L’Assegno Unico spetta a partire dal settimo mese di gravidanza. Quali sono le tempistiche per la presentazione della domanda?
Anche i futuri genitori hanno diritto a richiedere il riconoscimento dell’Assegno Unico. In base all’attuale normativa, infatti, la misura decorre dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni del figlio.
La domanda, però, non può essere presentata in qualsiasi momento perché la legge stabilisce delle tempistiche molto rigorose. L’inoltro della richiesta, infatti, non può avvenire prima della nascita del bambino. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa prevede la disciplina normativa in merito alla domanda e all’ISEE da presentare.
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Quando si invia la domanda di Assegno Unico?
La domanda di Assegno Unico va presentata dopo la nascita perché il figlio per il quale si richiede il sussidio deve essere inserito nell’ISEE. Quest’ultima operazione non è possibile se non possiede un codice fiscale.
Il codice fiscale viene assegnato ai bambini dal Comune, in seguito alla presentazione della Dichiarazione di nascita. L’amministrazione, dunque, provvede ad inviare la tessera sanitaria direttamente presso l’indirizzo di residenza. Qualora il Comune non adempia e non invii la tessere sanitaria, il genitore può richiederla pressi gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il Modello AA4/8.
Nel momento della prima erogazione dell’Assegno Unico, l’INPS pagherà anche le quote arretrate, relative ai due mesi precedenti la nascita. Quello che è importante sottolineare, però, è che fino a quando il figlio non ha un codice fiscale personale e non può rientrare nell’ISEE da presentare, la domanda per il beneficio non può essere presentata.
Le regole per la presentazione dell’ISEE
Il versamento dell’Assegno Unico per i figli può avvenire solo dietro verifica dell’ISEE (l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo richiedente.
Per i figli minorenni, si applica quanto contenuto nell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013 (ISEE minorenni) e nell’art. 9 del suddetto Decreto (ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, invece, trovano applicazione gli articoli 2 – 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ISEE ordinario).
La dichiarazione attestante la condizione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, inoltre, ha validità di 1 anno.
Se, al momento della richiesta del beneficio, non si possiede l’ISEE, il sussidio viene erogato dall’INPS sulla base delle informazioni autocertificate nel modello della domanda.
Ci sono, poi, diverse situazioni, a seconda della data di presentazione del modello redditi:
- se l’ISEE è presentato entro il 30 giugno, l’Istituto di previdenza paga anche gli arretrati, a partire da marzo 2022;
- nell’ipotesi di inoltro dell’ISEE dopo il 30 giugno 2022, l’importo è determinato con riguardo alla situazione reddituale sussistente al momento della presentazione della domanda;
- se l’ISEE manca o è superiore a 40 mila euro, l’Assegno a cui si ha diritto corrisponde all’importo minimo previsto, cioè 50 euro per i figli minori e 25 euro per i figli maggiorenni.
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Come presentare la domanda di Assegno Unico?
L’invio della domanda di Assegno Unico per i figli spetta al genitore, una sola volta per ogni anno. Gli interessati possono inoltrare la richiesta telematicamente, attraverso il portale web dell’INPS. Basta accedere al servizio messo a disposizione dall’Ente tramite le credenziali digitali SPID, Carta di Identità Elettronica (CIE) o oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Chi non ha molta dimestichezza con le apparecchiature informatiche, può rivolgersi al Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 (da rete fissa) o allo 06 164 164 (da rete mobile). Infine, è possibile chiedere assistenza gratuita ad un Caf/ Patronato.