Superbonus: sconto in fattura e pagamenti, l’Agenzia delle Entrate detta nuove regole

Superbonus e sconto in fattura. Le più recenti delucidazioni delle Entrate nella rivista online FiscoOggi intendono risolvere un nuovo quesito pratico di indubbio rilievo.

Ben sappiamo quanto la materia del Superbonus dell’edilizia abbia creato problemi e grattacapi per quanto riguarda l’interpretazione delle norme da parte di tecnici, addetti ai lavori, professionisti e semplici cittadini che vogliono saperne di più sulle caratteristiche di questa maxi agevolazione.

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Questo perché le relative norme, come notato già da più parti, non sono state scritte con la dovuta accuratezza e attenzione, portando all’emersione di zone grigie, ambiguità e vere e proprie difficoltà applicative nell’utilizzo di questa maxi agevolazione. Ecco perché in questi mesi sono state molto utili tutte le precisazioni, i chiarimenti e le delucidazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate. Recentemente l’Amministrazione finanziaria si è espressa di nuovo, con riferimento al Superbonus e in particolare sul meccanismo dello sconto in fattura.

Il Fisco ha così ha fugato alcuni dubbi in tema di applicazione dello sconto in fattura parziale – per un intervento per cui vale il Superbonus – e ha fatto luce anche sulle modalità di pagamento della parte rimanente.

Vediamo di seguito di approfondire questi temi, che sicuramente interesseranno tutti coloro che hanno avuto a che fare o intendono comunque sfruttare questo meccanismo nei mesi a venire. I dettagli.

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Superbonus e sconto in fattura: tra modifiche e  delucidazioni dell’Amministrazione finanziaria

Come abbiamo già avuto più volte modo di ricordare in queste pagine, una grande spinta al settore edile negli ultimi anni, caratterizzati dalle restrizioni della pandemia e dalle difficoltà in numerosi settori del mondo del lavoro, è stata rappresentata finora dal meccanismo del Superbonus.

Si tratta della misura introdotta dal decreto Rilancio, ovvero il decreto legge n. 34 del 2020 all’art. 121. Questo testo indica le detrazioni fiscali del 110%, ma non solo: infatti nel 2022 sono chiaramente emerse anche le alternative rappresentate dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito.

Se dunque l’idea di base è quella della detrazione fiscale da sfruttare in più anni da parte del contribuente, assumono rilievo anche le due alternative appena citate e ciò nel quadro di un meccanismo fin troppo articolato e complesso. Ben si spiega quindi perché, tra la fine del 2021 e l’anno in corso, il Superbonus abbia ricevuto più modifiche mirate a risolvere varie problematiche e questioni pratiche. Pensiamo ad esempio ai casi della possibile frammentazione del credito, alla mancanza di un codice identificativo e alle difficoltà oggettive di districarsi tra norme in tema di detrazioni, sconti in fattura e cessioni del credito. Senza contare i chiarimenti offerti dalle Entrate.

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Superbonus e alternative per il contribuente

Ebbene, in base alle regole odierne, oggi il contribuente può optare non soltanto per la detrazione fiscale ma anche per lo sconto in fattura sia totale, che parziale, fatto valere dai fornitori – oppure per la cessione del credito anch’essa totale o parziale.

E’ proprio sulla cessione del credito si sono concentrati i dubbi e le difficoltà interpretative negli ultimi mesi, tanto che l’Agenzia delle Entrate è dovuta più volte intervenire con precisazioni e chiarimenti a riguardo. Ad oggi punti chiave del Superbonus e cessione del credito sono rappresentati dal fatto che la prima cessione, sia diretta ovvero disposta a seguito di sconto in fattura, è da ritenersi libera. Sul piano normativo oggi il contribuente può contare sulla possibilità di altre due cessioni al sistema bancario e sull’offerta di una supplementare cessione da parte degli istituti di credito ai propri clienti non consumatori.

L’assetto di regole sulla cessione del credito odierno è mirato a sbloccarne il relativo mercato, congelatosi in questi ultimi mesi. Ciò, come è noto, ha causato non pochi problemi alle aziende del settore dell’edilizia e a tutti coloro che hanno inteso sfruttare questa maxi agevolazione.

Superbonus e sconto in fattura: il bonifico parlante

Recentemente l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibilità prevista dalla legge di far valere uno sconto in fattura parziale. L’ente ha infatti risposto ad un quesito meritevole di attenzione, collegato al versamento della quota parte che il contribuente, nell’ambito del meccanismo del Superbonus è tenuto a pagare come saldo della fattura stessa. All’Amministrazione finanziaria è stato in particolare domandato se la somma in eccesso debba essere versata con cosiddetto bonifico parlante in modo obbligatorio.

Ebbene, ricordiamo in breve che il bonifico parlante consiste in un metodo di pagamento evidenzia varie informazioni utili, le quali comprovano il pagamento per specifici lavori di riqualificazione energetica o ristrutturazione, su cui lo Stato ha disposto incentivi e detrazioni fiscali. Il bonifico parlante è dunque un tipo di bonifico bancario o postale che consente di tenere traccia dei dati sia del destinatario che del contribuente. Lo strumento è infatti pensato appositamente per richiedere le agevolazioni fiscali.

Proprio in relazione a questi temi, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che uno dei principi più importanti e che riguarda tutte le agevolazioni in campo dell’edilizia – dunque anche il Superbonus – è il seguente: il pagamento delle spese deve essere compiuto, a parte il caso di soggetti che svolgono un’attività d’impresa, con bonifico bancario o postale. Da quest’ultimo emergerà non soltanto il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, ma anche la causale del versamento ed il numero di partita iva o il codice fiscale della persona alla quale il bonifico è effettuato.

Il caso del Superbonus

In particolare nel caso del Superbonus, il versamento in oggetto può essere realizzato sfruttando i bonifici predisposti dagli istituti per il pagamento per l’Ecobonus o per la detrazione valevole per le opere di recupero del patrimonio edilizio. Il discorso non cambia e analoghe considerazioni sono perciò da farsi anche nell’ipotesi in cui il fornitore faccia valere uno sconto cosiddetto parziale.

Perciò la parte di un corrispettivo che non sia fatto oggetto di sconto dovrà essere versata avvalendosi di un bonifico bancario o postale, ovvero un atto da cui emergano le informazioni sopra menzionate.

Concludendo, e per ricapitolare, in tema di Superbonus e sconto in fattura parziale, le Entrate hanno così spiegato come funziona il pagamento della parte restante. La porzione di corrispettivo non oggetto di sconto dovrà essere versata sfruttando un bonifico bancario o postale, da cui emergano la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di p. Iva o il codice fiscale della persona alla quale il bonifico è fatto.

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