Il contratto di solidarietà può essere utilizzato dalle aziende che vivono una situazione di difficoltà. Che conseguenze ha per i lavoratori?
L’INPS ha chiarito quali sono le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo legato ai contratti di solidarietà accompagnati da Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).
L’Istituto di previdenza ha specificato quali sono le imprese che potranno accedere allo sgravio, beneficiarie dei Decreti di ammissione alle riduzioni contributive. In ogni caso, le operazioni di conguaglio dovranno terminare entro il 16 febbraio 2023.
Il contratto di solidarietà è un ammortizzatore sociale che consente di mantenere i livelli occupazionali all’interno delle aziende in difficoltà. Grazie a tale strumento, per scongiurare (in tutto o in parte) la riduzione del personale, ai dipendenti viene abbreviato l’orario di lavoro e, allo stesso tempo, versato un sussidio di integrazione salariale, determinato sulla base della retribuzione persa.
I datori di lavoro che concludono contratti di solidarietà beneficiano di una riduzione contributiva del 35% per ciascun lavoratore interessato dal calo dell’orario di lavoro maggiore del 20%. La durata della misura non può eccedere i 24 mesi.
L’ agevolazione contributiva, tuttavia, non si applica nel caso in cui il contratto di solidarietà sia stato stipulato per sottrarsi al processo di riduzione del personale durante il licenziamento collettivo. Ma analizziamo la disciplina normativa e scopriamo in che modo opera questo particolare ammortizzatore sociale.
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Contratto di solidarietà: in cosa consiste?
Lo scopo principale del contratto di solidarietà è quello di impedire i licenziamenti nelle aziende in difficoltà, attraverso la riduzione delle ore di lavoro e della paga dei dipendenti. Si tratta, dunque, di un istituto di fondamentale importanza, perché da la possibilità alle imprese di accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Per tale motivo, è stato potenziato dal Decreto Sostegni- bis, per porre rimedio alla fine del blocco dei licenziamenti.
In realtà, esistono due tipologie di contratto di solidarietà, con obiettivi differenti:
- contratti di solidarietà difensivi: finalizzati a scongiurare licenziamenti nelle ipotesi di crisi aziendale;
- contratti di solidarietà espansivi: diretti ad incentivare nuove assunzioni. Questo tipo contrattuale, però, non ha avuto molta attuazione.
Nella pratica, il contratto di solidarietà consiste in un accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione delle ore di lavoro e della paga dei lavoratori.
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Le peculiarità del contratto di solidarietà
Il Decreto Sostegno- bis prevede che le imprese che, nel primo semestre del 2021, hanno subito una diminuzione del fatturato del 50% rispetto a quella del primo semestre del 2019, possono inoltrare richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Il datore di lavoro, però, deve concludere un accordo collettivo aziendale di riduzione dell’attività lavorativa dei dipendenti. In particolare:
- il calo medio orario non può essere maggiore dell’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori;
- per ogni dipendente, la percentuale di riduzione totale dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% per l’intero periodo per il quale il contratto è stipulato.
Inoltre, il datore di lavoro è agevolato perché non deve versare alcun contributo addizionale. In caso contrario, infatti, verrebbe meno l’obiettivo del contratto di solidarietà, cioè quello di avvantaggiare le imprese per evitare che chiudano o licenzino i propri dipendenti.
A quanto ammonta la busta paga dei lavoratori?
Quanto percepiscono in busta paga i lavoratori, in seguito alla stipula del contratto di solidarietà? Al riguardo, il Decreto Sostegni- bis sancisce che ai dipendenti impiegati a orario ridotto spetta un trattamento speciale di integrazione salariale, uguale al 70% della retribuzione totale a cui avrebbe avuto diritto per le ore di lavoro non effettuate.
Il Decreto, inoltre, prevede che, per la paga dei lavoratori interessati da contratto di solidarietà e, dunque, dalla CIGS, non si applicano i limiti di importo stabiliti dall’art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n.148 del 2015. In altre parole, operano i massimali fissati ogni anno per i trattamenti d’integrazione salariale.