Dallo scorso agosto, sono in vigore delle modifiche alla disciplina del congedo straordinario e della scelta della sede di lavoro per caregivers.
La possibilità che le agevolazioni della Legge 104 possano essere fruite anche da più familiari che assistono lo stesso disabile grave, genera ancora dei dubbi.
Il congedo straordinario consiste nel diritto, riconosciuto al lavoratore dipendente, di assentarsi dal lavoro per un periodo di massimo di 2 anni, per occuparsi di un familiare affetto da handicap grave. Questo beneficio è previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, che fissa le regole anche per le altre tipologie di congedo (come quello per maternità, paternità, adozione).
Per quanto riguarda la sede lavorativa, invece, il caregiver ha il diritto di essere assegnato (se, ovviamente, è possibile) al luogo più vicino alla residenza del familiare da accudire e, in ogni caso, a non essere trasferito a più di 50 km da tale luogo.
Ad agosto, è intervenuta una modifica alla disciplina dei permessi 104. Cosa ha previsto? Scopriamolo insieme.
Per tutte le informazioni aggiuntive, consulta il seguente articolo: “Congedo straordinario con Legge 104: consentito solo a queste condizioni poco conosciute“.
Congedo straordinario e scelta della sede: addio al referente unico
Un nostro gentile Lettore ha sollevato il seguente interrogativo:
“Salve, assisto mia madre disabile grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92. I due caregivers siamo io e mio fratello ma, finora, solo io ho rivestito la carica di referente unico ed ho utilizzato soltanto i 3 giorni di permesso mensili. Ho appreso che la normativa è stata di recente riformata e mi chiedevo se l’abolizione del referente unico avesse dei risvolti anche sulla scelta della sede di lavoro. Adesso, sia io che mio fratello abbiamo diritto al trasferimento nel luogo di lavoro più vicino al disabile da accudire? Qual è la regola, invece, per il congedo straordinario biennale? Possiamo usufruirne entrambi, in maniera alternata? Grazie mille.”
Il Decreto Legislativo n.105 del 30 giugno 2022 ha modificato l’art.33, comma 3, della L.104/92. In particolare, ha soppresso la figura del cd. referente unico, per il riconoscimento dei permessi da lavoro retribuiti. Tale provvedimento ha sancito delle regole molto importanti per i dipendenti che prestano assistenza ad un familiare disabile grave.
Nello specifico, l’art. 3, comma 1, lettera b, n. 2) del suddetto Decreto Legislativo ha sostituito il comma 3, art. 33 della Legge 104 con un nuovo comma. In tal modo, è stato abolito il referente unico per l’assistenza al disabile grave. Di conseguenza, adesso i familiari possono condividere la fruizione delle agevolazioni, come permessi retribuiti e congedo straordinario.
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Scelta della sede di lavoro e trasferimento nel luogo più vicino
Per quanto riguarda, invece, il diritto alla scelta della sede e al trasferimento nel luogo di lavoro più vicino al familiare da assistere, l’art. 24 comma 1 lettera b) della Legge n. 183/2010 ha modificato anche l’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/92.
Ha previsto, infatti, che i beneficiari di questa agevolazione sono le persone che possiedono i requisiti per utilizzare i permessi lavorativi. Su questo punto, tuttavia, vi sono varie incertezze interpretative. La norma, infatti, sembrerebbe estendere la figura del referente unico anche all’ipotesi di trasferimento di sede. Nessuna Circolare di INPS, INPDAP e Dipartimento della Funzione Pubblica, però, ha mai fatto chiarezza su questo tema. Non ci sono, attualmente, dichiarazioni esplicite sul diritto alla scelta ed al trasferimento della sede di lavoro per i caregivers.
Per tale motivo, sono numerose le perplessità interpretative relative alla circostanza che anche il congedo straordinario e la scelta ed il trasferimento della sede di lavoro possano essere oggetto di condivisione da parte di più familiari beneficiari. Nel caso di dubbi, dunque, è consigliabile rivolgersi direttamente all’INPS oppure ad un Ente di Patronato.
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