Erogazione dell’indennità di accompagnamento e ricovero in una RSA sono compatibili oppure no? La questione delicata è stata affrontata dalla Corte Costituzionale e dall’Inps ed oggi è possibile dare una risposta piuttosto chiara.
Ci si potrebbe chiedere se una persona ricoverata in una RSA ha diritto all’accompagnamento oppure no. La domanda è assolutamente legittima e infatti in proposito è intervenuto l’istituto di previdenza, ed anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema.
Di seguito cercheremo di fare chiarezza in materia, non prima però di aver considerato in sintesi che cosa sono le RSA e cosa intendiamo quando si parla di indennità di accompagnamento. I dettagli.
Cosa sono le RSA in breve: il contesto di riferimento
Non dimentichiamo che le residenze sanitarie assistenziali, in sigla le RSA, sono state introdotte nel nostro paese a metà degli anni novanta del secolo scorso e consistono in:
- strutture non ospedaliere ma comunque di ambito sanitario;
- che ospitano per un periodo variabile da poche settimane al tempo indeterminato persone non autosufficienti, ovvero che non sono in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni e che non possono essere assistite dai familiari in un’abitazione.
Chi soggiorna in una RSA necessita perciò di cure mediche ad hoc da parte di specialisti e di un’ampia assistenza sanitaria. In Italia le RSA sono molto diffuse, essendo pari a varie migliaia distribuite su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Si suddividono in strutture pubbliche, strutture convenzionate con il pubblico e strutture private.
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Cos’è l’indennità di accompagnamento in breve
Ebbene l’indennità di accompagnamento – che prende anche il nome di assegno di accompagnamento – consiste in una prestazione economica versata dallo Stato Italiano, attraverso l’INPS.
Essa è rivolta a coloro che siano invalidi totali e/o incapaci di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o comunque non in grado di compiere azioni tipiche della vita quotidiana. Ovviamente l’invalidità va acclarata da appositi specialisti, che effettueranno operazioni di valutazione, non dimenticando altresì che l’invalido totale è colui al quale è stata attribuita una percentuale di invalidità del 100%. Per questi motivi l’interessato può effettuare una richiesta di accompagnamento per vedersi assegnata la relativa indennità.
L’indennità di accompagnamento nasce dunque per costituire un sostegno per il caregiver che si prende cura del soggetto invalido o – quando assente – essa vuole dare la possibilità all’individuo invalido di ricevere assistenza e aiuto da servizi esterni.
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Compatibilità tra permanenza nella RSA e indennità di accompagnamento?
La questione accennata in apertura diede spazio a varie interpretazioni, a conferma che a lungo non si è registrato a riguardo chiarezza normativa. Alcuni anni fa però intervenne l’istituto di previdenza a fare il punto su una situazione di non agevole risoluzione: il riferimento va in particolare al messaggio n. 18291 del 26 settembre 2011, avente appunto ad oggetto l’indennità di accompagnamento in caso di ricovero in istituto.
Ebbene nel documento Inps ha chiarito che i costi per ospitare l’anziano nelle residenze assistite sono suddivisi in modo variabile tra il Servizio Sanitario Nazionale e i pazienti. In ragione di ciò l’assistito non può essere inteso come a totale carico dello Stato e perciò delle risorse pubbliche.
Il ricovero nella RSA non è costo zero e, secondo logica, l’istituto di previdenza indica che non vi è perdita del diritto a incassare l’indennità di accompagnamento. Infatti proprio l’Inps ha precisato che il ricovero previsto in dette strutture, che forniscono assistenza alla persona non autosufficiente:
- garantisce prestazioni post ospedaliere indirizzate al mantenimento delle capacità funzionali rimanenti,
- o al recupero dell’autonomia o al raggiungimento / mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita delle persone ospitate.
Le precisazioni dell’istituto di previdenza sul punto dei costi
Sul piano delle spese ha inoltre specificato l’Inps che:
- sono da intendersi suddivise tra il SSN e gli utenti in percentuali fissate dalle Regioni,
- non è perciò considerato a costo zero il ricovero nella RSA nell’ipotesi nella quale ricorra la compartecipazione alle spese e al versamento delle rette giornaliere da parte del disabile.
Ma lo stesso istituto ha altresì chiarito che se la quota dell’interessato rimane a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero sarà da ritenersi senza costi. In queste circostanze sarebbe dunque negato il diritto a mantenere l’indennità di accompagnamento.
Proprio una norma di legge aveva peraltro stabilito che il versamento dell’indennità di accompagnamento va sospeso in ipotesi di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo al di sopra dei 29 giorni. Si tratta di una disposizione adottata dopo una pronuncia della Corte Costituzionale, la numero 183 del 1991 che ha aiutato a fugare i dubbi su questi delicati temi.
Conclusioni
La Corte Costituzionale ebbe modo di chiarire che l’indennità di accompagnamento è versata per dare un’alternativa al ricovero degli invalidi gravi, ovvero un supporto alle famiglie che vogliono tenere in casa il loro familiare invalido al 100% – così come acclarato dal parere di una commissione medico legale.
La legge però intende evitare una duplicazione dei costi ai danni dello Stato laddove l’assistito con disabilità sia ricoverato in via permanente in una RSA, e ciò anche nel caso in cui si assenti in modo saltuario dal luogo di degenza.