Cosa succede se la pensione di invalidità viene sospesa? Esiste un metodo per riottenere la prestazione? Ecco come fare.
La pensione di invalidità, al pari degli altri sussidi, può essere oggetto di sospensione, reiezione e revoca.
Per ricevere la prestazione, infatti, il richiedente deve essere in possesso di specifici requisiti socio- sanitari e reddituali. Nell’ipotesi in cui uno o alcuni di essi dovessero venire meno, la pensione, dunque, può essere sospesa, rigettata o revocata.
Scopriamo, dunque, in quali ipotesi intervengono tali anomalie ed in che modo si possono perfezionare i requisiti, per ottenere il ripristino della misura.
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Pensione di invalidità: quando viene sospesa, rigettata e revocata?
Le cause di sospensione della pensione di invalidità sono, essenzialmente, due:
- perdita provvisoria del presupposto socio- economico;
- mancata presenza alla visita di revisione.
La reiezione della richiesta della prestazione, invece, si verifica quando l’INPS, in seguito ad accertamenti, riscontra l’assenza dei requisiti socio- economici.
La revoca, infine, interviene in caso di perdita temporanea del presupposto reddituale.
In tutte queste ipotesi, l’interessato può provvedere al perfezionamento delle condizioni richieste e presentare istanza per il ripristino della pensione di invalidità.
Come si riattiva, dunque, la prestazione sospesa? Seguendo tale procedura:
- invio di una domanda di ricostituzione, se la sospensione è causata della mancanza provvisoria del requisito economico;
- presentazione di una giustificazione idonea, presso una sede territoriale dell’INPS, nell’ipotesi in cui la sospensione derivi da mancata presentazione alla visita di revisione dell’invalidità.
Perdita temporanea del requisito economico
Il primo caso di sospensione della misura è, dunque, quello derivante dalla perdita provvisoria del requisito socio- economico. La prestazione in oggetto è erogata a coloro che possiedono un’inabilità lavorativa al 100% ed un reddito personale (riferito al 2022) non maggiore di 17.050,42 euro.
Qualora, durante l’anno, tale soglia reddituale dovesse essere superata, l’INPS ordina la sospensione della pensione di invalidità. Ovviamente, a tal fine, dovrà effettuare le dovute verifiche. È bene specificare, tuttavia, che non si tratta di una revoca. L’Ente previdenziale, semplicemente, interrompe la pensione, ma non lo fa definitivamente; concede, infatti, al titolare la facoltà di dimostrare che l’anomalia è solo temporanea.
L’interessato, dunque, deve presentare una richiesta di ricostituzione, attraverso il cd. Modello AP93, al quale va allegato anche il verbale rilasciato dalla commissione medica dell’ASL. L’INPS, così, può provvedere a sbloccare il versamento della prestazione, a partire dal mese successivo all’invio della richiesta di ricostituzione.
Se, però, la situazione anomala non è temporanea, dopo la sospensione del sussidio, scatta la revoca.
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Mancata presentazione alla visita di revisione
L’altra ipotesi di sospensione della pensione di invalidità è quella riguardante la mancata presentazione alla visita di revisione.
Anche gli invalidi civili totali, infatti, devono sottoporsi a visita di revisione. Se non ci si presenta, nel giorno indicato sul verbale di invalidità o comunicato attraverso raccomandata, la Commissione medica ASL procede con la sospensione cautelativa del beneficio. Di conseguenza, la pensione di invalidità è sospesa a partire dal giorno di convocazione a visita e il versamento dell’importo viene bloccato dal mese seguente la sospensione.
Tuttavia, anche il tale ipotesi, non si tratta di revoca definitiva ma solo di sospensione cautelativa. Il titolare della prestazione, infatti, ha la facoltà di giustificare l’assenza a visita medica. Se l’INPS ritiene le motivazioni valide, predispone la riprogrammazione della visita di revisione.
Come riottenere la pensione di invalidità sospesa
La sospensione della prestazione a causa della mancata presenza a visita medica, è comunicata dall’INPS. Dalla comunicazione, l’interessato ha 90 giorni a disposizione per presentare una giustificazione alla sede INPS territorialmente competente.
L’Istituto di previdenza, successivamente, pianifica una nuova visita medica, dandone comunicazione al richiedente. Se, questa volta, l’accertamento va a buon fine, allora il versamento della pensione di invalidità viene sbloccato. Se, invece, non ci si presenta, c’è la revoca definitiva del sussidio.
Inoltre, è bene precisare che la revoca interviene anche nelle seguenti ipotesi:
- mancato invio della giustificazione entro 90 giorni;
- l’INPS considera la giustificazione non idonea.
La questione, invece, è diversa nel caso in cui non si abbiano più i presupposti sanitari o socio-economici richiesti dalla legge.
Rigetto e revoca della pensione di invalidità
In alcune ipotesi, può esserci il rigetto o la revoca dell’invalidità.
La domanda di invalidità civile, infatti, può essere rigettata dall’INPS a causa della mancanza del requisito socio-economico. Se, però, c’è il perfezionamento della situazione, oppure se la soglia reddituale rientra nei parametri stabiliti, si può sempre inoltrare richiesta di riesame, attraverso il Modello AP93 e l’allegazione del verbale di invalidità.
Infine, l’invalidità civile può essere oggetto di revoca per sopraggiunta mancanza del presupposto socio- economico. Anche in questa ipotesi, tuttavia, se la situazione si perfeziona, l’interessato può inviare domanda di ripristino, sempre tramite il Modello AP93, unitamente al verbale di invalidità.