La pensione di reversibilità è pignorabile? Questa è la verità che non tutti conoscono

La pensione di reversibilità è un istituto previsto a sostegno delle persone che, alla data della morte del pensionato, erano a carico di quest’ultimo. In caso di debiti gravanti sul beneficiario della prestazione in oggetto, il creditore può aggredire la somma per soddisfare il suo diritto?

Un quesito molto interessante sui percettori del trattamenti di reversibilità riguarda la possibilità, o meno, di pignorare queste prestazioni versate ai familiari del pensionato deceduto.

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Sono i tipici casi in cui la moglie ormai vedova può pagarsi le spese quotidiane grazie alla pensione di reversibilità versata dall’Inps.

Talvolta però, oltre al dolore per il lutto, si sommano anche le precarie condizioni economiche del percettore della reversibilità. Ci riferiamo in particolare a quelle situazioni in cui il beneficiario della prestazione non è riuscito a saldare i debiti nei confronti di uno o più dei creditori.

In casi come questo è lecito chiaramente domandarsi se il creditore può aver diritto di intraprendere l’iter del pignoramento, anche e soprattutto andando ad incidere sull’ammontare della pensione di reversibilità. È possibile ciò? Ebbene proprio di questo parleremo nel corso di questo articolo, ricapitolando in sintesi che cos’è il trattamento di reversibilità, e se davvero il creditore o i creditori possono aggredirlo per vedere soddisfatto il proprio diritto.

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Pensione di reversibilità: di che si tratta in breve e il requisito chiave

Prima di rispondere al quesito iniziale, spendiamo qualche parola sulla pensione di reversibilità. Essa di fatto consiste in un trattamento economico previsto in Italia a partire dal secolo scorso attraverso un Regio decreto ad hoc.

Si tratta di una prestazione economica che viene versata ad alcuni familiari del lavoratore scomparso, e che corrisponde a una percentuale della pensione incassata dal defunto quando era ancora in vita. Senza qui considerare le varie percentuali, ricordiamo però che vi sono vari importi a seconda del grado di parentela rispetto alla persona deceduta e ricordiamo anche che, al fine di accedere al trattamento di reversibilità, è necessario che il lavoratore alla data del decesso fosse pensionato o comunque avesse maturato già dei requisiti minimi contributivi.

Un po’ più nel dettaglio, hanno diritto alla pensione di reversibilità: il coniuge, e anche nel caso fosse separato alla data della morte dell’altro coniuge, o l’unito civilmente; il divorziato o la divorziata ma solo a certe condizioni; i figli minorenni alla data della morte del pensionato; figli inabili al lavoro al di là della loro età minore o maggiore di 18 anni; i figli maggiorenni studenti ma a certe condizioni. Invece, in mancanza del coniuge o dei figli, oppure se questi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, saranno beneficiari i genitori. Ed ancora, se non vi sono neanche i genitori, i fratelli e le sorelle non sposati.

Tuttavia, requisito chiave per accedere al diritto alla pensione di reversibilità è essere stati a carico del familiare deceduto alla data della morte, ovvero essere nella situazione del mantenimento abituale.

Pignoramento della pensione di reversibilità: è possibile?

Chiariti i punti principali della pensione di reversibilità rispondiamo ora alla domanda iniziale. Davvero la pensione di reversibilità può essere fatta oggetto di pignoramento? Ebbene la risposta potrà non piacere ai beneficiari di questo trattamento, che si trovano anche nella situazione di dover saldare debiti pregressi.

La legge infatti indica in modo chiaro e espresso quelli che sono i trattamenti economici che non possono essere fatti oggetto di un pignoramento del creditore. Ci riferiamo ad es. ai crediti alimentari, ai sussidi di maternità o di malattia e ad un’altra serie di prestazioni espressamente indicate. Tra esse non compare però la pensione di reversibilità. Conseguentemente si tratta di una somma che può essere pignorata. Attenzione però, perché essa può essere sottoposta ad esecuzione forzata, ma entro certi vincoli.

In particolare, il pignoramento della pensione di reversibilità si può compiere per il tramite dell’esecuzione forzata sia sul denaro versato a questo titolo e già presente nel conto corrente del destinatario della prestazione, sia sulle mensilità che devono essere ancora erogate al percettore da parte dell’Inps o da parte di altri istituto di previdenza. In ogni caso la procedura utilizzata è quella del pignoramento presso terzi, le cui regole si trovano inclusa nel codice di procedura civile.

Limiti alla procedura di pignoramento

Abbiamo visto che la prestazione in oggetto può essere dunque pignorata dai creditori, ma occhio ai dettagli: ciò non potrà avvenire per intero. Vi sono regole molto precise a riguardo e se la prestazione in oggetto è già nel conto corrente del beneficiario, il limite massimo oggetto di pignoramento è pari al triplo dell’assegno sociale. Per avere un pratico riferimento ricordiamo che l’assegno sociale ha un valore, per l’anno in corso, fissato in euro 468,11. Perciò il triplo dell’assegno sociale sarà equivalente a euro 1.404,33.

Nel differente caso in cui la pensione debba essere ancora versata al beneficiario, le regole sul pignoramento della reversibilità sono differenti, perché il trattamento potrà essere pignorato entro la misura di 1/5 del suo ammontare. Ma attenzione perché se ciò non dovesse essere sufficiente a coprire l’ammontare del credito con interessi e le spese, il magistrato potrà disporre che istituto di previdenza paghi il creditore, mese dopo mese, la quinta parte del trattamento di reversibilità. E ciò sarà fino al totale pagamento del dovuto da parte del debitore.

Ricordiamo infine che laddove il creditore sia l’Amministrazione finanziaria, il pignoramento della somma potrà attenere ad una porzione della pensione, che va da un decimo a un quinto di essa in base al suo importo.

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