Giro di vite in tema di invalidità civile. INPS ha infatti chiarito come funziona la revoca automatica per gli assenti alla visita medica relativa all’accertamento dell’invalidità civile. Che cosa ricordare a riguardo?
In tema di invalidità e riconoscimento del diritto alle prestazioni Inps di sostegno, occhi aperti delle istituzioni su coloro che non si dimostrano rispettosi delle regole in materia.
Secondo le ultime precisazioni Inps, infatti, non vi sono dubbi: per colui che non si presenta alla visita di revisione per lo status di invalido civile – prevista dalle norme in proposito – il rischio concreto che si palesa è quello della revoca dell’invalidità civile.
Ciò appare chiaro alla luce del rilascio, da parte dell’istituto di previdenza, di una nuova funzionalità web, per gestire in modo automatizzato i soggetti convocati per la visita di revisione dell’invalidità civile, i quali – tuttavia – non rispondano alla convocazione, essendo di fatto assenti.
Approfondiamo questi aspetti che, certamente, sono di interesse per tutti coloro che soffrono di una patologia o problema alla salute da cui scaturisce una forma di invalidità. I dettagli.
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Invalidità civile: le precisazioni INPS circa la nuova funzionalità in tema di visite di revisione
Le regole non ammettono scuse o ignoranza: per quanto riguarda le visite di revisione per lo status di invalido civile, colui che non viene di persona nel luogo predisposto per la verifica dell’accertamento dell’invalidità su appuntamento, potrebbe subire la revoca dello status. Con la perdita delle agevolazioni e dei benefici Inps collegati.
Ciò appare ben chiaro proprio perché l’istituto di previdenza ha recentemente aggiornato
la procedura web attinente agli accertamenti dell’Ispettorato Tecnico Medico Legale (ITML), introducendo la citata nuova funzionalità per la gestione rapida di coloro che, convocati per la visita di revisione invalidità, di fatto non si facciano trovare.
Ebbene, in ragione di queste regole, nei casi di assenza:
- mancherà il verbale di avvenuta visita e l’assenza sarà registrata in via automatica allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione,
- mentre l’interessato vedrà recapitarsi una comunicazione automatica, recante l’avviso dell’avvenuta sospensione dell’invalidità e del correlato beneficio economico, ma anche l’invito a presentare, entro 90 giorni, opportuna giustificazione dell’assenza alla visita obbligatoria.
Proprio quest’ultimo passaggio si rivelerà fondamentale per non perdere definitivamente l’invalidità e la correlata tutela economica INPS.
Gli scenari dopo l’invito a fornire motivazioni dell’assenza
A questo punto, le possibili strade saranno due:
- nel caso in cui i motivi siano considerati sufficienti a giustificare la mancanza alla visita obbligatoria, INPS emetterà una nuova comunicazione con un nuovo appuntamento per la visita medica. Ovviamente sarà necessario presentarsi;
- qualora invece i motivi evidenziati non siano ritenuti idonei a giustificare l’assenza, o nel caso in cui l’interessato non dia alcuna giustificazione, allo scadere dei termini previsti questi subirà la revoca definitiva del beneficio economico, fin dalla data di sospensione.
In questo secondo caso, il provvedimento INPS di revoca è peraltro formalizzato con una seconda comunicazione all’interessato, che ha ormai perso lo status di ‘invalido’.
E’ chiaro che le ripercussioni sono di rilievo. Infatti è in gioco l’assegno mensile di invalidità civile, ovvero una prestazione economica, versata su domanda, in favore dei soggetti cui è stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa, ed aventi un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Pertanto l’invalidità non è da considerare fissa nel tempo, ma va sottoposta a verifiche periodiche.
Alleggerimento della procedura INPS grazie al decreto legge Semplificazioni
Oltre alle regole che abbiamo ricordato, non dimentichiamo che, onde accertare o confermare lo status di invalidità civile, le commissioni che effettuano le valutazioni possono anche dare luogo alla revisione senza visita. E ciò sia nelle ipotesi di prima istanza che in caso di revisione.
Ma attenzione: ciò è possibile esclusivamente nelle circostanze in cui la documentazione sanitaria lo permette, ed in base dunque alle prescrizioni di cui al decreto legge Semplificazioni (articolo 29-ter del decreto legge 76/2020).
In casi come questi, di riferimento è il servizio INPS online avente il nome “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”. Questo infatti permette di inoltrare all’istituto la documentazione che serve.
Tuttavia non sempre è possibile sburocratizzare la procedura per questa via. Talvolta infatti dalle circostanze concrete emerge che non è possibile valutare l’invalidità civile sulla scorta della documentazione scritta e trasmessa in formato digitale. In questi casi, non vi sono particolari dubbi: l’interessato dovrà sostenere la visita diretta, ricordando dunque di presentarsi con puntualità, onde evitare le conseguenze sopra indicate.