Il fermo amministrativo auto consiste in un meccanismo di tutela messo in atto dall’ente di riscossione, nei confronti del contribuente debitore. Ma per attuarlo sussiste un limite minimo del debito sotto il quale non scatta?Â
Le domande dei contribuenti che hanno dei debiti da saldare con il Fisco, non mancano mai.
Una questione interessante attiene al cosiddetto fermo amministrativo auto e all’eventuale limite minimo del debito, sotto al quale detto strumento di tutela delle pretese creditorie dell’Agenzia delle Entrate non potrebbe applicarsi.
Proprio così: se è vero che nel momento nel quale non si saldano le cartelle esattoriali, una misura attuabile da parte dell’Agente della Riscossione è certamente il fermo amministrativo o fermo auto, è altrettanto vero che possono sorgere dubbi in merito ad una eventuale regola della legge, che prevede un debito minimo per far scattare le cosiddette ‘ganasce fiscali’. Ma come stanno esattamente le cose? Sussiste davvero questo limite minimo? E se sì, a quanto ammonta? Cercheremo di fare chiarezza in proposito, nel corso del nostro articolo. I dettagli.
Fermo amministrativo auto: che cos’è in breve
Onde sgomberare il campo da ogni possibile fraintendimento, ricordiamo che il fermo amministrativo auto consiste in una misura attuata da parte di un ente di riscossione, nel caso il contribuente non abbia ancora saldato un debito verso lo Stato. Attraverso il fermo amministrativo non si può rottamare o demolire il veicolo, e altresì è vietato circolare sulla rete viaria.
Il fermo amministrativo è dunque un atto formale, regolato dalla legge, con cui l’Agente per la Riscossione effettua il blocco temporaneo di un mezzo poiché bene di valore. Ciò, ovviamente, per garantirsi il recupero dei crediti.
In particolare, detto strumento non solo protegge il bene da eventuali danneggiamenti in prospettiva di un eventuale pignoramento a danno del contribuente che non paga, ma soprattutto di solito spinge il cittadino a regolarizzare quanto prima la propria posizione nei confronti del Fisco. Ecco perché nella prassi soltanto di rado, dopo il fermo amministrativo, si verifica la messa all’asta del veicolo.
Fermo amministrativo auto: c’è un limite minimo al debito per poter azionare lo strumento?
Come anticipato all’inizio, è assolutamente legittimo che un contribuente si chieda se la legge indica un debito minimo per il fermo amministrativo, appunto una soglia sotto la quale all’Agente per la Riscossione sarebbe impedito di usare il fermo. La domanda in verità è assai giustificata se pensiamo che sono previsti specifici limiti di legge, per quanto attiene all’ipoteca (il debito maggiore di 20mila euro) e al pignoramento immobiliare (120mila euro).
Ma c’è un limite minimo anche per il fermo amministrativo auto o ‘ganasce fiscali’? Anche per un debito esiguo di 150 euro o 200 euro potrebbe davvero valere questa misura? Ebbene, la risposta potrà in qualche modo spiazzare, siccome la legge in proposito non si esprime. Un vero e proprio vuoto normativo che, in effetti, lascia in qualche modo perplessi, ma su cui è intervenuta alcuni anni fa una direttiva dell’ex Agente per la Riscossione (Equitalia Spa).
In particolare la direttiva indicava che per debiti al di sotto dei 2mila euro, il fermo auto poteva essere disposto su un solo mezzo del debitore. Mentre per debiti nella forbice 2mila euro – 10mila euro, il fermo poteva essere applicato su un massimo di 10 veicoli. E inoltre per debiti di valore al di sopra dei 10mila, indistintamente, su tutti i veicoli del debitore.
Attenzione però, perché le regole appena accennate non rappresentavano formalmente fonte del diritto. In termini semplici ciò significa che la violazione di queste regole non poteva finire nelle aule di tribunale, al pari di una legge.
Senza contare che oggi Equitalia Spa oggi è stata sostituita da Agenzia Entrate Riscossione. Perciò la soluzione al quesito iniziale non essere trovata in quanto appena riportato, essendo anzi regole ormai superate.
Il contributo della giurisprudenza in tema di limite minimo al fermo amministrativo auto
In mancanza di chiarimenti da parte del legislatore, vediamo se dai giudici è giunto qualche contributo illuminante. Ebbene, se ci chiediamo della risposta della giurisprudenza a questa oggettiva lacuna circa le eventuali soglie minime di debito per l’iscrizione del fermo amministrativo auto, dobbiamo rimarcare quanto segue:
- anni fa varie sentenze avevano previsto l’annullamento del fermo a causa della sproporzione tra il valore del mezzo e il debito vantato dal Fisco;
- nei tempi odierni la Core di Cassazione ha, di fatto, superato queste sentenze, affermando che il fermo amministrativo auto può essere disposto al di là dell’importo del credito iscritto a ruolo e non saldato. Infatti secondo il ragionamento della Corte, il fermo andrebbe inteso esclusivamente come misura mirata a indurre al pagamento il debitore.
In buona sostanza per l’Alta Corte ciò vuol dire che le ganasce fiscali possono essere disposte anche su importi modesti. Ma non bisogna dimenticare che le condizioni per il fermo potranno ricorrere soltanto se il contribuente ha effettivamente ricevuto la notifica della cartella. Perciò il fermo sul mezzo del contribuente non può mai essere iscritto prima della spedizione dell’atto in oggetto. Infine al contribuente va inviato un preavviso 30 giorni prima del fermo amministrativo auto. Ciò potrà permettere al cittadino debitore che lo vorrà , di pagare o chiedere la rateazione della somma – impedendo così il blocco del mezzo a suo danno.