L’assegno unico e universale per i figli a carico prevede maggiorazioni in casi specifici, scopriamo quali.
L’assegno unico, riconosciuto per i figli a carico fino a 21 anni, ma senza limiti di età per quelli con disabilità, viene garantito a tutte le famiglie, anche in assenza di ISEE oppure con ISEE superiore a 40mila euro. L’importo varia in base a diversi fattori: condizione economica del nucleo familiare che ne fa richiesta, età e numero dei figli, oltre all’eventuale presenza di disabili e da altri elementi.
L’assegno è infatti strutturato con una quota variabile e progressiva; e un’altra di maggiorazione compensativa (transitoria) in caso di ISEE fino a 25 mila euro per eventuali perdite economiche, se dovesse risultare inferiore rispetto a quanto percepito prima della riforma.
Ci sono poi dei casi particolari che danno diritto a una serie di maggiorazioni.
Assegno unico e maggiorazioni: il quesito
Un nostro lettore ha inviato il seguente quesito in merito all’assegno unico e universale per i figli a carico: “Siccome si ha diritto ad una maggiorazione se entrambi i coniugi lavorano, è possibile ottenere la maggiorazione se l’altro coniuge inizia a lavorare nel corso dell’anno?”
Le maggiorazioni previste
Di seguito i casi che danno diritto a maggiorazioni dell’importo spettante dell’assegno unico e universale:
- 20 euro mensili per ogni figlio in caso di madri con età inferiore a 21 anni;
- 30 euro per ogni figlio minorenne se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro nel caso di ISEE pari o inferiore a 15mila euro. Se l’ISEE è invece più elevato, la maggiorazione si riduce fino ad azzerarsi arrivando a un ISEE uguale o maggiore di 40 mila euro;
- 100 euro forfettari al mese per nuclei familiari numerosi (ossia con 4 o più figli);
- 85 euro al mese per i figli successivi al secondo, in caso di ISEE uguale o inferiore a 15mila euro, che si riduce all’aumentare dell’ISEE fino a diventare di 15 euro;
- da 105 euro a 25 euro in caso di figli disabili a seconda dell’età, della tipologia della disabilità (non autosufficiente, grave, media) e importo dell’ISEE.
Per ’reddito da lavoro’ si intende:
- da dipendente;
- da pensione;
- proveniente da lavoro autonomo o d’impresa;
- percepito a titolo di NASPI e DIS-COLL;
- da lavoro all’estero, ma con residenza fiscale in Italia;
- da lavoratori agricoli autonomi.
Come evidenziato nella circolare INPS 1714 del 20 aprile 2022, questi redditi devono essere posseduti al momento della richiesta per l’assegno unico e percepiti in via prevalente nel corso dell’anno.
Maggiorazioni Assegno Unico
In merito alla richiesta del lettore, come sottolineato dall’INPS, i redditi da lavoro devono essere già percepiti al momento della domanda. Per cui, qualora uno dei genitori inizi a lavorare nel corso dell’anno, dovrà presentare a tempo debito il nuovo ISEE e poi procedere con la domanda indicando la spettanza della maggiorazione.
Consigliamo comunque al lettore di rivolgersi a un Patronato o altro ente per ricevere assistenza. Ricordiamo che l’INPS ha messo a disposizione nuove funzionalità. Ossia: modifica della domanda; visualizzazione dei pagamenti; evidenze delle posizioni con anomalie o incompletezze.
Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.