La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato. Ma vale anche per coloro che non vivono in Italia?
La pensione di reversibilità consiste in una prestazione erogata ai familiari superstiti di un pensionato, nell’ipotesi di decesso di quest’ultimo.
Hanno diritto all’erogazione del trattamento economico il coniuge (anche divorziato, a certe condizioni) o l’unito civilmente e i figli superstiti. Questi ultimi, tuttavia, ottengono la propria rata solo se sono minorenni, inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto, oppure maggiorenni che studiano e non lavorano minori di 21 o di 26 anni. In assenza di tali soggetti, la pensione spetta ai genitori del defunto, oppure ai fratelli celibi e alle sorelle nubili. L’importo della pensione di reversibilità, inoltre, è uguale ad una quota percentuale dell’assegno del dante causa.
Ma cosa succede se il coniuge superstite di un pensionato non vive in Italia? Deve rinunciare alla reversibilità? Analizziamo la disciplina e scopriamolo.
Per tutti gli aspetti relativi alla prestazione, consulta il seguente articolo: “Pensione di reversibilità: a chi spetta? La risposta che non ti aspetti“.
La pensione di reversibilità si percepisce anche all’Estero
Una nostra gentile Lettrice ha inviato il seguente quesito:
“Buongiorno, avrei bisogno di un’informazione e spero possiate aiutarmi. Dove devo presentare la domanda per la pensione di reversibilità, se ho la residenza in Repubblica Ceca? Sono un’italiana iscritta ad AIRE. Grazie.”
Precisiamo subito che la pensione di reversibilità è un diritto che spetta ai familiari stretti di un pensionato deceduto e, dunque, la si riceve anche se si vive all’Estero e si trasferisce la propria residenza fiscale. Si tratta, inoltre, di una situazione molto comune ma di cui si parla molto poco. Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza.
Senza dubbio, quello alla pensione ai superstiti è un diritto che decade solo in particolari casi e, dunque, non è rilevante se il percettore risiede in Italia oppure no. Se, inoltre, il coniuge dovesse morire mentre risiede all’Estero, il superstite o gli aventi diritto (anch’essi residenti in territorio non italiano) possono presentare la richiesta per la pensione di reversibilità.
Le ipotesi in cui si perde il diritto all’assegno
L’erogazione della pensione ai superstiti avviene solo al sussistere di determinati requisiti; la prestazione, infatti, può essere sospesa.
Uno dei casi in cui il diritto al sussidio cessa è quando il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio. La legge, infatti, stabilisce l’interruzione del versamento e il pagamento di un assegno uguale a due annualità della pensione.
Nel caso di coniuge divorziato, invece, la reversibilità spetta solo se ricorrono le seguenti condizioni:
- il coniuge divorziato percepisce l’assegno divorzile;
- il superstite non si è risposato in seguito al divorzio;
- l’iscrizione all’INPS del pensionato defunto è antecedente alla data della sentenza di divorzio.
Per maggiori informazioni, leggi: “Quando spetta la pensione di reversibilità al coniuge divorziato? La verità che in pochi sanno“.
Se, invece, il deceduto ha contratto nuove nozze, la pensione di reversibilità spetta sia al nuovo coniuge sia all’ex, ma le quote spettanti sono stabilite con sentenza del Tribunale.
Per ottenere la prestazione, gli interessati devono presentare apposita domanda all’INPS, tramite una delle seguente modalità:
- sito dell’INPS, accedendo attraverso le proprie credenziali digitali;
- Contact Center, telefonando al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06.164.164 (da rete mobile);
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli stessi.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.