Rottamazione cartelle: pagamento in 18 rate, la novità che fa felice i contribuenti

Per mezzo della Rottamazione, ci sarà la possibilità di saldare i debiti senza il versamento di interessi e sanzioni. A chi è rivolta la misura? 

Le cartelle di pagamento affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, saranno oggetto della Rottamazione 2023. Inoltre, i contribuenti saranno sollevati dall’obbligo di pagare interessi e sanzioni.

ROTTAMAZIONE
InformazioneOggi

È questo quanto emerge dal testo della Legge di Bilancio 2023, in merito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Il saldo di quanto dovuto, inoltre, può avvenire in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2023) oppure tramite rateizzazione (in massimo 18 rate). Per partecipare alla Rottamazione c’è tempo fino al 30 aprile 2023.

Non perdere il seguente approfondimento: “Rottamazione secondo la nuova ‘Regola del 5’ 😀 incredibile, il taglio dei debiti è assicurato“.

Rottamazione: quali vantaggi?

L’art. 46 della Legge di Bilancio 2023 consente la definizione agevolata delle cartelle di pagamento, in relazione ai carichi affidati agli Agenti di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Non rientrano, invece, tra i debiti oggetto di Rottamazione:

  • le risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa all’importazione;
  • le cifre dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti conseguenti le pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le sanzioni per violazione degli obblighi legati ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

L’art. 45 della Legge di Bilancio 2023 stabilisce lo stralcio dei debiti di valore fino a mille euro, affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Allo stesso tempo, la norma sancisce che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere eliminati, senza dover versare interessi e di sanzioni. Le somme dovute, invece, saranno corrisposte a titolo di capitale, mentre quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Come avviene il pagamento?

Il saldo delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione oppure in modalità rateale (in massimo 18 rate).

Il pagamento in unica soluzione deve pervenire entro il 31 luglio 2023.

Quello in forma rateale, invece:

  • va effettuato in massimo 18 rate;
  • la prima e la seconda rata, entrambe di importo uguale al 10% delle cifre complessivamente dovute, scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023;
  • le altre rate, di pari importo, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024;
  • dal 1° agosto 2023, vanno versato gli interessi al tasso del 2% annuo.

Un esempio può agevolare la comprensione del sistema di pagamento rateale. La somma dovuta è di 15.600 euro. La prima rata, di 1.560 euro, scadrà 31 luglio 2023. La seconda, di 1.560 euro, scadrà a 30 novembre 2023. Le rate 3-18, del valore di 780 euro ciascuna, scadranno il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2024.

Il pagamento può avvenire tramite:

  • domiciliazione bancaria, sul conto corrente specificato dal debitore;
  • modulistica di pagamento precompilata, allegata alla comunicazione;
  • gli sportelli dell’Agente della riscossione.

Consulta anche il seguente articolo: “Condono fiscale: addio debiti e cartelle 😀 numerosi vantaggi per la nuova Rottamazione quater“.

Come usufruire della Rottamazione?

Il debitore dichiara all’Agente di riscossione la sua volontà di proseguire con la Rottamazione, inviando, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione telematica; in essa il debitore specifica anche il numero di rate per il pagamento.

Entro il 30 giugno 2023, l’Agente della riscossione comunica a coloro che hanno inoltrato la dichiarazione di definizione agevolata l’ammontare totale delle somme da versare, insieme a quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza delle esse.

È bene specificare che, in seguito alla presentazione della dichiarazione, in relazione ai carichi definibili in oggetto, la Rottamazione produce tali effetti:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e gli obblighi di pagamento legati a precedenti dilazioni;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • non vengono iniziate nuove procedure esecutive né proseguite quelle precedentemente avviate;
  • il debitore non è considerato inadempiente;
  • può essere rilasciato il DURC.

Cosa succede se non si paga una rata?

Se il debitore, che ha manifestato la sua volontà ad usufruire della Rottamazione, non paga o lo fa tardivamente, dopo più di 5 giorni, la definizione non è valida e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza ordinari.
In tale ipotesi, per i debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati valgono come acconto dell’importo complessivamente dovuto e non comportano l’estinzione del debito residuo. L’Agente della riscossione, dunque, è tenuto a proseguire l’attività di recupero.

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