Nel 2023 è previsto l’aumento anche dell’indennità di accompagnamento. Vale anche per i percettori del RdC?
La rivalutazione degli assegni pensionistici interesserà, a partire da gennaio, anche l’indennità di accompagnamento.
Gli incrementi riguarderanno anche coloro che, oltre alla prestazione assistenziale, beneficiano del Reddito di Cittadinanza? La risposta è affermativa, perché le due agevolazioni sono assolutamente compatibili. Dunque, i beneficiari del sussidio anti- povertà riceveranno l’indennità di accompagnamento rivalutata del 7,3%.
L’indennità di accompagnamento, infatti, è una prestazione assistenziale e, di conseguenza, non forma reddito e non viene considerata nel calcolo del reddito personale o familiare. In altre parole, non provoca l’innalzamento dell’ISEE dei beneficiari.
Attualmente, la cifra del sussidio è pari a 529,94 euro. Con la maggiorazione del 7,3% (i titolari dell’indennità non hanno usufruito dell’anticipo della rivalutazione del 2%), verranno pagati 38,68 euro in più al mese. A partire dal 1° gennaio 2023, dunque, l’importo finale, sarà di 568,58 euro.
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Indennità di accompagnamento e Reddito di Cittadinanza: le novità per il 2023
I titolari di Reddito di Cittadinanza possono percepire anche l’indennità di accompagnamento, con i relativi incrementi.
Per il prossimo biennio, il Governo ha annunciato importanti modifiche allo strumento di contrasto alla povertà, introdotto nel 2019.
La disciplina attuale prevede che il Reddito di Cittadinanza può essere concesso solo previa presentazione di un ISEE inferiore a 9.360 euro annui. Possono, inoltre, presentarne domanda i cittadini italiani, comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza ed extracomunitari (in possesso di regolare permesso di soggiorno) residenti in Italia da almeno 10 anni.
Bisogna, poi, rispettare specifici requisiti patrimoniali. In particolare, possedere:
- un patrimonio immobiliare (ad eccezione della casa di abitazione) non superiore a 30 mila euro;
- una ricchezza mobiliare non superiore a 6 mila euro. Tale soglia, tuttavia, è aumentata di 2 mila euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo, fino a un massimo di 10 mila euro. Sono previsti, infine, ulteriori incrementi di mille euro per ogni figlio successivo al secondo e di 5 mila euro per ciascun membro con disabilità;
- un reddito familiare non superiore a 6 mila euro annui, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza pari a 1, per il primo componente del nucleo. C’è, poi, un incremento dello 0,4% per ogni altro membro maggiorenne ed un incremento dello 0,2% per ogni altro componente minorenne, fino a un massimo di 2,1.
Infine, è richiesto il rispetto di tali condizioni:
- nessun membro del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati nei 6 mesi precedenti la domanda per il sussidio o di autoveicoli con cilindrata superiore a 1.600 cc. Sono esclusi anche i motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei 2 anni precedenti la richiesta. La regola non si applica, invece, per i veicoli destinati ai disabili;
- nessun componente della famiglia beneficiaria deve essere intestatario o avere disponibilità di barche.
Non perdere il seguente approfondimento: “Indennità di accompagnamento: spetta anche a chi è autosufficiente? La risposta non è scontata“.
Ipotesi in cui il Reddito di Cittadinanza viene negato
Il Reddito di Cittadinanza non spetta alle persone detenute, per tutta la durata della pena, e ai ricoverati, per una lunga degenza, presso istituti di cura o altre strutture residenziali a carico dello Stato o della Pubblica Amministrazione.
Il sussidio, inoltre, è precluso nel caso in cui in famiglia vi sia almeno un componente disoccupato in seguito a dimissioni volontarie.
Il Reddito di Cittadinanza è elaborato in due parti.
- La prima parte si riferisce al reddito familiare, che non deve superare i 6 mila euro l’anno;
- la seconda parte, invece, è rivolta a coloro che vivono in affitto. In tal caso, la cifra spettante è aumentata in base al canone di locazione, fino a un massimo di 3.360 euro. È stabilita anche un’integrazione fino a 1.800 euro, per i proprietari della casa di abitazione, nell’ipotesi di stipula di contratto di mutuo.
In ogni caso, l’ammontare totale non può superare i 780 euro al mese, moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti a seconda del reddito posseduto.
La durata del beneficio economico è di 18 mesi. Alla scadenza, può essere disposta la proroga per ulteriori 18 mesi. Quest’ultimo aspetto è oggetto di un’accesa discussione in Parlamento. L’attuale Governo, infatti, sarebbe intenzionato a ridurre il sussidio fino a 6 mesi e a sospenderlo già nel caso di primo rifiuto di un’offerta di lavoro.
Si pensa, inoltre, di abolire il Reddito di Cittadinanza per gli occupabili, cioè i cittadini che sono in grado di poter trovare un impiego. Per il prossimo anno, dunque, la misura dovrebbe rimanere in vita solo per gli anziani e per i disabili. Nel 2024, invece, potrebbe essere abolita del tutto e sostituita da ulteriori misure a sostegno del reddito.
Quando si ha diritto all’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento è una prestazione riconosciuta sulla base del solo possesso dei presupposti sanitari e non anche anagrafici o reddituali. Spetta agli invalidi totali non autosufficienti.
Per autosufficienza deve intendersi l’incapacità a deambulare o a compiere i normali atti quotidiani in autonomia, senza il costante ausilio di un assistente.
Il sussidio è rivolto ai cittadini italiani, comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza o extracomunitari che hanno regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno 10 anni. È necessario, inoltre, non essere ricoverati in istituti sanitari pagati dallo Stato o da altri Enti pubblici.