La prescrizione interessa anche il bollo auto. Ma quali sono i termini oltre i quali non si può più pretendere il pagamento della tassa?
Una delle tasse più odiata e più evasa dagli italiani è il bollo auto, il tributo regionale che devono versare tutti i possessori di un veicolo iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.
L’obbligo al pagamento dell’imposta, dunque, nasce dal semplice fatto di essere proprietario di un autoveicolo. Come per gli altri tributi, anche il bollo auto ha dei precisi tempi di prescrizione, decorsi i quali la Regione non potrà più pretenderne il pagamento. Vediamo, dunque, quali sono. Conoscerli è di fondamentale importanza, perché evitano al proprietario di effettuare un pagamento di somme che, per legge, non vanno più versate.
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Bollo auto: quando interviene la prescrizione?
Nello specifico, la prescrizione del bollo auto è di 3 anni, che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di corretto pagamento dell’imposta. Termina, invece, il 31 dicembre del terzo anno. Di conseguenza, dal 1° gennaio del quarto anno successivo, qualsiasi richiesta di versamento del bollo è irregolare, perché è intervenuta la prescrizione.
Un esempio può essere utile per capire meglio il meccanismo attraverso cui opera la prescrizione. Il proprietario di un veicolo non ha versato il bollo auto del 2018. A gennaio 2022, gli viene notificato un avviso di accertamento. Dunque, la notifica interviene 3 anni dopo il termine di corretto adempimento. In questo caso, soprattutto se prima l’interessato non ha ricevuto un atto interruttivo della prescrizione del bollo, la richiesta di pagamento non è legittima.
Rientrano tra gli atti interruttivi:
- avvisi di accertamento dalla Regione;
- sollecito di pagamento;
- notifica della cartella esattoriale;
- intimazione di pagamento da parte dell’Agente di riscossione;
- preavviso di fermo dell’auto e atto di pignoramento.
Qualora, quindi, si riceva un avviso di accertamento per una tassa prescritta, bisogna presentare ricorso alla Commissione tributaria territorialmente competente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Superato tale periodo, l’interessato non ha più alcun diritto ad agire in giudizio per dichiarare la prescrizione del bollo auto.
Una situazione analoga si ha nel caso in cui la notifica dell’avviso di accertamento avviene nei termini stabiliti dalla legge, ma la cartella esattoriale arriva dopo più di 3 anni. Anche il tale ipotesi, il proprietario deve presentare, entro 60 giorni, ricorso alla Commissione tributaria competente.
Come si pagano le imposte arretrate
L’ordinamento consente il pagamento di tutti i bolli auto arretrati. È, sicuramente, la soluzione più sicura se si vuole evitare di ricevere un avviso di accertamento e la cartella esattoriale.
Per mettersi in regola con i versamenti, innanzitutto, bisogna verificare la propria situazione tributaria, tramite i vari canali telematici regionali oppure le Agenzie ACI dei territori. In questo modo si accerta l’eventuale presenza di mancati adempimenti relativi al bollo auto.
Per il pagamento degli arretrati, la legge sancisce l’irrogazione di determinate sanzioni, che variano in base al debito accumulato. Nel dettaglio, ci sono sanzioni:
- dell’1,5% della cifra originaria, se il versamento avviene tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza del bollo;
- dell’1,67% degli arretrati dovuti, se il saldo avviene tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza dell’imposta;
- del 3,75% dell’importo originario, se il pagamento interviene tra il 91° giorno dalla scadenza del bollo e la fine del primo anno;
- del 30% dell’ammontare originario, se l’adempimento avviene dopo il primo anno dalla scadenza del bollo.
Come si può notare, se il versamento delle cifre arretrate viene effettuato entro 1 anno dalla scadenza, le sanzioni non sono elevate. La cifra da pagare, invece, aumenta se si adempie con maggiore ritardo.
La pronuncia della Cassazione sulla prescrizione del bollo auto
La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sul tema dei termini di prescrizione del bollo auto.
Nell’Ordinanza del 5 settembre 2022, n. 26062, si specifica che “in tema di riscossione della tassa automobilistica, il termine di prescrizione è di tre anni e inizia a decorrere non dalla scadenza del termine che era previsto per il pagamento, ma dall’inizio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato”.
Ed, inoltre, che “l’amministrazione finanziaria deve mettere in mora il debitore/contribuente tramite la notifica dell’avviso di accertamento, non bastando la sola iscrizione a ruolo del tributo che costituisce un mero atto interno all’Amministrazione stessa. Dal giorno dopo la notifica dell’avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento”.
Tale pronuncia nasce da una controversia nella quale il contribuente aveva proposto ricorso contro una cartella esattoriale notificata il 10 dicembre 2013. Essa riguardava il mancato versamento della tassa automobilistica per l’anno 2007. Al contribuente erano stati notificati 3 avvisi di accertamento, per 3 autoveicoli diversi: il 26 novembre 2010, il 9 dicembre 2010 e il 14 dicembre 2010.
Anche attraverso l’Ordinanza 20503 del 2022, la Corte di Cassazione specifica che la prescrizione del bollo auto è di 3 anni e non di 10, come per le altre imposte.
Rottamazione della tassa automobilistica: quando è consentita?
Con la Legge di Bilancio 2023, il Governo ha annunciato, per il prossimo anno, un nuovo stralcio ed una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Vi rientrano anche quelle relative al mancato pagamento del bollo auto. Nel dettaglio, per le cartelle di importo massimo di 1.000 euro, c’è la cancellazione d’ufficio.
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Per i debiti di importo superiore a 1.000 euro ed affidate all’Agente di riscossione dopo il 2015, invece, si applica la rottamazione. Essa riguarderà tutte le cartelle iscritte a ruolo fino a giugno 2022. La rottamazione, a differenza dello stralcio, non è automatica; quindi il proprietario interessato deve inoltrare richiesta telematica all’Agente di riscossione, entro il 30 aprile 2023. Il pagamento, infine, non ha ad oggetto sanzioni o interessi e può essere effettuato in un’unica soluzione oppure attraverso rateizzazione fino a 5 anni.