Pensione e limiti al pignoramento del trattamento previdenziale. Non solo le novità giunte dal decreto Aiuti bis che hanno modificato il Codice di procedura civile sul punto, ma anche alcuni utili chiarimenti della Cassazione. La sentenza n. 47677/22 della Corte.
Novità giurisprudenziali in tema di pignoramento della pensione e relativo limite, come emerge da un recente provvedimento della Cassazione.
Secondo gli ultimi chiarimenti giurisprudenziali, infatti, non rileva la data di accredito dell’importo e, in particolare, i limiti di impignorabilità delle pensioni stabiliti dal Codice di procedura civile e di recente modificati dal DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti bis), che valgono anche per sequestro e confisca, non sono in alcun modo ‘intaccati’ dalla data di accredito delle somme sul conto.
Approfondiamo di seguito questi delicati temi, non prima però di aver richiamato in sintesi quelle che sono state le ultime novità introdotte quest’anno sul limite di pignorabilità della pensione. I dettagli.
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Pignoramento della pensione: il contesto di riferimento e il decreto Aiuti bis sul punto
Recentemente, come appena accennato, abbiamo avuto importanti modifiche al divieto pignoramento pensioni, perché il limite è salito a circa 1000 euro. Proprio così: il decreto Aiuti bis ha previsto l’innalzamento del tetto di impignorabilità delle pensioni, ed oggi il limite entro cui si applica il divieto di pignoramento delle pensioni è pari a 1000 euro dai precedenti 750.
Ora dunque le somme riconosciute a titolo di trattamento pensionistico, di indennità valide come pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere fatte oggetto di pignoramento per un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, vale a dire circa 1.000 euro. In buona sostanza soltanto la quota che oltrepassa i 1000 euro dei trattamenti pensionistici può essere pignorata, e comunque sempre rispettando le regole di legge.
La novità normativa sul limite al pignoramento della pensione
In particolare l’art. 21-bis previsto nell’iter di conversione in legge del citato decreto ha cambiato la norma in campo di crediti impignorabili (art. 545 del Codice di procedura Civile) sostituendone il settimo comma. Il principio alla base di questa novità è quello per cui non si può pignorare tutta la pensione, ma deve essere assicurato il “minimo vitale” con una somma di denaro che va protetta e garantita, perché utile a consentire al pensionato un’esistenza dignitosa e il pagamento dei beni di prima necessità.
La somma presa a modello come somma di denaro minima e garantita è quella dell’assegno sociale, vale a dire la prestazione che l’istituto di previdenza riconosce alle persone svantaggiate e che incrementa il suo valore di anno in anno sulla scorta della variazione dell’indice dei prezzi.
Se in passato e prima della modifica non poteva essere toccata la parte della pensione uguale a circa a 1,5 volte la quota dell’assegno sociale (468,11 euro nel 2022), oggi il limite è aumentato a due volte l’assegno in oggetto.
No al rilievo della data di accredito pensione ai fini della pignorabilità della pensione
Alla luce delle ultime precisazioni dei giudici in relazione ai limiti al pignoramento della pensione, non ha rilievo la data di accredito della somma. In altri termini, i limiti di impignorabilità delle pensioni fissati dalla legge e pochi mesi fa modificati dal decreto Aiuti bis, che valgono anche per sequestro e confisca, non sono pregiudicati dall’effettiva data di accredito delle somme sul conto corrente del debitore. Questo il principio indicato dalla Suprema Corte.
In particolare la decisione della Cassazione inclusa nella sentenza n. 47677 del 2022 indica i seguenti punti chiave:
- deve essere rinviata al tribunale per un nuovo giudizio l’ordinanza che ha fatto valere parzialmente i limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. per la pensione;
- i limiti, valevoli anche per il sequestro penale e la confisca, valgono infatti per le somme accreditate sul conto sia prima che dopo il provvedimento di sequestro.
Nel caso concreto trattato, il Tribunale di Milano aveva deciso per la restituzione alla ricorrente di un importo pari a euro 1.402,95, legato al sequestro dei conti correnti intestati e cointestati alla ricorrente e al marito imputato. Ebbene, la restituzione citata è stata prevista in quanto sui conti correnti sequestrati erano state incluse somme a titolo di TFR e pensioni della ricorrente.
Tuttavia i limiti di impignorabilità di cui alla legge, applicati anche in caso di sequestro e confisca, furono applicati soltanto in rapporto alle somme accreditate anteriormente al sequestro, con esclusione delle somme versate dopo. Da qui il ricorso alla Suprema Corte, in riferimento all’applicazione parziale dei limiti di impignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c.
La Cassazione dà ragione alla ricorrente
Il motivo del ricorso è stato accolto dall’Alta Corte in quanto ai fini della applicabilità dei limiti al pignoramento pensione di cui all’art. 545 c.p.c. – come detto – non è la data di accredito delle somme ad essere determinante. Anzi questa rileva se mai ai fini della applicazione dei vari limiti, considerato che se l’accredito è precedente al pignoramento, dette somme possono essere pignorate esclusivamente per la somma che supera il triplo della pensione sociale, mentre se l’accredito si compie alla data del pignoramento o dopo, le somme possono essere fatte oggetto di pignoramento entro i limiti previsti dalla legge.
Sintetizzando il ragionamento della Corte, il risultato è stato l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di Milano, e il rinvio per un nuovo giudizio che tenga adeguatamente conto della modifica dell’art. 545 c.p.c. operata dal decreto Aiuti bis, che è intervenuto – come visto – sulla soglia di impignorabilità pensione.