Il decreto Aiuti quater immette modifiche sostanziali ai requisiti, alle scadenze e alle regole in materia di incentivi per l’efficientamento energetico degli edifici, di cui si ebbe il varo con il decreto Rilancio 2020. Cosa cambia per il Superbonus?
Il Superbonus cambia volto grazie alle novità nel decreto legge Aiuti Quater. Importanti novità sono infatti in arrivo per i progetti in materia – con il 25 novembre come data spartiacque.
Anche per le villette o edifici unifamiliari nuove istruzioni 2022-2023 e regole per lo sblocco dei crediti ceduti. Siamo così innanzi ad un intervento sostanziale sulla maxi agevolazione dell’edilizia, di cui si trova pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre.
Di fatto sono diversi i punti di interesse: un taglio per quanto riguarda le aliquote – espressamente mirato a salvare la misura e a prorogarla al 2023 senza costituire un nuovo eccessivo dispendio delle risorse pubbliche – ma non solo. Le novità attengono infatti anche al ripescaggio per le villette e, come accennato, alle nuove norme per favorire lo sblocco dei crediti incagliati – finora una vera grana per il Superbonus. Vediamo più da vicino cosa cambierà a breve per questo strumento.
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Superbonus villette o edifici unifamiliari: le novità
Anzitutto per quanto riguarda gli interventi su:
- edifici unifamiliari (villette);
- unità immobiliari indipendenti e autonome in edifici plurifamiliari (villette a schiera e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina),
il Superbonus in oggetto permane al 110% anche per i costi sopportati entro il 31 marzo del prossimo anno, ma a patto che alla data del 30 settembre di quest’anno siano stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento totale sull’immobile.
Invece, per gli stessi immobili, le spese relative al 2023 per lavori fatti iniziare dal prossimo primo gennaio sono reinserite nell’agevolazione di cui al Superbonus nella misura del 90%, ma solo se sussistono tre condizioni:
- contribuente proprietario dell’immobile o titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio, l’usufrutto);
- unità immobiliare oggetto di interventi utilizzata come abitazione principale (prima casa);
- reddito familiare non maggiore, nell’anno anteriore quello di effettuazione della spesa, ad un certo livello (da 15mila euro in su), quantificato facendo valere un quoziente familiare, nelle ipotesi di nuclei familiari con più di una persona.
Attenzione pero, perché il Decreto Aiuti Quater in verità introduce anche un nuovo contributo esentasse a favore delle persone fisiche che abbiano il requisito di reddito per accedere al Superbonus villette (15mila euro). Si tratta di una sorta di bonus sul Superbonus per i non abbienti. Ma sarà un decreto attuativo del MEF a fissarne più avanti criteri e regole di erogazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Superbonus condomini e persone ancora al 110%: in quali casi?
Lo abbiamo appena accennato: le prime novità Superbonus di cui al decreto Aiuti quater si concretizzeranno in riferimento ai progetti avviati, con la data del 25 novembre a far da spartiacque.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha dettagliato queste modifiche così importanti e, ad esempio, con riferimento al Superbonus condomini e persone fisiche – ferma restando l’aliquota del 90% per il 2023 – ricordiamo che permane al 110% la maxi agevolazione per quanto riguarda gli interventi compiuti dai condomìni e dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni) su edifici formati al massimo da due a quattro unità immobiliari (di un unico proprietario o di più persone fisiche). Attenzione pero, perché i casi di riferimento sono i seguenti:
- 110% confermato per i lavori già avviati in rapporto alle spese effettuate nell’anno in corso, per passare al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per le spese del 2024 e al 65% per le spese sostenute del 2025;
- 110% anche per i nuovi progetti in rapporto ai quali, al 25 novembre 2022 è compiuta la Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) e, per attività e interventi su condomini, se l’assemblea ha deliberato e approvato l’esecuzione prima di questa data;
- stessa percentuale anche per i progetti con demolizione e ricostruzione degli edifici, se al 25 novembre di quest’anno è presentata la richiesta per conseguire il titolo abilitativo.
Questione cessione crediti
Anche sui crediti incagliati a causa di un assetto di regole finora non esente da punti deboli, ecco norme ad hoc nel decreto Aiuti quater. Esse vogliono favorire lo sblocco di questi crediti, per far ripartire il meccanismo. Infatti nel DL Aiuti quater è inserita la nuova possibilità a favore del cessionario del credito edilizio, di usare in 10 quote annuali di identico ammontare i crediti d’imposta collegati alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura – inviate all’Amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre di quest’anno – se non ancora usati. La quota non sfruttata nell’anno non potrà tuttavia essere sfruttata negli anni posteriori, né richiesta a rimborso.
Sarà poi un successivo provvedimento delle Entrate a dettagliare le effettive modalità per esercitare l’opzione da parte del fornitore o il cessionario, il quale dovrà inviare una comunicazione telematica all’Amministrazione finanziaria.