La tredicesima spetta anche a chi usufruisce del congedo straordinario disabili? In tal caso, a quanto ammonta?
Il congedo straordinario per prestare assistenza ad un familiare affetto da handicap grave ( ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) è sancito dalla Legge n. 151 del 2001.
Tale agevolazione prevede il diritto di fruire di un periodo massimo di 2 anni di assenza dal lavoro. L’interessato, dunque, smetterà di lavorare per tutta la durata del congedo ed, invece della solita retribuzione, percepirà un’indennità da parte dell’INPS, in base all’ultima busta paga.
Ma i beneficiari del congedo straordinario maturano i requisiti per la tredicesima? In che modo avviene il calcolo della mensilità aggiuntiva? La fruizione di una misura comporta la perdita dell’altra? Analizziamo la disciplina normativa e facciamo chiarezza su una questione abbastanza complessa.
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Tredicesima: a chi spetta?
Hanno diritto alla tredicesima sia i lavoratori assunti a tempo determinato sia quelli a tempo indeterminato, pubblici e privati. Spetta, inoltre, ai lavoratori domestici e ai pensionati (anche con pensione di reversibilità).
La quota accumulata ogni mese come tredicesima rappresenta 1/12 della busta paga mensile. La cifra che viene erogata a dicembre, dunque, è calcolata sugli effettivi mesi di attività lavorativa. Un esempio può aiutare a comprendere meglio il meccanismo. Se Tizio ha lavorato tutto l’anno (cioè da gennaio a dicembre), riceverà la tredicesima piena, cioè una mensilità aggiuntiva a tutti gli effetti; se, ad esempio, ha una retribuzione di 1.000 euro, a dicembre riceverà circa 900 euro (a causa della tassazione sullo stipendio).
Qualora, invece, non abbia lavorato dall’inizio dell’anno, la tredicesima verrà calcolata solo sui reali mesi di lavoro, in base alla seguente formula: stipendio mensile lordo X mesi di lavoro effettivi / mesi lavorati.
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Cosa succede nel periodo di congedo straordinario?
È bene chiarire, dunque, che, nel periodo di godimento del congedo straordinario, ovviamente, non si matura la tredicesima presso il proprio datore di lavoro; si percepisce, infatti, già l’indennità prevista dalla normativa. In altre parole, quando a dicembre viene corrisposta la tredicesima, l’importo sarà quello calcolato sui mesi nei quali si è realmente lavorato. È maturata, dunque, solo in costanza di rapporto di lavoro, proprio come nel caso delle ferie o del TFR e TFS. Tiene conto, infatti, solo delle voci fisse della retribuzione e non di ipotetici straordinari, rimborsi o incentivi.
Il premio non matura se il rapporto di lavoro è interrotto. Questa regola vale anche nel caso della fruizione del congedo straordinario; il lavoratore, infatti, oltre all’indennità mensile spettante ai sensi della Legge n. 151 del 2001, in tale periodo di interruzione dell’attività lavorativa, non ha diritto a null’altro.
In conclusione, si può affermare che se non c’è lavoro, non sorge il diritto alla tredicesima. Quest’ultima, infatti, riguarda solo i mesi di attività lavorativa effettivamente svolti.