La donazione consiste in uno dei contratti più diffusi e utilizzati, ma talvolta il procedimento di arricchimento del donatario per gesto di generosità, non si conclude con il mero atto in sé. Possono infatti ricorrere obblighi di natura fiscale. Vediamo quando.
La donazione rappresenta il noto contratto con cui, per spirito di liberalità, una persona arricchisce l’altra, disponendo a suo favore di un suo diritto o assumendo verso la stessa un obbligo.
Ebbene non bisogna dimenticare che talvolta quest’atto di liberalità deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con annesso obbligo di versamento dell’imposta di registro fissa o sul valore.
Di seguito intendiamo appunto parlare del rapporto tra donazione, registrazione e tasse e ci soffermeremo anche sull’argomento esenzioni e franchigie. D’altronde le donazioni sono piuttosto diffuse, specialmente tra familiari, e dunque aver chiaro – almeno nelle linee generali – come funziona la tassazione in queste circostanze è certamente utile ad evitare brutte sorprese in futuro e guai con il Fisco. Proprio così: se l’imposta evasa è consistente, il rischio sanzioni si palesa in tutta la sua gravità. Vediamo qualche ulteriore dettaglio.
La donazione e la tassazione dell’operazione: cenni generali
Vero è che per non poche donazioni tutto avviene in modo molto ‘informale’: un oggetto in regalo oppure una somma di denaro in donazione, e questo senza bisogno di andare dal notaio e senza redigere alcun contratto in forma scritta. Sono le circostanze tipiche dei familiari e degli atti di liberalità tra parenti.
Tuttavia ciò non vale in tutte le circostanze, in quanto vi sono casi in cui il contribuente-donante deve fare attenzione alla presenza e al ruolo del Fisco. Effettuare la registrazione della donazione è oggetto di un obbligo che ricorre a ben precise condizioni, e a ciò si collega l’obbligo di pagamento della correlata imposta di registro. In altri casi invece scattano le franchigie e le soglie di esenzione, le quali:
- sono abbastanza ‘ampie’ da riguardare la maggior parte delle donazioni;
- permettono di evitare di dover osservare gli appena citati obblighi.
Rispettare gli obblighi fiscali connessi alla donazione, laddove ricorrano, è di estremo rilievo – in quanto l’imposta che viene evasa porta a dover pagare consistenti sanzioni.
Ribadiamo altresì che la donazione, ovvero l’arricchimento di un’altra persona da parte del donante che compie un atto di generosità, può aversi in vari modi. Pensiamo ai casi in cui si dona direttamente un bene, mobile o immobile, o a quelli in cui si può compiere una donazione indiretta, dando quanto necessario per comprare il bene o effettuando il pagamento nei confronti del venditore.
La tassazione della donazione: il requisito dell’atto pubblico e il ruolo del notaio
Ci si potrebbe chiedere a questo punto quando serve il notaio per formalizzare la donazione. Ebbene, le cose stanno nei termini seguenti:
- l’intervento del notaio non è obbligatorio laddove la donazione non debba avere – a pena di nullità – la forma dell’atto pubblico e quando la donazione è di modico valore,
- ma l’ammontare è da considerarsi o meno ‘modico’ in base alle condizioni economiche del donante.
In particolare, per considerare o meno modica la donazione non c’è una soglia fissa, e deve questa invece di volta in volta essere rapportata a donante e donatario. In linea generale, può ritenersi modica nel caso in cui non abbia ad oggetto un bene di alto valore e non incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Registrazione dell’atto di donazione, pagamento delle tasse e esenzioni
Veniamo ora al punto: gli atti di donazione debbono essere registrati nel caso in cui la donazione stessa sia compiuta con atto pubblico. Infatti, in questi casi, il notaio registra l’atto all’Ufficio delle Entrate entro trenta giorni dalla sottoscrizione e si occupa del versamento dell’imposta di donazione, nel caso sia dovuta. In ipotesi affermativa, dà luogo anche al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, oggi uguale a 200 euro.
D’altronde il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni non ammette dubbi a riguardo e ricorda, infatti, che gli atti di donazione siano soggetti a registrazione, in base alle regole relative all’imposta di registro.
Attenzione però, perché se la donazione non oltrepassa le soglie di esenzione e le collegate franchigie previste, l’atto può essere registrato senza costi, senza versamento d’imposta in misura fissa. In particolare, vale quanto segue:
- le donazioni fra ascendenti e discendenti diretti (genitori e figli, nonni e nipoti) sono esenti dal punto di vista fiscale entro il valore di un milione di euro, mentre oltre questo limite l’imposta sulle donazioni scatta con l’aliquota del 4% per la sola parte eccedente;
- le donazioni tra fratelli e sorelle hanno una franchigia che scende a 100mila euro e l’aliquota aumenta al 6%, che nella stessa entità vale per gli atti di liberalità tra parenti entro il quarto grado ed affini, diretti o collaterali, entro il terzo grado;
- oltre l’appena citata fascia di parentela, l’aliquota sale ancora e tocca l’8% sul valore del bene oggetto di donazione.
Concludendo, come si può agevolmente notare, non sempre la donazione implica particolari formalismi e, soprattutto, non sempre comporta il versamento di tasse. Tutto dipende dalla situazione particolare.