Legge 104 e congedo straordinario: a molti non è chiaro il concetto di convivenza

I lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità possono richiedere la legge 104 e ottenere alcune agevolazioni.

Tra queste vi sono il permesso mensile retribuito di tre giorni e il congedo straordinario. In quest’ultimo caso l’assenza dal lavoro non deve superare i due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.

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InformazioneOggi

Tra le due agevolazioni ci sono molte differenze. La più importante è l’obbligo della convivenza con il familiare da assistere. Con i permessi retribuiti non è obbligatoria, lo è nel caso di congedo straordinario. Si sottintende che devono essere presenti anche gli altri requisiti previsti dalla legge.

Legge 104 e congedo straordinario: a molti non è chiaro il concetto di convivenza

Quando un lavoratore chiede di fruire del congedo straordinario si deve soddisfare il requisito di convivenza. Per essere tale deve risultare che la coabitazione, ovvero indirizzo della residenza anagrafica e della convivenza devono essere concomitanti. Pertanto, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000, articoli 46 e 47).

Però, secondo il messaggio INPS numero 6512 del 4 marzo 2010, il requisito può essere soddisfatto anche se il lavoratore e il familiare abitano nello stesso Comune, allo stesso indirizzo e numero civico ma interni diversi. Quindi, anche se non è più necessaria la coabitazione l’obbligo di abitare nello stesso stabile resta.

Ecco un esempio: un lavoratore abita nello stesso comune e allo stesso indirizzo del familiare da assistere ma uno al civico 58/A e l’altro al civico 58/B. In questo caso, il congedo straordinario con legge 104 non potrà ottenerlo perché il numero civico è diverso.

Invece, nel caso in cui il lavoratore e il familiare abitano entrambi al numero civico 58/A ma in due interni diversi (interno 2 e interno 5) il congedo straordinario sarà concesso.

Una soluzione potrebbe essere richiedere la residenza temporanea come stabilito dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica (numero 1 del 3 febbraio 2022) e della circolare INPS (numero 32 del 6 marzo 2012). Questa però deve essere richiesta prima di iniziare il periodo di congedo straordinario.

Residenza temporanea: ecco come richiederla

Per richiedere la residenza temporanea bisogna rivolgersi al comune in cui si vuole fissare la dimora temporanea e iscriversi allo schedario della popolazione temporanea.

La può richiedere un cittadino che sia residente in un altro comune italiano da più di 4 mesi. Trascorso, però, un anno (12 mesi) non si è più considerati temporanei ma sarà necessario spostare la residenza. In caso contrario, sarà l’ufficio anagrafe a farlo in autonomia.

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