Di recente l’INPS ha reso molto più semplice rinunciare ai permessi da Legge 104, ma come si fa? Ecco cosa c’è da sapere e perché è più comodo
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dunque reso noto una modalità più agevole che riguarda la rinuncia dei permessi inerente alla Legge 104, ma di cosa si tratta? Ecco cosa c’è da sapere in merito.
Secondo quanto riportato dal sito online pensionioggi.it, la nuova funzione introdotta dall’Istituto è stata chiarita di recente grazie ad un documento. Chi usufruisce dei permessi con la Legge 104 può dunque effettuare una rinuncia, totale o parziale, del tempo chiesto all’interno della richiesta fatta all’inizio.
Di conseguenza, da qualche giorno, coloro che utilizzano tali permessi potranno fare una rinuncia tramite il portale web dell’Ente di Previdenza Sociale.
La novità in questione è stata spiegata dallo stesso Istituto con il messaggio 4040/2022 reso noto solo qualche giorno fa. Come anticipato, il messaggio in questione fa sapere che è stato acquisito uno “Sportello Telematico” che permette di variare le richieste già inoltrate direttamente online.
Legge 104 e permessi: la rinuncia online
Potrebbe essere possibile allungare il congedo straordinario? Ecco cosa c’è da sapere ed il possibile ‘trucco’ da utilizzare.
Ritornando all’argomento cardine di questo articolo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha dunque consentito la possibilità ai soggetti interessati di fare una rinuncia, totale oppure parziale, dei permessi con Legge 104 in modalità online. Di conseguenza è possibile modificare la richiesta fatta tempo prima.
I giorni in questione possono attenere a diverse categorie. Ad esempio, vi è quella dei permessi al mese. Questa riguarda l’art. 33, comma 3 Legge 104 e riguarda l’assistenza ad una persona di famiglia con disabilità.
Poi vi sono le ore oppure le giornate che si richiedono per sé. Questo è previsto dall’art. 33 comma 6 Legge 104. Vi è poi l’allungamento del congedo parentale. Questo è invece previsto dall’art. 33 del Decreto Legislativo 151/2001. Oppure il riposo orario alternativo. In questo caso è da consultare l’art. 33 comma 2 Legge 104. Ed anche l’art. 41 comma 1 del Decreto Legislativo 151/2001.
Rinuncia permessi parziale o totale
Secondo quanto riportato dal sito online pensionioggi.it, la richiesta può essere fatta soltanto se ci si riferisce alla domanda in corso e utilizzata durante il mese in cui si è fatta domanda di rinuncia.
In pratica, il periodo per cui si fa richiesta all’interno dell’istanza originaria deve essere inerente, nella sua totalità oppure in parte, alla mensilità in cui la richiesta di mutazione è stata presentata.
In più, la data in cui si fa la rinuncia deve cadere all’interno della mensilità in cui è stata presentata la comunicazione della modifica.
Se nel momento in cui si comunica il periodo richiesto nell’istanza da mutare è passato del tutto oppure non è ancora cominciato, la rinuncia via web sarà vietata.
Una volta che il soggetto interessato ha individuato la richiesta per cui si vuole fare la rinuncia, vi è la necessità di denotare diverse info. In primo luogo vi è la data in cui si intende rinunciare. È necessario dichiarare se si sono utilizzati oppure no i benefici domandati nella richiesta iniziale.
Infine, una volta che la domanda è stata redatta con tutte le indo, vi è una riepilogazione dei dati inseriti. Qui vi saranno i cambiamenti effettuati all’interno della domanda.
Chiaramente, per qualsiasi dubbio è importante rivolgersi ad un consulente di fiducia che sicuramente potrà dare informazioni specifiche rispetto ad ogni singolo caso.