Una interessante sentenza del tribunale di Mantova dello scorso 21 novembre fa luce su alcuni aspetti del comodato d’uso casa familiare a favore del figlio, in caso di rottura dei legami matrimoniali di quest’ultimo. I dettagli.
La giurisprudenza è molto spesso utile a chiarire tante vicende e questioni pratiche, che riguardano cittadini, contribuenti, automobilisti e non solo.
Recentemente una sentenza del tribunale di Mantova ha dato importantissime indicazioni sull’istituto del comodato, ovvero quel meccanismo che permette di accordarsi per fruire gratis di un’abitazione per le proprie esigenze familiari.
Ebbene, questo giudice nel provvedimento dello scorso 21 novembre ha stabilito che il comodato in oggetto perdura anche se il nucleo familiare ‘agevolato’ da questo meccanismo, cambia nel corso del tempo per problemi di coppia. Che vuol dire in concreto ciò? Vediamolo assieme nel corso di quest’articolo, dopo aver ricapitolato in sintesi che cos’è il contratto di comodato e come funziona. I dettagli.
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Contratto di comodato d’uso gratuito: il contesto di riferimento
In molti ne avranno già sentito parlare ma forse non sanno di preciso in che cosa consiste. Il comodato è di fatto un accordo in virtù del quale:
- un proprietario, detto in gergo comodante, mette a disposizione di un fruitore, detto in gergo comodatario, un bene, un prodotto o un immobile,
- perché quest’ultimo ne faccia uso senza obbligo di dover versare alcuna cifra effettiva o simbolica.
In tema di comodato d’uso a titolo gratuito di un’abitazione, il riferimento va dunque a quel tipo di accordo contrattuale che implica la consegna di un immobile a titolo non oneroso, fissando semplicemente l’obbligo di riconsegna al termine pattuito e dunque alla fine del contratto stesso. Questa è la differenza sostanziale del comodato rispetto all’affitto, il quale – come è ben noto – prevede il versamento di una rata periodica.
Codice Civile e comodato d’uso
Proprio il Codice Civile è la fonte essenziale in tema di comodato d’uso, ed infatti include espressamente questa facoltà per i privati. Il testo del Codice infatti usa questi termini, quando si riferisce al comodato: “una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Sul tema è uscita la sentenza del tribunale cui abbiamo accennato in apertura, ed infatti non sorprende che il comodato d’uso gratuito della casa consista in una tipologia di accordo molto diffuso in Italia, frequentemente sottoscritta in una stessa famiglia tra figli e genitori.
Il meccanismo ben si comprende nei tempi odierni, in cui il lavoro è spesso precario e i redditi non proporzionati alla mole delle spese quotidiane. Grazie al comodato d’uso, i figli possono vivere in una casa di famiglia, come ad es. la seconda, senza dover sborsare un soldo. In più come ora vedremo un po’ da vicino, il provvedimento della magistratura tutela ulteriormente i figli comodatari.
Comodato d’uso casa familiare: le precisazioni dei giudici in un caso concreto
Secondo la tesi del giudice del tribunale di Mantova, la madre che dispone il comodato d’uso dell’immobile di sua proprietà a favore del figlio comodatario, per le sue esigenze familiari, non è poi autorizzata a domandarne la riconsegna – soltanto perché i nuclei familiari del figlio comodatario sono mutati dopo la fine di due matrimoni.
Si tratta infatti di una variabile che, per legge, non influisce sul meccanismo del comodato e sui suoi requisiti. Insomma, il comodato in riferimento all’immobile assegnato al figlio per motivi familiari, non viene meno per mere ragioni legate ai rapporti coniugali del figlio stesso con la moglie ed alla loro evoluzione negativa.
In altre parole, non hanno rilievo le vicissitudini sentimentali che portano alla rottura del legame matrimoniale e dunque alla modifica del nucleo familiare. D’altronde, basta dare un’occhiata alle norme civilistiche sul comodato per rendersene conto: ad aver rilievo sono le finalità per cui è stato previsto il comodato, non il fatto che il nucleo familiare cambi.
Il comodato d’uso casa familiare permane anche se il nucleo familiare muta
E ciò si comprende anche inquadrando il contesto da un differente punto di vista. Infatti la madre proprietaria dell’abitazione non ha mai domandato al figlio la restituzione dell’immobile, evidenziando l’insorgenza di un suo bisogno urgente. Semplicemente, in corso di causa, la donna ha inteso sostenere una occupazione abusiva dell’immobile, che di fatto però non è stata acclarata dal giudice.
Secondo la donna, infatti, siccome il primo così come il secondo vincolo matrimoniale hanno avuto fine, avendo avuto fine anche i bisogni familiari – che avevano spinto la donna a concedere il comodato – la conseguenza avrebbe dovuto essere quella dello scioglimento del contratto.
Il tribunale di Mantova ha invece sostenuto che il comodato casa familiare, per legge, è un contratto intuitu personae, ovvero stipulato e in grado di applicare i suoi effetti in considerazione della persona cui si riferisce (il comodatario). Non solo: la durata del contratto è ancorata al godimento della famiglia del comodatario, con la conseguenza che il comodato perdura fino a quando permane detta necessità familiare. Insomma, per il tribunale che ha emanato la sentenza non si può parlare di fine del comodato per il semplice venir meno della destinazione originaria, causata dalla rottura dei due legami matrimoniali. Permangono infatti le esigenze della famiglia del figlio comodatario, e ciò è ragione sufficiente per non ritenere sciolto il contratto di comodato.