Il lavoratore che perde il lavoro ha diritto all’indennità di disoccupazione. Tale prestazione è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità?
L’indennità di disoccupazione NASPI è un ammortizzatore sociale di fondamentale importanza, perché serve a sopperire la perdita dell’occupazione a causa di licenziamento o di scadenza del contratto a termine (in alcune ipotesi anche di dimissioni).
Il lavoratore, tuttavia, deve sapere che la NASPI non è compatibile con molte delle altre prestazioni riconosciute dall’INPS. I percettori di assegno ordinario di invalidità, dunque, possono continuare a beneficiare dei contributi figurativi, invece che della NASPI? Approfondiamo la disciplina normativa e scopriamolo.
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Assegno ordinario di invalidità o NASPI: quando scegliere?
Chi percepisce l’AOI non ha diritto al cumulo. Di conseguenza, il lavoratore invalido, percettore di AOI, che interrompe la sua attività è costretto a scegliere tra l’indennità che già percepiva e la NASPI.
È bene sottolineare, tuttavia, che la legge consente all’interessato di ponderare per bene la propria scelta e gli concede una possibilità molto favorevole. Qualora, infatti, il lavoratore scegliesse la NASPI, potrebbe sempre interromperla, in qualunque momento, per ritornare a ricevere l’assegno ordinario di invalidità.
Si tratta di una concessione non di poco conto, perché la NASPI, all’inizio potrebbe avere un importo maggiore rispetto all’AOI. Dopo qualche mese, tuttavia, l’indennità di disoccupazione subisce la decalage mensile del 3%. Di conseguenza, la cifra si riduce a poco a poco e potrebbe arrivare ad essere di gran lunga inferiore a quanto l’invalido percepiva con l’assegno ordinario di invalidità.
La scelta, dunque, è reversibile. Il contribuente che decide di optare per la NASPI, non rinuncia per sempre all’AOI ma, in pratica, lo mette in stand by. Può, infatti, decidere di fruirne quando vuole, alla sola condizione di interrompere l’indennità di disoccupazione.
Si tratta di una regola molto importante, perché pone il disoccupato invalido nella condizione di poter scegliere in totale tranquillità la prestazione più conveniente, anche se sussiste il divieto di cumulo delle due indennità.
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L’invalido disoccupato ha diritto alla contribuzione figurativa?
La differenza principale tra optare per l’assegno ordinario di invalidità o per la NASPI consiste nel fatto che con quest’ultima prestazione si può godere anche della contribuzione figurativa, per tutto il periodo di erogazione.
Facciamo un esempio. Un lavoratore può percepire la NASPI per 24 mesi. Trascorsi 16 mesi, tuttavia, l’indennità diventa meno favorevole rispetto all’assegno ordinario di invalidità. Se, dunque, decide di rinunciare alla NASPI per riottenere il versamento dell’AOI, ha comunque diritto, per gli 8 mesi seguenti, alla contribuzione figurativa? Oppure no?
I contributi figurativi sono accreditati solo se si percepisce l’indennità di disoccupazione. Se, dunque, si rinuncia ad essa, si perde la possibilità di beneficiare anche della copertura contributiva. Il ritorno alla prestazione di invalidità comporta la perdita del restante periodo di copertura contributiva. Per tale motivo, prima di effettuare questa scelta e rinunciare alla NASPI per l’AOI, è sempre opportuno pensare a tutte le possibili conseguenze. È fondamentale, infatti, prendere in considerazione anche la copertura contributiva.