In alcune specifiche ipotesi, un genitore può estinguere il mutuo al posto del figlio, qualora quest’ultimo abbia difficoltà.
Il compito dei genitori è quello di aiutare, non solo moralmente ma anche economicamente, i figli nelle situazioni di difficoltà.
Uno dei casi in cui l’appoggio di mamma o papà è particolarmente utile è quello in cui si decide di stipulare un mutuo. Per ragioni differenti (come la perdita del lavoro), spesso ci si ritrova a non poter pagare tutte le rate. Ecco, dunque, che intervengono i genitori a sostegno (economico) dei figli.
Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda la facoltà, da parte dei genitori, di poter pagare ed estinguere un mutuo al posto del figlio. Scopriamo, quindi, cosa prevede la disciplina normativa in tale ipotesi.
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I genitori possono estinguere il mutuo del figlio?
Stipulare un mutuo, di questi tempi, è sicuramente un atto coraggioso, che va ponderato con estrema attenzione. Nella maggior parte dei casi, esso è necessario per acquistare una casa.
Il contratto in questione viene concluso tra due parti, il mutuante (generalmente una banca o un istituto di credito) e il mutuatario. Quest’ultimo ha l’obbligo di restituire (con gli interessi) la somma di denaro prestata dal mutuante.
Molte volte, tuttavia, il mutuatario non riesce ad estinguere il proprio debito (ad esempio, perché perde il lavoro). È a questo punto che possono entrare in gioco i genitori. La legge, infatti, permette al genitore che vuole aiutare il figlio, di pagare al suo posto, anche se è estraneo al contratto. Non necessario, quindi, che la madre o il padre del mutuatario rivestano il ruolo di garante o fideiussore.
In questo caso, sono due gli strumenti che possono essere utilizzati per estinguere il debito:
- l’accollo: si pagano le rate residue direttamente all’istituto di credito. Il genitore subentra al figlio, “accollandosi” il debito;
- la donazione indiretta: si danno i soldi di cui si necessita direttamente al figlio. L’estinzione del mutuo, quindi, sarà una conseguenza della consegna della somma da parte del genitore (ad esempio, attraverso un bonifico).
Procediamo, quindi, all’analisi di entrambi gli strumenti.
Che cos’è l’accollo e a cosa serve?
L’accollo del mutuo è un tipo di contratto disciplinato dall’art. 1273 del Codice Civile e fa parte delle ipotesi di successione a titolo particolare nel debito.
Attraverso questa specifica tipologia di atto, il genitore sostituisce il figlio all’interno del contratto e, di conseguenza, si accolla il debito residuo da estinguere. Nello specifico, consiste in un’operazione tramite la quale una persona (il cd. accollante) si obbliga verso una banca (cd. accollatario) a versare la somma di denaro rimanente.
La conseguenza dell’accollo è il trasferimento del debito ancora esistente dal debitore originario (il cd. accollato, ossia il figlio) al genitore accollante.
Per effetto dell’accollo, tuttavia, sarò necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto di mutuo tra la banca e il genitore.
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Estinzione del mutuo: in cosa consiste la donazione indiretta?
La seconda ipotesi attraverso la quale un genitore può estinguere il mutuo del figlio, è la donazione indiretta. Con la donazione indiretta, vengono donati dei soldi destinati all’acquisto di un bene, senza la presenza di un notaio all’atto del pagamento.
Il donante, ovviamente, è obbligato ad indicare nella casuale il motivo del trasferimento di denaro. Nel caso analizzato, esso potrebbe essere, ad esempio, “donazione per estinzione mutuo”.
Entrambe le opzioni appena analizzate sono ottimi mezzi per venire incontro alle esigenze di un figlio in difficoltà.
Bisogna, tuttavia, illustrare anche le possibili problematiche legate a tali strumenti di estinzione del mutuo. Per esempio, potrebbero sorgere delle controversie tra fratelli in sede di successione ereditaria. Se, infatti, il genitore decide di soccorrere un figlio in difficoltà tramite la donazione indiretta, gli altri eredi potrebbero impugnare tale donazione.
Le somme anticipate, in base alla legge, vanno considerate come un anticipo di eredità; di conseguenza, dovranno essere conteggiate nella determinazione delle cd. quote di legittima. Questo significa che, alla morte del donante, il figlio che ha ricevuto quei soldi dovrà riscuotere di meno rispetto agli altri eredi.
Se, però, il genitore ha effettuato la donazione senza considerare quest’ultima regola al momento della divisione dell’eredità, il figlio donatario sarà costretto a restituire agli altri eredi la parte in eccesso. Contrariamente, si potrà impugnare la donazione indiretta.