critici della disciplina sul Superbonus e ha spiegato quale linea adottare e come comportarsi in alcune circostanze, come ad es. in caso di errori nella procedura per conseguire la maxi agevolazione. Vediamo più da vicino le precisazioni effettuate dalle Entrate.
Superbonus, la circolare 33/E/2022: due importanti chiarimenti dell’Agenzia
Ebbene come appena ricordato, l’Agenzia delle Entrate, grazie alla circolare 33/E/2022, è intervenuta su più fronti, ed anzitutto per chiarire da una parte alcuni passaggi in merito alla questione della responsabilità solidale in caso di cessione crediti e di sconto fattura in ambito Superbonus. Si tratta di una tematica che infatti ha prodotto non pochi dubbi, anche alla luce di un impianto normativo il quale ha necessitato più di un chiarimento da parte di questo ente.
Ma non solo. Infatti l’Agenzia ha altresì fatto luce sulle procedure e i passi da seguire laddove siano commessi degli errori, sia di natura sostanziale che di tipo formale nell’ambito della compilazione della comunicazione digitale di cessione.
Come opportunamente chiarito alle Entrate la distinzione tra errore formale e sostanziale non ha un rilievo meramente ‘giuridico’ o da addetti ai lavori. Non si tratta cioè di una pura e semplice qualificazione, ma dà luogo ad effetti specifici sia per quanto riguarda la procedura da seguire, sia per quanto attiene all’effetto sul credito d’imposta oggetto di comunicazione.
Superbonus: distinzione tra errori formali e errori sostanziali nella procedura
Non a caso l’Amministrazione finanziaria ha tenuto a precisare che:
- sono errori formali quelle imprecisioni o mancanze che di fatto non pregiudicano o alterano elementi essenziali dell’agevolazione in gioco, e quindi del credito ceduto. Pensiamo ad es. ad errori nel frontespizio della comunicazione, o all’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile nel quadro B, ma non solo. In altre parole, un errore formale è quello che attiene ad informazioni di cui al modello di comunicazione come possono essere i recapiti, i dati sullo stato di avanzamento lavori, il codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica, la data di esercizio dell’opzione, i dati catastali, l’indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo” o, ancora, il codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus.
- sono errori sostanziali quelle imprecisioni relative a dati della comunicazione, prevista dalla legge, che vanno a toccare elementi essenziali della detrazione spettante e dunque del credito oggetto di cessione. Come indicato dalle Entrate, un esempio classico di errore sostanziale può essere ad es. la sbagliata indicazione del codice dell’intervento dal quale dipende la percentuale di detrazione in gioco e/o il limite di spesa, o ancora l’errore sul codice fiscale del cedente.
Cosa fare in caso di errore formale o sostanziale
Per quanto attiene a come comportarsi in ipotesi di errori formali, l’Amministrazione finanziaria ha spiegato che l’uso dell’opzione di cessione o sconto fattura risulta valido in quanto ricorrono comunque i presupposti per avvalersi dell’agevolazione fiscale. Tuttavia, allo scopo dei posteriori controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato in ipotesi di condomini minimi) o l’intermediario che ha spedito la comunicazione deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’errore compiuto e rettificare con i dati corretti. A questo scopo occorre una nota ad hoc, firmata digitalmente o con firma autografa all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
In rapporto invece agli errori sostanziali, le Entrate hanno acconsentito all’annullamento del credito trasferito – per errore – al cessionario o al fornitore, e ciò per la prima volta dall’introduzione dell’art. 121 del decreto Rilancio. L’AF ha spiegato che di fatto è introdotta la facoltà di annullamento del credito nel cassetto fiscale del cessionario, a patto che sia presentata comunicazione ad hoc congiunta delle parti, vale a dire cessionario e cedente il credito.
Inoltre, l’appena menzionato annullamento dell’accettazione deve essere richiesto con domanda firmata digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente e invio della stessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
Alcuni punti deboli dell’iter
Infine, non possiamo però non ricordare alcune criticità emerse in relazione a questo iter, quali ad es. il fatto della tempistica ridotta per gestire gli errori sostanziali di cui alle spese 2021 e le difficoltà a conseguire la firma congiunta del documento di annullamento nelle ipotesi in cui gli interlocutori siano le banche. Rilevano però anche le difficoltà connesse a gestire l’annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario, con versamento del corrispettivo pattuito e quelle di gestire l’annullamento dei crediti già acquisiti e usati in compensazione dal cessionario. Si tratta in verità però di problematiche di tipo operativo e pratico, che non rientrano nella sfera di competenza dell’Amministrazione finanziaria.