La legge prevede una serie di agevolazioni fiscali per acquistare un’auto. È necessario possedere specifiche patologie.
Per accedere ai benefici e agli sconti per comprare auto nuove, bisogna che nel verbale di invalidità sia riportato lo status di handicap grave.
A cosa si ha diritto? È bene specificare, tuttavia, che le agevolazioni fiscali non sono riservate a tutti i portatori di handicap con Legge 104. Bisogna, infatti, avere specifiche tipologie di disabilità e di invalidità.
Scopriamo, dunque, quali sono e a chi spettano.
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Agevolazioni con Legge 104 per acquistare auto: a chi sono riservate?
Come appena specificato, le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto non sono accessibili da parte di tutti i portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.
In particolare, possono richiedere i benefici solo tali categorie di soggetti disabili:
- ciechi e sordi;
- persone con handicap psichico o mentale grave, che percepiscono già l’indennità di accompagnamento;
- coloro che hanno gravi limitazioni della capacità di deambulazione o pluriamputati. In tal caso, tuttavia, vige l’obbligo di adattamento dei veicoli o la guida con patente speciale;
- persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
A quanto ammonta lo sconto per l’acquisto di un’automobile con Legge 104?
Quanto si risparmia usufruendo delle agevolazioni previste dalla Legge 104? Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della Legge 104 e che appartengono ad una delle categorie elencate nel paragrafo precedente, possono accedere a numerosi sconti. I benefici, inoltre, sono estesi anche ai caregivers dei disabili.
Per l’acquisto di automobili, i vantaggi principali stabiliti dalla Legge 104 consistono nella detrazione IRPEF del 19% della spesa totale e nell’IVA agevolata al 4%, al posto di quella ordinaria al 22%.
Chi ha diritto alla detrazione IRPEF al 19%?
La prima agevolazione consiste nella detrazione IRPEF al 19% della spesa totale affrontata, fino a un massimo di 18.075,99 euro (ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c del TUIR).
Il beneficio spetta relativamente alle spese per tali mezzi:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in base alle specifiche limitazioni delle capacità motorie del soggetto disabile;
- veicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone affette da handicap psichico o mentale, che godono già dell’indennità di accompagnamento e di disabili con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e dei sordi.
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Le agevolazioni fiscali in caso di obbligo di adattamento veicoli
Le agevolazioni fiscali per comprare autoveicoli, riservate ai possessori della Legge 104 colpiti da limitazioni permanenti delle capacità motorie, possono essere utilizzate solo in caso di adattamento del veicolo.
L’obbligo di adattamento deve comparire sulla certificazione rilasciata dalla Commissione medica dell’ASL che ha riconosciuto l’handicap.
Gli adattamenti, inoltre, devono essere inseriti nella carta di circolazione, in seguito al collaudo presso gli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Rientrano tra gli adattamenti:
- pedana sollevatrice ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica, elettrica o idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- sedile scorrevole (o girevole), inserito per agevolare l’ingresso del disabile nell’abitacolo;
- meccanismo di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- ulteriori adattamenti, necessari per favorire il trasporto del disabile.
Detrazione IRPEF al 19% per i veicoli senza obbligo di adattamento
I vantaggi economici per comprare veicoli usufruendo della detrazione IRPEF al 19% spettano anche per i mezzi senza obbligo di adattamento.
Possono, dunque, utilizzare tale beneficio i pluriamputati, le persone con handicap psichico o mentale grave, i non vedenti e i sordi. È necessario, ovviamente, che abbiano ricevuto il riconoscimento della gravità dell’handicap, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/92. Inoltre, per i soggetti affetti da handicap psichico o mentale, è richiesta la titolarità dell’indennità di accompagnamento.
Tra i non vedenti, rientrano coloro che hanno una cecità assoluta, parziale o un residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi (con eventuale correzione).
Specifichiamo, infine, che le detrazioni IRPEF al 19% devono essere indicate nella Dichiarazione dei Redditi e che spettano solo una volta ogni 4 anni.
Quando si applica l’IVA agevolata al 4%?
Tutte le categorie di disabili che abbiano già elencato hanno diritto anche all’applicazione dell’IVA agevolata al 4%, per acquistare autovetture nuove o usate. Nello specifico, i veicoli devono possedere una cilindrata:
- fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
- non oltre 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
- di potenza non maggiore di 150 kW, se con motore elettrico.
L’IVA agevolata al 4%, invece che quella ordinaria al 22%, si applica anche per:
- l’acquisto di pezzi opzionali;
- le operazioni di adattamento di veicoli non adattati, già in possesso del disabile (e anche con cilindrata superiore ai limiti elencati);
- le cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
- le riparazioni degli adattamenti delle autovetture per disabili e le cessioni dei ricambi relativi a tali adattamenti.
Il beneficio, inoltre, può riguardare solo gli acquisti compiuti direttamente dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico. L’IVA al 4%, dunque, non si applica per i mezzi intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se diretti al trasporto di disabili). È possibile richiederla, inoltre, solo una volta ogni 4 anni. L’unica eccezione riguarda il caso in cui il veicolo beneficiario venga cancellato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e demolito, oppure in caso di furto e mancato ritrovamento.
Le agevolazioni, invece, non spettano in caso di cancellazione dal PRA perché l’auto viene esportata in un altro Paese.
Se il veicolo viene ceduto prima di 2 anni dall’acquisto, va pagata la differenza fra l’IVA dovuta senza agevolazioni (al 22%) e quella agevolata al 4%. L’unica deroga a tale regola si ha nel caso in cui, in seguito a mutati bisogni legati all’handicap, si cede il veicolo per comprarne un altro adatto alle proprie esigenze.